Cassazione Civile, Ordinanza n. 16825/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. promosso dal Comune contro la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva accertato l’usucapione, in favore di alcuni condòmini, di un’area prima asseritamente appartenente alla società Domus Marina s.r.l. Il Comune sosteneva di vantare sull’area diritti incompatibili con l’usucapione: in via principale la proprietà pubblica di alcuni terreni, e comunque una servitù pubblica/uso pubblico, richiamando convenzioni urbanistiche e atti d’obbligo risalenti agli anni ’70, oltre a un precedente giudicato amministrativo che avrebbe accertato la destinazione pubblica dell’area. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l’opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. In appello il Comune censurava tale decisione, nonché l’assunto della Corte territoriale secondo cui la mancata trascrizione delle convenzioni rendeva inopponibili i suoi diritti ai terzi e non configurava pregiudizio idoneo a sorreggere l’opposizione. I resistenti eccepivano, tra l’altro, che il Comune non fosse litisconsorte necessario pretermesso e che le spese fossero state correttamente poste a suo carico. Michele Galanzino proponeva anche ricorso incidentale deducendo il difetto di rappresentanza/autorizzazione dell’ente. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale: ha ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel subordinare l’esame della nullità/inesistenza della sentenza usucapiva alla previa verifica del presupposto dell’opposizione di terzo; ha escluso che la mancata trascrizione fosse di per sé ostativa all’azione del Comune; ha affermato che, in tema di usucapione, il giudice del merito deve verificare in concreto la compatibilità tra il possesso ad usucapionem e i diritti reali minori o l’uso pubblico dedotti dal terzo, senza escludere aprioristicamente il pregiudizio; ha invece dichiarato inammissibile il motivo sul giudicato esterno TAR e ha rigettato il ricorso incidentale sulla rappresentanza dell’ente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale del Comune, ha dichiarato inammissibile il quinto, ha assorbito i motivi sesto, settimo e ottavo relativi alle spese e ha rigettato l’unico motivo del ricorso incidentale di Michele Galanzino. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini l’ammissibilità e il merito dell’opposizione di terzo attenendosi ai principi enunciati, compresa la verifica concreta dei diritti vantati dal Comune e della compatibilità tra tali diritti e l’usucapione accertata. È stata inoltre disposta la decisione sulle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio e dato atto dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
L’opposizione di terzo può essere proposta da chi deduca un diritto proprio incompatibile con la sentenza pregiudizievole; la Corte afferma che il terzo non può limitarsi a denunciare vizi processuali della sentenza opposta, ma la radicale nullità/inesistenza per difetto di contraddittorio può essere fatta valere anche in tale sede.
È richiamato nel primo motivo per denunciare la violazione del contraddittorio nel giudizio definito con la sentenza di usucapione.
Il difetto radicale di contraddittorio, specie quando il processo sia instaurato contro soggetto inesistente o già estinto, rende la sentenza giuridicamente inesistente o comunque affetta da nullità insanabile, deducibile anche in opposizione di terzo.
È evocato con riferimento alle conseguenze della nullità processuale derivante dall’inesistenza del contraddittorio.
È richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità/inesistenza della sentenza di usucapione.
È menzionato nel primo motivo, ma nel testo non emerge una specifica elaborazione applicativa della norma.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sul giusto processo e sul contraddittorio.
art. 8 legge 17 agosto 1942, n. 1150
Richiamato per sostenere la natura pubblicistica delle convenzioni urbanistiche e degli atti d’obbligo.
art. 10 legge 17 agosto 1942, n. 1150
Richiamato per qualificare gli strumenti urbanistici convenzionali come espressione di potestà pubblicistica di governo del territorio.
Citato nel quadro della disciplina societaria della Domus Marina s.r.l., senza una autonoma ratio decisoria specifica nel testo.
Citato nel quadro della disciplina societaria della Domus Marina s.r.l., senza una autonoma ratio decisoria specifica nel testo.
Citato nel quadro della disciplina societaria della Domus Marina s.r.l., senza una autonoma ratio decisoria specifica nel testo.
