Cassazione Civile, Ordinanza n. 16817/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia origina dalla domanda proposta da una struttura sanitaria privata accreditata per ottenere la remunerazione integrativa di prestazioni specialistiche rese nell’ambito del rapporto di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello della struttura, aveva condannato la ASL al pagamento delle somme ritenute ancora dovute, ritenendo che la domanda fosse stata correttamente proposta nei confronti dell’azienda sanitaria locale, in quanto parte degli accordi direttamente conclusi tra le parti, e non nei confronti della Regione Lazio. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 convertito nella l. n. 423/1993, dell’art. 2 del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 2, comma 2, lett. c), della l.r. Lazio n. 18/1994, sostenendo che la legittimazione passiva spettasse invece alla Regione Lazio, quale ente finanziatore e/o soggetto incaricato del pagamento secondo l’assetto normativo regionale. La ricorrente contestava quindi la propria legittimazione passiva e la conseguente condanna al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo della ASL, aderendo al principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle azioni proposte da strutture sanitarie accreditate ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, la legittimazione passiva spetta alla ASL, salvo che una disposizione di legge regionale o un provvedimento regionale richiamato nel rapporto contrattuale indichino un diverso ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione. Nel caso concreto, la struttura aveva concluso gli accordi direttamente con la ASL Roma 1; non risultava un provvedimento che trasferisse la legittimazione passiva alla Regione Lazio; pertanto la ASL resta il soggetto obbligato verso il creditore. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità per la complessità delle questioni trattate e ha dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 conv. in l. n. 423/1993
"debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento ... l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"
La norma è letta come disposizione derogatoria che consente di imputare il debito a un ente diverso dalla ASL solo se vi sia una specifica designazione dell'ente incaricato del pagamento; in difetto, la legittimazione resta in capo alla ASL territorialmente competente.
È richiamato per delineare la riforma del SSN e la ripartizione tra programmazione/finanziamento e gestione sanitaria, affidata alle aziende sanitarie locali.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
È richiamato per qualificare le ASL come enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
È richiamato per descrivere l’accreditamento istituzionale come provvedimento amministrativo che abilita la struttura a operare per il SSN.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
È indicato come base del rapporto contrattuale tra azienda sanitaria e struttura accreditata, da cui nascono obblighi reciproci e il diritto al corrispettivo.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
È richiamato come norma complementare alla disciplina degli accordi contrattuali e della remunerazione delle prestazioni.
È evocato per ribadire che il contratto produce effetti solo tra le parti, salvo i casi previsti dalla legge; dunque la Regione non può essere obbligata se è estranea al contratto e manca una previsione normativa specifica.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2, comma 2, lett. c), l.r. Lazio n. 18/1994
È interpretato come norma che attribuisce alla Giunta regionale compiti di finanziamento, assegnazione ed erogazione delle risorse alle aziende sanitarie, ma non come previsione che individui la Regione quale soggetto debitore verso la struttura accreditata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dichiarare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sul pagamento delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, la legittimazione passiva va individuata, in linea generale, nell’ente che ha stipulato il contratto con la struttura e che assume l’obbligo di pagamento, ossia la ASL, salvo una diversa e specifica attribuzione normativa o provvedimentale.
- La disciplina dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 ha natura derogatoria: il trasferimento del debito a un ente diverso dalla ASL non può essere presunto sulla base del solo ruolo finanziatore della Regione, ma richiede una chiara indicazione dell’ente incaricato del pagamento.
- La Regione, quando non sia parte del contratto e non sia destinataria di una specifica previsione di incarico al pagamento, resta estranea al vincolo obbligatorio derivante dagli accordi stipulati tra ASL e struttura accreditata.
- Le disposizioni regionali sul finanziamento e sulla ripartizione delle risorse alle aziende sanitarie non implicano di per sé la legittimazione passiva della Regione verso il creditore della prestazione, se tali norme si limitano alla programmazione, al coordinamento e all’allocazione delle risorse.
- In presenza di un rapporto contrattuale stipulato direttamente con la ASL, le prestazioni eseguite dalla struttura accreditata fanno sorgere l’obbligazione di pagamento in capo alla ASL stessa, non potendo il contratto produrre effetti verso un terzo non parte senza una previsione di legge.
- rami
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