L.R. Toscana 10/2016
Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana, per il triennio successivo all’entrata in vigore, la gestione straordinaria di cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, definendo aree vocate e non vocate, piani di prelievo e controllo, monitoraggio, valorizzazione delle carni e poteri sostitutivi. Introduce anche modifiche alla l.r. 3/1994. Le misure straordinarie cessano dopo tre anni.
Gestione straordinaria degli ungulati in Toscana e modifiche alla disciplina venatoria regionale
Gestione straordinaria degli ungulati in Toscana
La legge regionale della Toscana disciplina, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, una gestione straordinaria di cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone. Il provvedimento mira a ridurre l’impatto degli ungulati su agricoltura, biodiversità, selvicoltura e viabilità, distinguendo tra aree vocate e non vocate e promuovendo anche la valorizzazione delle carni.
Obiettivi e definizioni
La legge persegue obiettivi di pianificazione faunistico-venatoria, contenimento dei danni e creazione di filiere per le carni degli ungulati selvatici. Ai fini applicativi definisce, tra l’altro, aree vocate e non vocate, gestione conservativa e non conservativa, braccata, girata, prelievo selettivo a scalare, unità di gestione, densità obiettivo, istituti faunistici pubblici e privati.
Individuazione delle aree vocate e non vocate
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Regione deve approvare uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale per ridisegnare i confini delle aree vocate e non vocate, sentiti gli ATC. Nelle aree non vocate devono essere incluse le zone coltivate danneggiate o potenzialmente danneggiabili, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura e, per il cinghiale, anche le zone di ripopolamento e cattura. Nelle aree vocate va determinata la densità obiettivo per specie; per il cinghiale, in via transitoria, la densità è fissata a 2,5 capi ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria. Fino al nuovo stralcio restano validi i piani provinciali; dopo l’approvazione continuano ad applicarsi solo per le parti non contrastanti con la legge.
Gestione venatoria nelle aree non vocate
Nelle aree non vocate la Giunta regionale, previo parere ISPRA, approva ogni anno un piano di prelievo selettivo “a scalare”. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore il piano iniziale deve essere definito secondo criteri specifici: per capriolo, cervo, daino e muflone sulla base del 70% della densità media rilevata nei distretti confinanti delle aree vocate; per il cinghiale sulla base della media della densità di abbattimento dei distretti confinanti. Negli anni successivi il piano tiene conto dei risultati del prelievo e dei dati censuari.
Il prelievo selettivo è consentito solo da appostamento/punto di tiro, con arma a canna rigata o arco, in orari limitati e senza utilizzo di cani salvo il recupero dei feriti; negli istituti privati è ammessa anche la cerca. Possono operare cacciatori abilitati iscritti agli ATC, proprietari/conduttori di fondi agricoli abilitati, e nei territori di competenza anche titolari e ospiti di aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie. Per il cinghiale, nelle aree non vocate cacciabili, è ammesso anche il prelievo in forma singola alla cerca o con girata. È imposto l’uso di indumenti ad alta visibilità.
Gli ATC curano l’organizzazione logistica, la distribuzione dei contrassegni, il supporto alle sessioni d’esame, la rendicontazione mensile dei dati, la fornitura di mezzi di prevenzione ai conduttori dei fondi e la suddivisione del territorio in settori di prelievo. In attesa di tale suddivisione, la Giunta regionale definisce le modalità di accesso.
Interventi di controllo faunistico
Se i metodi ecologici risultano inefficaci, la Regione può approvare piani di controllo fino a tre anni, previo parere ISPRA. Sono ammessi armi autorizzate, fari, strumenti di intensificazione della luce, attrattivi, prelievo con aspetto, cerca e trappole selettive; per il cinghiale anche girata e, in ultima istanza, braccata in condizioni che escludano impatti significativi su altre specie. Le modalità operative sono concordate con ATC o gestori degli istituti privati; l’uso delle trappole va privilegiato in aree urbane, periurbane e agricole. Le catture possono essere affidate anche a proprietari e conduttori dei fondi con protocolli di gestione.
Gestione venatoria nelle aree vocate
Nelle aree vocate la presenza degli ungulati deve essere mantenuta su livelli compatibili con l’ambiente, tenendo conto dei danni e della capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono attuati nel rispetto del calendario venatorio regionale e si articolano a livello di comprensorio in unità di gestione. Gli ATC trasmettono entro il 30 aprile la proposta di piano annuale, che la Giunta approva con eventuali modifiche e previo parere ISPRA.
