Cassazione Civile, Ordinanza n. 05760/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011, concernente alcuni terreni, sostenendo che il valore attribuito dall'ente impositore all'area fosse superiore a quello di mercato. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, su appello del Comune, aveva invece riformato la decisione ritenendo che il richiamo, nell'avviso, a un precedente accordo/conciliazione intervenuto tra le parti costituisse solo uno degli elementi della motivazione dell'atto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per non avere la CTR spiegato perché avesse considerato la conciliazione giudiziale solo come parte della motivazione dell'atto; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento ICI e dei principi di motivazione amministrativa, sostenendo che la CTR non avesse considerato che gli avvisi in rettifica devono essere motivati sulla base dei parametri di legge; (3) omessa pronuncia sulle censure di merito mosse all'avviso, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel corso del giudizio di legittimità il Comune ha però rappresentato che il contribuente aveva ottenuto i benefici della definizione agevolata ('rottamazione quater') con gli effetti di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e della correlata rinuncia/impegno a rinunciare al giudizio previsto dalla disciplina richiamata. Ha inoltre compensato le spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, in quanto l'esito è stato di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata dal ricorrente per sostenere l'apparenza della motivazione.
Richiamato in combinazione con le norme sulla motivazione per dedurre la nullità della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come norma di ricorso per cassazione per vizi processuali, tra cui nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in materia di motivazione dell'avviso ICI.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto come violato per omessa pronuncia sui motivi di merito.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato unitamente all'art. 112 c.p.c. per sostenere il vizio di omessa pronuncia nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della denuncia di omessa pronuncia.
art. 1, comma 162, l. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente quale norma attinente alla motivazione degli avvisi di accertamento tributario.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato quale disposizione sui criteri di determinazione della base imponibile ICI e sui parametri dell'accertamento in rettifica.
Richiamato come norma generale sulla motivazione degli atti tributari.
Richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
Richiamato come disciplina della definizione agevolata con impegno del debitore a rinunciare al giudizio.
art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
Richiamato quale norma che rinvia alla disciplina della definizione agevolata, con effetti estintivi sul giudizio.
Richiamato quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o estinzione ex lege.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata dei carichi che comporta l'impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere o per rinuncia, secondo la posizione processuale del soggetto aderente.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude una pronuncia di rigetto o di inammissibilità e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e omessa pronuncia resta assorbita quando interviene un fatto sopravvenuto idoneo a eliminare la materia del contendere.
- Nel processo tributario, la contestazione della motivazione di un avviso di accertamento può investire sia la sufficienza della motivazione della sentenza sia la correttezza dei parametri usati dall'Ufficio, ma tali questioni non vengono esaminate se il giudizio si estingue per definizione agevolata.
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