Richiamato per sostenere che gli atti di cessione e costituzione di servitù, se qualificati come negozi privatistici, sarebbero soggetti a trascrizione; la Corte distingue però tra profili privatistici e pubblicistici della vicenda.
La trascrizione è rilevante per la risoluzione dei conflitti tra aventi causa dal medesimo titolare, non come condizione costitutiva dei diritti dedotti dal Comune.
È evocato nel quadro della trascrizione e dell’opponibilità degli atti, ma senza autonoma motivazione decisoria.
Richiamato per sottolineare la diversa disciplina di taluni vincoli di uso pubblico rispetto alle sole servitù prediali privatistiche.
Richiamato per il concetto di servitù prediale, ma la Corte evidenzia che il diritto di uso pubblico non si esaurisce in tale schema privatistico.
Citato nel motivo, senza autonoma statuizione specifica nel dispositivo motivazionale riportato.
È menzionato in relazione alla prescrizione estintiva per non uso dei diritti reali minori, quale rimedio distinto dalla c.d. usucapio libertatis.
L’usucapione è considerata acquisto a titolo originario; la Corte rinvia al giudice di merito la verifica della compatibilità concreta del possesso usucapivo con i diritti del terzo.
Il motivo incidentale è rigettato perché l’autorizzazione della giunta non è, in linea generale, necessaria per la rappresentanza in giudizio del Comune, salvo diversa previsione statutaria non dimostrata.
Richiamato per il dedotto giudicato esterno, ma la Corte esclude che il giudicato amministrativo invocato coprisse la questione dell’appartenenza e della compatibilità dei diritti contrapposti.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per il dedotto giudicato esterno.
Citato in relazione alla condanna alle spese, poi assorbita per l’accoglimento del ricorso principale.
Citato per chiedere la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della questione; doglianza assorbita.
Citato nei motivi sulle spese e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Citato in relazione alla riforma delle spese di primo grado e agli effetti della decisione d’appello.
Richiamato nel motivo sulle spese, in relazione alla parte processuale unitariamente considerata.
art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per sostenere che, in caso di difese identiche e posizione processuale comune, il compenso va liquidato unitariamente e non moltiplicato per ciascun soggetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La produzione dell’effetto traslativo nei contratti rilevanti avviene per effetto del consenso validamente manifestato, non per la trascrizione.
Richiamato per il regime dei beni demaniali, evocato nel confronto con la servitù di uso pubblico.
Non risulta centrale nella decisione, ma non è affrontata nel merito nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., il terzo può far valere anche la nullità radicale o l’inesistenza della sentenza per difetto assoluto di contraddittorio; il giudice non può subordinare l’esame di tale vizio alla sola verifica preliminare della titolarità di un diritto autonomo pregiudicato.
- Quando la sentenza opposta abbia accertato l’usucapione di un bene, la mera mancata trascrizione del titolo del terzo non è di per sé decisiva per escludere la sua legittimazione all’opposizione: la trascrizione serve a regolare i conflitti tra aventi causa dal medesimo dante causa, ma non esaurisce la verifica sulla sussistenza del diritto dedotto dal terzo.
- In tema di usucapione, il giudice deve accertare in concreto la compatibilità tra il possesso utile all’usucapione e i diritti reali minori o l’uso pubblico dedotti da chi si oppone; non è consentito escludere aprioristicamente il pregiudizio assumendo che tali diritti sopravvivano sempre e comunque all’acquisto a titolo originario.
- L’uso pubblico di un’area e le servitù pubbliche non vanno automaticamente ricondotti allo schema privatistico della servitù prediale: occorre verificare la natura del vincolo, il titolo dedotto e gli effetti concreti dell’usucapione sulla situazione giuridica del bene.
- Il giudicato esterno è rilevante solo nei limiti in cui abbia effettivamente deciso la medesima questione; una pronuncia che si limiti a tutelare l’uso pubblico o a censurare un ostacolo materiale all’uso non copre necessariamente l’accertamento dell’appartenenza del bene o della compatibilità dei contrapposti diritti reali.
- La rappresentanza processuale del Comune, in linea generale, non richiede una specifica autorizzazione della giunta, salvo diversa previsione dello statuto comunale che deve essere allegata e provata da chi eccepisce il difetto di rappresentanza.
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