La proposta deve contenere i piani di prelievo selettivo e di braccata, essere basata sul monitoraggio delle popolazioni e prevedere misure dirette e indirette. I gestori delle aree protette devono svolgere il monitoraggio entro il 31 marzo, avvalendosi obbligatoriamente di ISPRA o CIRSeMAF. Se gli obiettivi non sono raggiunti, la Regione può intervenire con le misure di controllo previste per le aree non vocate.
Per accelerare il raggiungimento dei piani numerici, l’ATC deve prevedere il prelievo “a scalare” almeno fino al raggiungimento del 70% del piano per ciascuna classe. Per la braccata il numero minimo di partecipanti è fissato in 18 cacciatori iscritti. Almeno il 20% dei cervidi e bovidi abbattibili in selezione deve essere destinato ai cacciatori del distretto o ad altri cacciatori accompagnati; i proventi sono vincolati a indennizzi, prevenzione e gestione degli ungulati.
Valorizzazione e gestione delle carni
Gli ATC devono realizzare, entro 120 giorni, almeno un centro di sosta per la commercializzazione delle carni di selvaggina, incrementandone poi il numero in rapporto ai capi abbattuti. Devono inoltre stipulare accordi con centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate per i capi provenienti dal controllo e per eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori. È previsto il percorso di abilitazione di almeno due cacciatori per squadra o per distretto come “cacciatore formato” in igiene e sanità, con partecipazione economica degli ATC. Sono promossi accordi con associazioni di solidarietà sociale per la destinazione di una quota di capi a finalità benefiche alimentari e azioni regionali di valorizzazione della carne anche tramite percorsi di riconoscimento di qualità.
Circolazione fuori strada per attività faunistico-venatorie
I comuni possono individuare percorsi fissi sul proprio territorio, in deroga alla disciplina generale sulla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, per consentire lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie. L’individuazione avviene secondo i criteri della normativa regionale di settore, previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, nelle aree protette, del soggetto gestore. Il comune rilascia gratuitamente un contrassegno di autorizzazione al transito.
Monitoraggio, vigilanza e poteri sostitutivi
Il monitoraggio dell’attuazione della legge si basa sul confronto tra situazione iniziale, dati di prelievo e danni economici a agricoltura, biodiversità e altre attività antropiche, con verifica annuale e finale al termine del triennio. La Regione svolge il monitoraggio con ISPRA o CIRSeMAF e realizza un sistema informativo faunistico-venatorio con i dati di Regione, ATC, istituti privati e aree protette.
La vigilanza è affidata ai soggetti previsti dalla l.r. 3/1994. In caso di inadempienza degli ATC o dei gestori di aree protette e istituti faunistici pubblici, la Regione diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, interviene con commissariamento ai sensi della l.r. 53/2001, con oneri a carico dell’inadempiente.
Clausola valutativa
Entro 90 giorni la Giunta regionale deve trasmettere una relazione iniziale con dati su incidenti stradali causati dagli ungulati, danni all’agricoltura e consistenza delle popolazioni. Entro il 30 giugno degli anni 2017 e 2018 e alla conclusione dell’intervento devono essere trasmessi ulteriori rapporti sugli esiti, con confronto tra situazione iniziale e finale e acquisizione del parere di cacciatori, agricoltori e ambientalisti.
Modifiche alla l.r. 3/1994
La legge aggiorna la disciplina regionale sulla caccia e sulla gestione faunistica. Tra le principali modifiche: gli ATC sono chiamati anche a gestire in sicurezza e valorizzare le carni degli ungulati; è sospesa per tutta la durata della legge l’efficacia delle disposizioni sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati e sull’indennizzo dei danni; viene introdotto l’articolo sull’abilitazione alla caccia di selezione con registro regionale e regole d’esame; le competenze sul controllo della fauna selvatica sono attribuite alla Regione, che può autorizzare piani di abbattimento e avvalersi di soggetti abilitati e formati.
È inoltre aggiornata la disciplina sanzionatoria: per abbattimenti o commercializzazione irregolare di cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone, e per l’immissione di ungulati fuori dai recinti autorizzati, è prevista una sanzione amministrativa da 1.030 a 6.180 euro per capo, raddoppiata in caso di recidiva.
Regime transitorio e durata
Entro 90 giorni la Giunta deve adeguare il regolamento regionale di attuazione della l.r. 3/1994. Fino a tale adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente, se compatibili. Le disposizioni sostanziali degli articoli 1-11 hanno efficacia solo per il triennio successivo all’entrata in vigore della legge; pertanto la disciplina straordinaria è a termine e non costituisce un regime permanente.
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