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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16836/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un assegno bancario emesso nel 2017 da una persona poi deceduta e azionato dalla portatrice del titolo con ricorso monitorio davanti al Tribunale di Napoli, che emise decreto ingiuntivo nei confronti delle eredi della traente. Le resistenti proposero opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, assumendo che la debitrice originaria era residente a Roma, che anche il creditore era a Roma, che l'obbligazione era sorta a Roma e che doveva essere adempiuta al domicilio del creditore. Il Tribunale revocò il decreto e declinò la competenza in favore del Tribunale di Roma. La ricorrente propose regolamento di competenza sostenendo, da un lato, che la competenza si fosse radicata a Napoli per effetto dell'elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti e, dall'altro, che l'eccezione di incompetenza fosse inammissibile perché non sufficientemente specifica rispetto ai fori alternativi.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il regolamento di competenza. Ha confermato che l'elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti non vale a radicare il domicilio del creditore ai fini dell'art. 1182 c.c. e quindi non consente di fondare la competenza territoriale nel luogo indicato. Ha inoltre ritenuto completa e rituale l'eccezione di incompetenza formulata dalle opponenti, perché esse avevano contestato tutti i possibili fori rilevanti individuati dalla ricorrente. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e applicando la condanna ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    Il domicilio rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligazione e della competenza territoriale è il domicilio effettivo del creditore, cioè il centro principale dei suoi affari e interessi; l'elezione di domicilio nella procura non equivale a tale domicilio.

  • art. 83 c.p.c.

    L'elezione di domicilio contenuta nella procura al difensore rileva solo per le attività processuali demandate al procuratore costituito nella causa di merito, non per l'individuazione del luogo di adempimento dell'obbligazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La manifesta infondatezza del regolamento ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio effettuata nella procura alle liti non coincide con il domicilio del creditore ai fini dell'art. 1182 c.c. e non è idonea, da sola, a radicare la competenza territoriale nel luogo indicato.
  • Ai fini dell'individuazione del domicilio rilevante per l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria occorre avere riguardo al domicilio effettivo della persona, inteso come centro principale dei suoi affari e interessi, non a una mera domiciliazione processuale.
  • In tema di eccezione di incompetenza territoriale, è sufficiente che la parte contesti i fori potenzialmente rilevanti indicati dall'avversario; non è richiesta una formula sacramentale né la contestazione di luoghi ulteriori non emergenti in modo coerente dalla prospettazione avversaria.
  • Quando il regolamento di competenza è manifestamente infondato, la Corte può applicare la responsabilità aggravata e porre le spese a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoCompetenzaTitoli di creditoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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