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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34313/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva confermato la decisione di primo grado sfavorevole in una controversia nata da un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali non pagate. Ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per mancanza di esposizione dei fatti rilevanti e dei motivi della decisione, per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha lamentato omessa motivazione e falsa applicazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura dello Stato del 22.06.2017, sostenendo che nelle liti sulla riscossione l'ente avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; con il terzo ha dedotto omessa motivazione e violazione di norme sulle notifiche telematiche e sulla produzione/prova documentale, contestando la trasmissione da indirizzi PEC non censiti in pubblici registri e il mancato rispetto degli artt. 3-bis l. 53/1994, 16-ter d.l. 179/2012, 57-bis d.lgs. 82/2005, 26 d.P.R. 602/1973, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2712 e 2719 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata era priva dell'esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo e si era limitata a un richiamo acritico e non autosufficiente della decisione di primo grado, senza rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione del requisito motivazionale e la nullità della sentenza sono dedotte come errori processuali censurabili in cassazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'esposizione dei fatti rilevanti e i motivi della decisione; la sua mancanza integra vizio di nullità.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se non consente di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono richiamati come parametri di censura per omessa motivazione e violazione di legge, ma non sono decisivi perché il primo motivo assorbe gli altri.

  • art. 276 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della rappresentanza/difesa dell'ente nelle liti di riscossione.

  • Protocollo d'intesa tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato del 22.06.2017

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nelle liti concernenti l'attività di riscossione.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notifiche telematiche.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    Richiamato nel terzo motivo in tema di indirizzi PEC e registri pubblici.

  • art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato nel terzo motivo in materia di comunicazioni telematiche.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'obbligo di motivazione.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla prova documentale e le riproduzioni meccaniche.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla prova delle copie e conformità all'originale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile, con esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni della decisione; non è sufficiente un mero richiamo formale alla decisione di primo grado se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice d'appello.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza richiamata è già coperta da giudicato tra le parti oppure se il contenuto richiamato è riprodotto in modo autosufficiente e sottoposto a autonoma valutazione critica nel provvedimento che richiama; in difetto, la sentenza è nulla.
  • È nulla la sentenza d'appello motivata per relationem alla decisione di primo grado quando la sintesi motivazionale non consente di verificare che il giudice di appello abbia esaminato le censure di gravame e le difese delle parti, valutandone specificamente l'infondatezza.
  • Quando un motivo di ricorso è fondato sulla nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, tale vizio è assorbente rispetto alle ulteriori censure, se la cassazione può essere pronunciata già per questo solo profilo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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