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Legge

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Normativa italiana092G0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge tutela la fauna selvatica e disciplina conservazione, pianificazione faunistico-venatoria, gestione territoriale e condizioni per l’esercizio della caccia. Regola specie protette, catture scientifiche e richiami vivi, organi e competenze, licenze, assicurazioni e armi consentite. Le scadenze del 1993 e della stagione 1995-1996 sono termini transitori ormai esauriti; la disciplina generale resta applicabile.

Tutela della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria

Tutela della fauna selvatica e disciplina della caccia

La legge qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne dispone la tutela nell’interesse nazionale e internazionale. Disciplina la conservazione delle specie, la pianificazione faunistico-venatoria e le condizioni per lo svolgimento dell’attività venatoria.

Specie tutelate e conservazione

La fauna selvatica tutelata comprende mammiferi e uccelli con popolazioni stabilmente o temporaneamente presenti allo stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le specie elencate dalla legge, tra cui lupo, orso, lontra, cetacei, rapaci diurni e notturni, cicogne, pellicani, fenicottero, gru, diverse specie di limicoli e gabbiani, nonché le altre specie indicate come minacciate da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La fauna selvatica è tutelata anche attraverso il mantenimento o l’adeguamento delle popolazioni di uccelli contemplate dalla direttiva 2009/147/CE a livelli coerenti con esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto di quelle economiche e ricreative, senza deteriorare lo stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, salve le deroghe previste dalla direttiva. Stato, regioni e province autonome attuano tali misure senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per le specie alloctone, salvo quelle individuate dal decreto ministeriale 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all’eradicazione o al controllo delle popolazioni, con interventi secondo la disciplina richiamata dall’articolo 19. Le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le arvicole sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della legge, ferma restando la disciplina sulle specie alloctone. Il controllo degli uccelli negli aeroporti per la sicurezza aerea è affidato al Ministro dei trasporti.

Divieti, catture scientifiche e inanellamento

È vietata su tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli. In deroga per finalità di studio e ricerca scientifica, le regioni, previo parere dell’INFS, possono autorizzare esclusivamente istituti scientifici universitari, del Consiglio nazionale delle ricerche e musei di storia naturale a catturare e utilizzare mammiferi e uccelli e a prelevare uova, nidi e piccoli.

L’attività di cattura temporanea e inanellamento scientifico degli uccelli è organizzata e coordinata a livello nazionale dall’INFS, anche quale schema nazionale nell’ambito di EURING. L’inanellamento può essere svolto solo da soggetti muniti di autorizzazione regionale, rilasciata previo parere dell’Istituto e subordinata alla frequenza di specifici corsi e al superamento dell’esame finale.

La cattura per inanellamento o per cessione a fini di richiamo è consentita solo mediante mezzi, impianti e metodi non vietati dall’allegato IV della direttiva 2009/147/CE. Gli impianti sono autorizzati dalle regioni, su parere dell’ISPRA, sono di titolarità provinciale e devono essere gestiti da personale qualificato e ritenuto idoneo dall’ISPRA, cui spettano anche controllo, certificazione e determinazione del periodo di attività. La cessione a fini di richiamo è ammessa soltanto per allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio; gli esemplari di altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e liberati immediatamente. Chi abbatte, cattura o rinviene un uccello inanellato deve darne notizia all’INFS o al comune, che informa l’Istituto. Le regioni disciplinano il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione degli animali selvatici in difficoltà.

Richiami vivi, appostamenti e tassidermia

Le regioni disciplinano allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti a specie cacciabili e il loro uso come richiami. Per i richiami vivi di cattura delle specie ammesse, ciascun cacciatore che pratica la caccia da appostamento fisso può detenere al massimo dieci esemplari per specie e quaranta complessivi; chi caccia da appostamento temporaneo può detenerne al massimo dieci complessivi. Gli appostamenti fissi sono autorizzati dalle province entro il numero autorizzato nella stagione venatoria 1989-1990; le autorizzazioni possono essere richieste da chi ne era già titolare in quella stagione e, in caso di capienza, da persone ultrasessantenni secondo le priorità regionali.

