L.R. Toscana 22/2015
Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina, in attuazione della l. 56/2014, le funzioni di province, Città metropolitana di Firenze, comuni e unioni di comuni in Toscana, trasferendo alla Regione, ai comuni/unioni o alla Città metropolitana specifiche competenze e beni/personale. Il trasferimento di funzioni e personale decorre in via generale dal 1° gennaio 2016, con varie deroghe e discipline transitorie per ambiente, impianti termici, forestazione e procedimenti in corso.
Riordino delle funzioni provinciali e disciplina del loro trasferimento in Toscana
Riordino delle funzioni provinciali in Toscana
La legge disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle province toscane e dalla Città metropolitana di Firenze, in attuazione della l. 56/2014. Definisce il passaggio di competenze, personale, beni, risorse e procedimenti, nonché il coordinamento con la Città metropolitana e con l’esercizio associato delle funzioni comunali.
Finalità e principi generali
Il provvedimento mira a riorganizzare le funzioni regionali e locali, migliorare i servizi a cittadini e imprese, semplificare i processi decisionali e attuare i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni non oggetto di riordino restano alle province e alla Città metropolitana secondo la normativa vigente.
Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, che continuano a svolgere i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale. Il riordino del mercato del lavoro è rinviato a successiva legge.
Funzioni trasferite alla Regione
Alla Regione sono trasferite, nei termini stabiliti dalla legge, le funzioni provinciali e metropolitane in materia di:
- agricoltura;
- caccia e pesca nel mare e nelle acque interne, con interpretazione autentica che esclude alcune funzioni amministrative specifiche indicate dal d.lgs. 112/1998;
- orientamento e formazione professionale, comprensiva di istruzione e formazione professionale, apprendistato e formazione degli operatori turistici;
- ambiente, tra cui difesa del suolo, difesa della costa, gestione del demanio idrico, qualità dell’aria, inquinamento acustico, tutela delle acque, AIA, AUA, parchi e aree protette; una parte delle competenze sui rifiuti è stata poi oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale;
- energia, compresi i controlli sugli impianti termici;
- osservatorio sociale;
- strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere programmate dalla Regione;
- VIA per i progetti la cui autorizzazione è attribuita alla Regione.
Dal trasferimento derivano anche le connesse funzioni sanzionatorie e l’introito dei relativi proventi, salvo diverse competenze statali.
Partecipazione delle comunità locali e ruolo della Città metropolitana
La Regione deve garantire la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento; fino alla riforma della legislazione di settore, la Giunta regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei sindaci delle zone distretto o di ambiti territoriali adeguati.
Per la Città metropolitana di Firenze la legge rafforza il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e prevede intese Regione-Città metropolitana per lo sviluppo economico, le infrastrutture strategiche e l’attuazione del piano strategico. Nel territorio metropolitano, alcune funzioni provinciali sono attribuite direttamente alla Città metropolitana, che può anche ricevere deleghe comunali in materia di viabilità ed edilizia scolastica.
Trasferimento di personale, beni e risorse alla Regione
Il trasferimento delle funzioni alla Regione comporta il subentro nei beni, nelle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il personale da trasferire è individuato sulla base degli accordi tra Regione e province/Città metropolitana, con priorità per chi svolgeva la funzione in via esclusiva o prevalente.
Il trasferimento decorre, in via generale, dal 1° gennaio 2016. Il personale mantiene posizione giuridica ed economica, anzianità e trattamento in godimento al momento del trasferimento; sono previsti specifici fondi decentrati e regole transitorie per la retribuzione, superate poi dall’unificazione dei fondi dal 2018.
I beni e i rapporti attivi e passivi sono trasferiti con accordi organizzativi e, per gli immobili, con effetti anche trascrittivi. Sono escluse dalla successione, in linea generale, le posizioni già esaurite, i debiti su obbligazioni scadute prima del trasferimento, i procedimenti già avviati e la responsabilità per illeciti pregressi, salvo le deroghe previste per specifiche funzioni e opere.
Regime transitorio e procedimenti in corso
Fino al subentro della Regione, province e Città metropolitana restano titolari dei rapporti in corso. La legge disciplina in modo dettagliato:
- il completamento dei procedimenti già avviati;
- la conclusione di interventi e opere già in fase di affidamento o già avviati;
- l’avvalimento gratuito del personale o degli uffici territoriali regionali da parte degli enti locali;
- il mantenimento, in alcuni casi, delle sedi di lavoro presso gli enti di provenienza.
Per le opere strategiche e per specifiche attività ambientali, la Regione può intervenire anche con commissari ad acta o commissari regionali, o succedere anticipatamente nei rapporti quando vi siano urgenza e risorse disponibili.
Funzioni trasferite a comuni e unioni di comuni
Le funzioni provinciali in materia di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano sull’intero territorio già gestito dalla provincia. La legge prevede anche il trasferimento di specifiche funzioni ai comuni e alle unioni secondo le norme dell’allegato B, con disciplina particolare per il personale, i beni e i procedimenti.
Nel territorio della Città metropolitana, le funzioni assegnate ai comuni o alle unioni per la forestazione e altri ambiti possono essere esercitate secondo convenzioni e con forme di coordinamento tra enti.
Esercizio associato e contributi alle unioni di comuni
La legge modifica in modo ampio la l.r. 68/2011 sul sistema delle autonomie locali. Rivede:
- requisiti di costituzione delle unioni;
- regole sugli statuti e sulle loro modifiche;
- ambiti territoriali adeguati;
- disciplina delle funzioni fondamentali;
- criteri per i contributi regionali alle unioni;
- regole speciali per comuni obbligati all’esercizio associato e per fusioni/incorporazioni.
I contributi regionali sono collegati al numero e alla tipologia delle funzioni effettivamente esercitate, ai criteri di efficienza, alla popolazione e all’estensione territoriale; sono previste riduzioni o revoche in caso di mancato esercizio, scioglimento o insufficiente attuazione delle funzioni associate.
Modifiche in materia di governo del territorio, formazione e servizi sociali
Sono introdotte modifiche puntuali alle leggi regionali su:
- formazione professionale, con parere della Città metropolitana sugli atti di indirizzo e programmazione strategica che interessano il suo territorio;
- servizi sociali, con abrogazione di una disposizione della l.r. 41/2005;
- governo del territorio, con disciplina specifica per il PIT, per i piani strutturali approvati dalla Città metropolitana e per le direttive ai comuni.
Norme transitorie, finanziarie e casi speciali
La legge contiene disposizioni transitorie per l’entrata a regime del riordino, per le spese di funzionamento regionali e per il supporto temporaneo alle province e alla Città metropolitana. Un successivo intervento del 2019 ha previsto un supporto istruttorio regionale transitorio per alcune competenze ambientali oggetto di pronuncia della Corte costituzionale, fino al 31 dicembre 2021.
Obsolescenza
L’atto è in gran parte superato da successive modifiche e da discipline transitorie esaurite; contiene inoltre numerose norme riferite a esercizi finanziari, termini e trasferimenti già conclusi. Rimane utile soprattutto come testo storico-consolidato del riordino delle funzioni toscane, ma nella pratica è in larga misura deprecato.
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