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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27684/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Un automobilista chiedeva il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura a seguito dell'impatto con un capriolo che aveva improvvisamente attraversato la strada in un tratto del Comune di Lucca. In primo grado erano stati evocati in giudizio Regione Toscana e Provincia di Lucca; il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato entrambi gli enti al risarcimento. In appello la Regione aveva censurato la decisione sostenendo, da un lato, di non essere il soggetto passivamente legittimato, perché gli obblighi di segnalazione e prevenzione del pericolo per la circolazione graverebbero sul proprietario/gestore della strada ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 285/1992 e, quindi, sul Comune; dall'altro, aveva denunciato violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., lamentando l'erronea imputazione della responsabilità e l'inversione dell'onere della prova, sia quanto alla prevedibilità del rischio di attraversamento di fauna selvatica, sia quanto alla dimostrazione del nesso causale tra omessa segnaletica e sinistro, sia quanto all'esigibilità di specifiche misure di contenimento della fauna. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame principale. In Cassazione la Regione ha reiterato due motivi: violazione della normativa statale e regionale in tema di fauna selvatica e codice della strada, e violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per errata individuazione del soggetto responsabile e dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, alla luce della normativa regionale Toscana applicabile ratione temporis, dopo il riordino del 2016 la Regione era titolare delle funzioni amministrative in materia di caccia e gestione della fauna selvatica; in tale quadro, la pretesa risarcitoria poteva essere rivolta contro la Regione, quale ente concretamente investito dei poteri di gestione del territorio e della fauna. Ha inoltre richiamato il principio già affermato secondo cui la responsabilità extracontrattuale per danni da fauna selvatica alla circolazione va imputata all'ente cui siano stati affidati, nel caso concreto, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente dedotto come violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto svolto dai giudici di merito, i quali avevano già ritenuto che il sinistro si fosse verificato in una strada in cui era altamente probabile l'attraversamento di animali selvatici e che tale accertamento non fosse stato specificamente censurato. La Corte ha quindi confermato la condanna della Regione alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è il parametro formale evocato per censurare la decisione di merito per violazione di legge

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157

    Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    richiamata dalla ricorrente per sostenere che la disciplina della fauna e delle misure di prevenzione rientri nella sfera regionale di gestione della fauna, ma la Corte valorizza la normativa regionale attuativa e il trasferimento delle funzioni alla Regione

  • art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Nuovo codice della strada

    invocato per sostenere che gli obblighi di segnalazione e sicurezza stradale gravino sul proprietario o gestore della strada; la Corte non accoglie la tesi come esclusiva, perché rileva la concreta titolarità dei poteri di gestione della fauna

  • art. 2043 c.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è il fondamento della responsabilità aquiliana richiamato nel ricorso; la Corte ribadisce che la responsabilità da fauna selvatica va imputata all'ente cui sono concretamente affidati i poteri di gestione del territorio e della fauna

  • art. 2697 c.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    richiamato per contestare l'onere probatorio; la Corte dichiara inammissibile la censura perché diretta in realtà a contestare l'accertamento di fatto e non l'assetto legale dell'onere della prova

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    trattazione del ricorso fissata in adunanza camerale

    norma processuale che regola la trattazione camerale del ricorso

  • art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.

    requisiti di specificità ed autosufficienza

    utilizzata per respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente

  • L. reg. Toscana n. 22/2015

    richiamata come base del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione in materia di caccia e fauna selvatica

  • L. reg. Toscana n. 20/2016

    ha novellato la L. reg. Toscana n. 3/1994 e ha determinato il definitivo trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di caccia e gestione della fauna selvatica

  • L. reg. Toscana n. 3/1994

    disciplina regionale della gestione del territorio ai fini faunistici; come modificata, attribuisce alla Regione i poteri in materia di utilizzo dei territori a interesse faunistico e di controllo della fauna selvatica

  • L. reg. Toscana n. 10/2016

    richiamata per la disciplina della gestione delle specie ungulate e per l'obiettivo di ridurre l'impatto sulla viabilità

Massime di principio

  • Nei sinistri causati da fauna selvatica, la responsabilità extracontrattuale va imputata all'ente che, alla luce della normativa statale e regionale vigente al momento del fatto, sia concretamente titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna insediata.
  • La mera appartenenza della strada a un ente proprietario non esaurisce il criterio di imputazione della responsabilità quando il danno derivi dalla fauna selvatica: occorre verificare quale soggetto pubblico avesse in concreto i poteri di gestione del rischio faunistico nel caso specifico.
  • La censura di violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. è inammissibile se, sotto l'apparente veste di critica alla regola di diritto, mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, specialmente quando il fatto decisivo non sia stato specificamente contestato.
  • In tema di danno da fauna selvatica, il danneggiato deve allegare e provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale all'evento e gli elementi che rendano concreto il rischio considerato; non è consentito trasformare in doglianza di violazione di legge una contestazione meramente fattuale sulla valutazione delle prove.
  • Quando la normativa regionale abbia trasferito alla Regione le funzioni amministrative in materia faunistica, la pretesa risarcitoria per i danni derivanti dall'attraversamento di animali selvatici può essere legittimamente rivolta contro la Regione, salvo che un diverso ente sia concretamente investito di quei poteri nel caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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