L’autorizzazione all’appostamento consente la sistemazione del sito e l’installazione delle strutture strettamente funzionali all’attività, fino alla scadenza dell’autorizzazione. Le strutture non devono alterare permanentemente i luoghi, devono essere precarie, prive di fondazioni e facilmente rimovibili, e realizzate con i materiali ammessi dalla legge; regioni e province autonome di Trento e Bolzano ne definiscono le caratteristiche. L’accesso armato agli appostamenti fissi con richiami vivi è consentito a chi ha optato per tale forma di caccia e alle persone autorizzate dal titolare. I richiami devono essere identificati con anello inamovibile numerato; la sostituzione è ammessa solo presentando all’ente competente l’esemplare morto. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami.

Le regioni disciplinano con regolamento tassidermia, imbalsamazione e detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all’autorità competente le richieste relative a specie protette o non cacciabili e quelle riguardanti specie cacciabili presentate fuori dai periodi previsti dal calendario venatorio. L’omessa segnalazione comporta la revoca dell’autorizzazione, oltre alle sanzioni applicabili per la detenzione illecita di specie protette o per la cattura fuori stagione.

Competenze e organismi tecnici

Le regioni a statuto ordinario emanano norme per gestione e tutela della fauna in conformità alla legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive europee. Regioni a statuto speciale e province autonome operano nell’ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti; alle province spettano le funzioni attuative e amministrative attribuite dalla disciplina regionale e dalla legge.

L’INFS, oggi richiamato anche attraverso le disposizioni relative all’ISPRA, svolge funzioni scientifiche e tecniche per Stato, regioni e province: censisce e studia il patrimonio faunistico e i suoi rapporti ambientali, elabora progetti di riqualificazione faunistica, coordina l’inanellamento scientifico, collabora con organismi di ricerca nazionali e stranieri, valuta gli interventi faunistici e rende pareri tecnico-scientifici. La legge ne prevedeva inoltre attività formative e una scuola di specializzazione; dal 2010 quest’ultima ha assunto la denominazione di “Scuola di specializzazione in discipline ambientali”.

Presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è costituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, organo consultivo sull’applicazione della legge. Ne fanno parte rappresentanti dei ministeri competenti, delle regioni, delle province, dell’ISPRA, delle associazioni venatorie e agricole, delle associazioni di protezione ambientale e degli organismi indicati dalla legge. I componenti sono nominati con decreto ministeriale; il Comitato è presieduto dal Ministro o da un suo delegato, si rinnova ogni cinque anni e non riconosce ai componenti compensi, indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Pianificazione faunistico-venatoria e gestione territoriale

L’intero territorio agro-silvo-pastorale nazionale è sottoposto a pianificazione, diretta per le specie carnivore a conservarne le capacità riproduttive e a favorire il contenimento naturale di altre specie e, per le altre specie, a conseguire e mantenere densità faunistiche ottimali mediante riqualificazione ambientale e regolazione del prelievo.

La pianificazione riserva alla protezione della fauna dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale; nella zona faunistica delle Alpi la quota è dal 10 al 20 per cento. Nel computo rientrano anche le aree comunque sottratte alla caccia. La protezione comporta il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori e l’adozione di misure per favorire sosta, riproduzione e cura della prole. Fino al 15 per cento del territorio regionale può essere destinato complessivamente alla caccia riservata a gestione privata e ai centri privati di riproduzione; sul territorio restante le regioni promuovono la caccia programmata.

