Cassazione Civile, Ordinanza n. 31082/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF 2009, con recupero a tassazione di detrazioni per oneri di ristrutturazione immobiliare. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, valorizzando il fatto che, prima dell’anno d’imposta, era intervenuto un atto di divisione-permuta in forza del quale ciascuna parte aveva ottenuto un solo immobile. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché nel provvedimento sarebbero stati più volte indicati soggetti diversi dal reale contendente; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, l. n. 449/1997, sostenendo che la detrazione per ristrutturazioni non spetterebbe a chi abbia poi alienato l’immobile; 3) violazione dell’art. 10 l. n. 212/2000, per asserita lesione del legittimo affidamento. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese del secondo grado, deducendo violazione degli artt. 112 e 336 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva compensato le spese nonostante la soccombenza integrale dell’amministrazione. Prima della decisione, però, il contribuente ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, con deposito della domanda e della quietanza del pagamento della prima e unica rata entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite pendente, verificando il deposito della domanda e del pagamento nei termini di legge. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, come modificata dal d.l. n. 34/2023. Ha precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. Ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura non si applica ai casi di estinzione del processo per definizione agevolata, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a base del recupero a tassazione mediante cartella di pagamento a seguito di controllo formale della dichiarazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indica i vizi dedotti con i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 1, comma 7, l. n. 449/1997
Invocato dall'Agenzia per sostenere l'inesistenza del diritto alla detrazione per ristrutturazioni in capo a chi abbia successivamente alienato l'immobile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la pretesa tributaria violerebbe il legittimo affidamento del contribuente.
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla decisione sulle spese del grado di appello.
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sulla regolazione delle spese nel processo tributario.
art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, l. n. 197/2022
"il processo è dichiarato estinto"; "Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti: deposito della domanda e della prova del pagamento entro il termine, estinzione del giudizio e permanenza delle spese a carico di chi le ha anticipate; disciplina anche il regime del diniego della definizione.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
Richiamato per la modifica della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
Indicato per affermare che, in caso di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
Norma che prevede l'estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione e del deposito della documentazione richiesta.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata della controversia pendente, con deposito della domanda e della prova del pagamento nei termini previsti, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata determina una regola speciale sulle spese: esse restano a carico della parte che le ha anticipate, senza pronuncia di soccombenza.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è applicabile nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la misura è prevista soltanto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La verifica della Corte, in presenza di definizione agevolata, assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, poiché la causa viene meno per sopravvenuta estinzione del giudizio.
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