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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16819/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un precedente procedimento penale nel quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di appropriazione indebita e truffa ai danni di due soggetti, con conseguente condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In sede civile la Corte d’appello di Bologna ha rideterminato gli importi risarcitori dovuti ai danneggiati e ha confermato il rigetto della domanda del ricorrente contro il proprio avvocato, proposta per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una difesa penale negligente. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi: 1) prescrizione del diritto al risarcimento dei danni degli Arlandini ex art. 2947 c.c.; 2) erronea esclusione del concorso colposo dei danneggiati e contestazione della quantificazione del danno patrimoniale ex artt. 1227 e 2697 c.c.; 3) erronea quantificazione del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185, comma 2, c.p.; 4) omesso esame della questione sugli interessi compensativi liquidati in primo grado ex art. 1499 c.c.; 5) mancato riconoscimento dell’errore professionale dell’avvocato per non avere impugnato la sentenza penale nella parte relativa al vincolo della continuazione dei reati. La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello gli era stata notificata, senza depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza notificata con la relata, come richiesto per far decorrere il termine breve di impugnazione. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler esaminare il merito, tutti i motivi sarebbero stati infondati o inammissibili: il primo perché il giudicato penale sulla condanna generica precludeva la dedotta prescrizione e convertiva il termine in quello decennale ex art. 2953 c.c.; il secondo e il terzo perché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; il quarto perché la questione sugli interessi compensativi risultava nuova e non adeguatamente localizzata nel ricorso; il quinto perché la valutazione sul probabile esito del giudizio penale non era fondata su un presupposto manifestamente errato e la censura si traduceva ancora in una richiesta di riesame del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando che il ricorrente aveva dedotto nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, ma non aveva depositato nei termini la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato. In motivazione ha comunque precisato che, anche esaminando il merito, tutte le censure sarebbero risultate prive di fondamento o inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Se la sentenza impugnata non risulta notificata al ricorrente, si applica il termine lungo di impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Se il ricorrente allega la notificazione della sentenza, opera il termine breve di impugnazione e sorge l’onere del deposito della sentenza notificata.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione tempestiva della copia autentica della sentenza con la relata di notifica comporta improcedibilità del ricorso; la successiva produzione ex art. 372 c.p.c. non sana l’omissione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    La produzione successiva non può recuperare l’omissione del deposito richiesto ai fini della procedibilità quando la notifica della sentenza è stata allegata dal ricorrente.

  • art. 2947 c.c.

    La censura sulla prescrizione è stata ritenuta infondata perché preclusa dal giudicato penale di condanna generica e, comunque, non tempestivamente dedotta in appello.

  • art. 2953 c.c.

    Il passaggio in giudicato della condanna generica trasforma il termine di prescrizione dell’azione di liquidazione del danno in quello decennale.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato non è configurabile quando il danno deriva da un fatto illecito doloso, perché la condotta della vittima può al più costituire occasione del delitto.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sulla quantificazione del danno, che in realtà richiedono una nuova valutazione delle prove, non integrano un valido vizio di violazione di legge.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile anche quando il fatto illecito integri reato contro il patrimonio, ove sia dimostrato il turbamento psichico.

  • art. 185, comma 2, c.p.

    Il reato consente la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in relazione ai reati patrimoniali, se ne sia provata l’esistenza.

  • art. 1499 c.c.

    La questione sugli interessi compensativi è inammissibile se nuova e non specificamente localizzata nell’atto di appello o nel ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non può essere usato per mascherare censure di merito o di motivazione, che restano inammissibili in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il ricorso non può introdurre surrettiziamente un vizio motivazionale fuori dai limiti consentiti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l’onere di depositare nei termini la copia autentica della decisione con la relata di notifica; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • La mancata produzione tempestiva della sentenza notificata non è sanata da un successivo deposito ex art. 372 c.p.c., salvo specifiche eccezioni ricavabili dal fascicolo o dalla produzione del controricorrente.
  • La condanna generica al risarcimento pronunciata in sede penale è vincolante nel giudizio civile di liquidazione e preclude la successiva eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, oltre a far decorrere il termine decennale ex art. 2953 c.c.
  • In presenza di fatto illecito doloso, il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. non è configurabile quando la sua condotta si limita a costituire occasione del delitto e non causa efficiente del danno.
  • Le censure sulla quantificazione del danno patrimoniale o non patrimoniale sono inammissibili in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche per reati contro il patrimonio, purché sia logicamente e probatoriamente desumibile un effettivo turbamento psichico della vittima.
  • La responsabilità professionale dell’avvocato richiede la dimostrazione che la diversa condotta omessa avrebbe con elevata probabilità condotto a un esito più favorevole per il cliente; se il giudice di merito fonda la decisione su un apprezzamento non manifestamente errato, la censura in cassazione non può risolversi in una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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