Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10113/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una vendita immobiliare compiuta dal debitore a favore di due acquirenti dopo la prestazione di fideiussioni a garanzia di debiti verso banche. Il creditore, ritenendo che l’atto dispositivamente fosse stato posto in essere per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale e che il prezzo non fosse stato realmente pagato, promuoveva azione revocatoria ordinaria nei confronti delle acquirenti e del venditore. Dopo un primo rigetto in Tribunale, una decisione di appello favorevole al creditore e una cassazione con rinvio per motivazione apparente, la Corte d’appello in sede di rinvio rigettava nuovamente la domanda per difetto di prova della consapevolezza del pregiudizio in capo alle acquirenti. Il ricorrente in cassazione deduceva, con due motivi, che il giudice del rinvio non avesse svolto un autonomo riesame del gravame dopo la cassazione e che avesse errato nella valutazione delle prove e delle presunzioni, oltre a fondare la motivazione su elementi estranei e non attendibili; la Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che la Corte territoriale aveva effettivamente compiuto un giudizio rescissorio autonomo e che la motivazione sulla scientia damni era completa e coerente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia correttamente svolto un autonomo esame del gravame e abbia motivato in modo adeguato il rigetto dell’azione revocatoria, verificando specificamente la mancanza di prova della scientia damni in capo alle acquirenti. Ha quindi giudicato infondati sia il motivo relativo alla portata del giudizio di rinvio sia quello concernente la valutazione delle prove e delle presunzioni. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 336, 392 e 393 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve riesaminare la causa in modo autonomo nei limiti del decisum di cassazione, svolgendo un vero giudizio rescissorio e non limitandosi a recepire acriticamente la decisione cassata.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ritiene che il problema dedotto non incida sul corretto svolgimento del giudizio di rinvio, che è stato comunque autonomo.

  • art. 345 c.p.c.

    È evocato nel ricorso, ma non è ritenuto decisivo ai fini della valutazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente, effettiva e coerente, quindi non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che gravava sull’attore l’onere di provare i presupposti della revocatoria, in particolare la consapevolezza del pregiudizio da parte degli acquirenti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito non è stata ritenuta viziata nei limiti denunciati.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono state valutate dal giudice di merito e considerate non sufficienti a dimostrare la scientia damni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice del rinvio deve svolgere un esame autonomo e completo della controversia nei limiti segnati dalla pronuncia rescindente; la mera conferma acritica della sentenza cassata integrerebbe vizio, ma non vi è violazione quando la Corte territoriale riesamini effettivamente il materiale istruttorio e motivi il nuovo esito.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del terzo acquirente grava sull’attore e può essere desunta anche per presunzioni, ma tali indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la sola vicinanza geografica, rapporti personali o elementi non univoci non bastano se il giudice di merito li reputa insufficienti.
  • La censura per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esplicita le fonti di prova considerate, le valuta puntualmente e giunge a una conclusione logicamente coerente sulla mancanza del fatto costitutivo dedotto.
  • La contestazione della valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito in sede di legittimità, se il giudice di appello ha già scrutinato in modo specifico testimonianze, documenti e presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.