Cassazione Civile, Ordinanza n. 16865/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012 recuperando a tassazione vari costi ritenuti indeducibili: perdite su crediti, spese di manutenzione di un immobile in comodato, costi per posto barca e imbarcazioni da diporto, spese per prestazioni occasionali e spese di viaggio/trasferta. I giudici di merito avevano respinto i ricorsi e l'appello della società. In Cassazione la società ha dedotto sette motivi: (1) violazione delle norme fiscali sulla deducibilità delle perdite su crediti, sostenendo che la perdita fosse deducibile già nel 2010 perché il debitore era stato ammesso a concordato preventivo nel 2011 o comunque perché già allora vi erano elementi per ritenerne l'insolvenza; (2) omesso esame di un fatto decisivo sul tema dei requisiti di deducibilità della perdita; (3) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente; (4)-(7) violazioni di norme tributarie e dell'art. 2697 c.c. per il disconoscimento della deducibilità dei costi relativi a posto barca e imbarcazioni, manutenzione dell'immobile, spese di trasferta/vitto/alloggio e prestazioni occasionali, assumendo che si trattasse di costi inerenti e documentati, riferibili all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'art. 101, comma 5, TUIR, la deducibilità legale della perdita su crediti legata alla procedura concorsuale decorre dal decreto di ammissione alla procedura, mentre nel caso concreto l'ammissione al concordato era del 2011 e la perdita era stata fatta valere per il 2010; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva provato, con elementi certi e precisi, la definitività della perdita già nel 2010. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché proposto in presenza di doppia conforme, sia perché mirava a una rivalutazione del fatto. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d'appello, pur per relationem, era comunque effettiva e critica. I motivi quarto-settimo sono stati ritenuti inammissibili perché investivano valutazioni di fatto del giudice di merito sulla natura non societaria, ma personale, delle spese contestate. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le perdite sui crediti (...) sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale
per le perdite su crediti opera un criterio generale fondato su elementi certi e precisi e un criterio legale, collegato all'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale; il momento rilevante coincide con il provvedimento di apertura della procedura.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente per la deducibilità dei costi, ma non è stato ritenuto idoneo a sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dalla ricorrente in relazione agli aggiustamenti postumi di bilancio, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina fiscale speciale sulle perdite su crediti.
richiamato per sostenere la rilevanza dei criteri di bilancio e degli assestamenti contabili, ma considerato non sostitutivo della norma fiscale specifica.
art. 6, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente sul piano contabile/fiscale, senza incidere sulla regola della deducibilità della perdita su crediti.
art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
invocato per la deduzione dei costi ai fini IRAP, ma le censure sono state ritenute attinenti a valutazioni di fatto insindacabili.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente sul versante IVA, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili perché dirette contro l'accertamento di fatto.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha valorizzato la mancanza di prova della riferibilità aziendale e della deducibilità dei costi contestati.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per denunciare il vizio di motivazione, ma la sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 36 nel motivo sulla motivazione della decisione tributaria.
richiamato per il dedotto vizio di motivazione apparente.
richiamato per il dedotto vizio di motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.
richiamato per l'inammissibilità del motivo di omesso esame in presenza di doppia conforme, applicabile ratione temporis.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di censura evocata per la violazione di legge nei vari motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di censura evocata per la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma di censura evocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; inammissibile in doppia conforme e perché diretto a rivalutare il merito.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la fissazione della discussione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di perdite su crediti, la deducibilità può fondarsi alternativamente su elementi certi e precisi oppure, in presenza di procedura concorsuale del debitore, sul criterio legale collegato al provvedimento di apertura della procedura; non è sufficiente un mero dato contabile di assestamento se manca la prova della definitività della perdita nell'esercizio dedotto.
- La deduzione della perdita su crediti per effetto dell'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale non può essere retrodatata a un esercizio precedente rispetto al provvedimento che rende operante il criterio legale, salvo specifica e rigorosa prova dei requisiti del criterio generale.
- Quando i giudici di merito escludono la deducibilità di costi per carenza di prova della loro inerente riferibilità all'attività d'impresa, le censure di legittimità che mirano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello mostra di avere esaminato criticamente i motivi di gravame e di condividerne il rigetto sulla base di una valutazione effettiva, non essendo sufficiente la semplice menzione della decisione di primo grado.
- Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito compiuta dai giudici di merito.
- In materia di deducibilità fiscale dei costi, l'onere di dimostrare l'inerenza e la riferibilità aziendale della spesa incombe sul contribuente; in difetto, il recupero a tassazione è legittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16817/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16818/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16819/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16825/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16826/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16836/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →