Cassazione Civile, Ordinanza n. 20763/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2009, emesso nei confronti di una società e notificato anche al soggetto poi ricorrente, ritenuto dall'Ufficio amministratore di fatto della società stessa. La CTR del Lazio aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, rilevando: la desumibilità del ruolo di amministratore di fatto dalla documentazione e dalla partecipazione del soggetto alle verifiche; la tardività della questione dell'interposizione fittizia, sollevata solo in appello; l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo per il richiamo al PVC; e l'inammissibilità, perché nuova, della censura sui poteri di firma del direttore provinciale ad interim. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché egli dovesse rispondere del debito tributario della società anche ove qualificato amministratore di fatto; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, per non avere la CTR rilevato che l'Ufficio non aveva provato che egli fosse il reale possessore del reddito societario e che la società fosse artificiosamente costituita nel suo esclusivo interesse; 3) violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, per asserita carenza di motivazione sulla prova delle operazioni inesistenti e sull'indebita detrazione dei costi; 4) violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., per avere la CTR dichiarato nuova la censura sulla mancanza dei poteri del direttore provinciale ad interim firmatario dell'atto, che il ricorrente assumeva essere mera difesa o eccezione rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e superava il minimo costituzionale, non essendo apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione dell'applicabilità dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 era nuova, non risultando trattata nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la censura sui poteri del direttore provinciale ad interim costituiva questione nuova ed eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazioni processuali; la Corte ne esclude la fondatezza ove la motivazione sia comunque intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte dichiara inammissibile il motivo quando la questione sia nuova o non specificamente dedotta.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se, pur sintetica, rende percepibile il fondamento della decisione e supera il minimo costituzionale.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 come parametro della censura motivazionale, ma senza fondare un accoglimento.
art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003
la sua deduzione per la prima volta in cassazione è preclusa; la Corte afferma l'inammissibilità della questione nuova.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
preclude la proposizione in appello di eccezioni nuove non introdotte nel ricorso originario, salvo i casi rilevabili d'ufficio.
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte esclude la violazione perché la questione era nuova e non rilevabile d'ufficio.
richiamato dal ricorrente nella censura sui poteri di firma e sull'onere probatorio, ma non conduce a diversa conclusione.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
evocato nella contestazione sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte nega l'ammissibilità della questione perché nuova.
art. 7 della l. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente nella censura sui poteri di firma, ma la questione è reputata nuova e non esaminabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza, quando è graficamente presente ma non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non basta che sia sintetica, se è comunque intellegibile e supera il minimo costituzionale.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito; la parte deve anche indicare dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.
- Le eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio, devono essere tempestivamente proposte nel giudizio di merito; se sollevate per la prima volta in appello sono inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
- La censura relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario privo dei poteri dedotti non è esaminabile in cassazione quando costituisca questione nuova e non emerga come eccezione rilevabile d'ufficio.
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