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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16818/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda di risarcimento proposta da un soggetto privato nei confronti di un'impresa incaricata di predisporre e trasmettere dichiarazioni fiscali. Si assumeva che l'inadempimento di tali obblighi avesse provocato un accertamento dell'Agenzia delle Entrate a carico dell'attrice. Il tribunale aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo insussistente il nesso causale tra l'attività asseritamente inadempiente e i danni lamentati. L'impresa soccombente nei gradi di merito proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma in seguito depositava un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore, privo di mandato speciale a rinunciare. La Corte ha quindi verificato l'inefficacia di tale rinuncia ai fini dell'estinzione del processo, ritenendo però che essa manifestasse un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere e quindi l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata sottoscritta dal solo difensore senza mandato speciale, con conseguente mancato perfezionamento dell'estinzione del processo ex art. 390, co. 2 c.p.c.; tuttavia, poiché tale atto evidenziava il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio e la controparte non si era costituita, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Non ha adottato statuizioni sulle spese e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 390, co. 2 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se non sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare, non produce l'effetto estintivo del processo.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è processualmente efficace ai fini dell'estinzione solo se proviene dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale a rinunciare; in mancanza, non si verifica l'estinzione del processo.
  • La rinuncia irrituale al ricorso, pur non estinguendo il processo, può essere valorizzata come manifestazione sopravvenuta di carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità o cessazione della materia del contendere.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e la controparte non si costituisce, non vi è luogo a statuizione sulle spese e non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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