Cassazione Civile, Ordinanza n. 27959/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di verifiche sui conti correnti intestati al contribuente, ha recuperato a tassazione per l’anno 2007 una maggiore IRPEF sulla base di versamenti in contanti e movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. Il contribuente ha sostenuto che tali somme fossero riconducibili, almeno in parte, al rimborso di finanziamenti effettuati in qualità di socio di una società a responsabilità limitata e ha contestato anche il difetto di motivazione dell’atto impositivo. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la decisione è stata confermata con motivazione molto sintetica. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: 1) nullità dell’avviso per sottoscrizione da parte di soggetti non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Agenzia; 2) nullità della sentenza d’appello per tardivo deposito rispetto al termine di 30 giorni; 3) motivazione apparente o illogica della sentenza di appello, con omesso esame della documentazione prodotta e erronea affermazione che non fosse stata offerta prova; 4) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’atto impositivo; 5) falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché il ricorrente non svolgeva attività d’impresa e perché, anche a voler applicare la presunzione sui movimenti bancari, avrebbero dovuto essere considerati anche i costi; 6) omesso esame di fatti decisivi desumibili dai documenti prodotti nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo, ha accolto il terzo e ha dichiarato assorbiti i restanti tre motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta solo apparente: il giudice di merito si era limitato ad aderire alla decisione di primo grado con affermazioni generiche e apodittiche, senza un effettivo esame critico delle specifiche censure e della documentazione prodotta dal contribuente, rendendo impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Le eventuali nullità dell’atto tributario non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione se non sono state dedotte nel giudizio tributario con specifici motivi di impugnazione dell’atto; opera il principio della conversione delle nullità in mezzi di gravame.
art. 133 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al deposito della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il termine di deposito è ordinatorio.
art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza è qualificato come ordinatorio e la sua inosservanza non incide sulla validità della decisione.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè graficamente esistente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire il controllo sul ragionamento decisorio; il mero rinvio adesivo e apodittico alla decisione di primo grado non è sufficiente.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata proposta, ma è rimasta assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato in tema di presunzioni derivanti dai movimenti bancari; la Corte di merito aveva applicato la presunzione in modo generico, ma la questione è rimasta assorbita per la cassazione della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente.
art. 152 c.p.c.
I termini stabiliti dalla legge sono, di regola, ordinatori salvo espressa previsione di perentorietà.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla prova dei movimenti bancari e dei costi deducibili: il contribuente deve fornire prova delle circostanze idonee a superare la presunzione fiscale.
Massime di principio
- Nel processo tributario le nullità dell’atto impositivo non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non sono state tempestivamente introdotte nel giudizio di merito con specifici motivi di impugnazione dell’atto; il giudizio ha struttura impugnatoria e l’oggetto è delimitato dalle censure originarie.
- Il termine previsto per il deposito della sentenza tributaria è ordinatorio, salvo espressa previsione di perentorietà; il suo superamento non determina di per sé invalidità della decisione.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in mancanza sostanziale di motivazione, tra cui la motivazione apparente.
- È nulla la sentenza d’appello che si limiti a un’adesione apodittica alla decisione di primo grado senza esaminare le specifiche censure di gravame e senza indicare il percorso logico-giuridico seguito, perché impedisce ogni controllo di legittimità sul ragionamento decisorio.
- Nel contenzioso sulle movimentazioni bancarie il giudice deve confrontarsi in modo effettivo con le allegazioni e i documenti del contribuente; la motivazione non può ridursi a formule generiche e astratte svincolate dalla fattispecie concreta.
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