Le province predispongono piani faunistico-venatori per comprensori omogenei, piani di miglioramento ambientale e piani di immissione faunistica. Le immissioni possono comprendere animali catturati in soprannumero in parchi o altri ambiti, previa verifica delle compatibilità genetiche da parte dell’INFS e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Comitato tramite le strutture regionali. I piani comprendono:

  • oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale;
  • centri privati di riproduzione organizzati come aziende agricole, nei quali è vietata la caccia e il prelievo degli animali allevati appartenenti a specie cacciabili è riservato ai soggetti indicati dalla legge;
  • zone e periodi per addestramento, allenamento e gare di cani, anche su fauna naturale o con abbattimento di fauna allevata;
  • criteri per risarcimenti ai conduttori dei fondi danneggiati e per incentivi a proprietari o conduttori impegnati nella tutela e nel ripristino degli habitat;
  • individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti fissi.

Le zone devono essere delimitate con tabelle esenti da tasse. La deliberazione che istituisce oasi, zone di ripopolamento e cattura o centri pubblici è notificata ai proprietari o conduttori interessati e pubblicata all’albo pretorio dei comuni. Se entro sessanta giorni presentano opposizione motivata proprietari o conduttori titolari di almeno il 40 per cento della superficie interessata, la zona non può essere istituita; il consenso si considera comunque prestato in mancanza di opposizione. In casi eccezionali e per particolari necessità ambientali, le regioni possono istituire coattivamente oasi e zone di ripopolamento e cattura e attuare i piani di miglioramento. Nelle aree non vincolate per opposizione resta comunque vietata la caccia, salva la possibilità regionale di destinarle ad altro uso nell’ambito della pianificazione.

Le regioni coordinano i piani provinciali e possono intervenire in via sostitutiva se le province non adempiono entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. Il piano regionale individua i criteri per localizzare aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione. Il testo prevedeva inoltre la trasmissione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore, di un primo documento orientativo dell’INFS sui criteri di omogeneità e congruenza della pianificazione.

Zona faunistica delle Alpi

Il territorio alpino, identificato dalla presenza caratteristica di flora e fauna alpina, costituisce una zona faunistica autonoma. Le regioni interessate adottano norme specifiche per proteggere la fauna e disciplinare la caccia, nel rispetto dei principi della legge e degli accordi internazionali e tenendo conto delle consuetudini locali. Nei territori in cui è presente esclusivamente la fauna alpina tipica possono essere immesse specie autoctone, previo parere favorevole dell’INFS. I confini della zona sono determinati dalle regioni interessate d’intesa con regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e segnalati con tabelle esenti da tasse.

Gestione programmata e ambiti territoriali di caccia

Le regioni ripartiscono il territorio destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC), di dimensione subprovinciale e possibilmente omogenei, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e le province interessate. Per motivate esigenze, regioni confinanti possono individuare ambiti comprendenti territori di più province contigue. La zona alpina è organizzata in comprensori secondo consuetudini e tradizioni locali.

La legge affida al Ministero competente la determinazione quinquennale degli indici minimi di densità venatoria per gli ATC e per il territorio alpino, sulla base dei dati censuari. Ogni cacciatore, previa domanda, ha diritto di accesso a un ATC o comprensorio alpino della regione di residenza; l’accesso ad altri ambiti, anche in altra regione, richiede il consenso dei rispettivi organi di gestione. Le regioni disciplinano le forme, anche economiche, di partecipazione dei cacciatori alla gestione e determinano il numero e le modalità di accesso dei non residenti.

Gli organi direttivi degli ATC devono includere, per il 60 per cento complessivo e in misura paritaria, rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti sul territorio; il 20 per cento è composto da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale indicate dalla legge e il restante 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. Gli organi di gestione promuovono ricognizione delle risorse ambientali e censimento faunistico, programmano interventi di miglioramento degli habitat e attribuiscono incentivi ai conduttori dei fondi per ricostituire presenze faunistiche, favorire alimentazione e nidificazione, tutelare nidi, nuovi nati e riproduttori, collaborare al tabellamento, prevenire danni alle colture e assistere gli animali in difficoltà. Provvedono inoltre a contributi per risarcire i danni agricoli causati dalla fauna o dall’attività venatoria e per interventi preventivi concordati.

Gli organi direttivi possono ammettere un numero di cacciatori superiore al limite regolamentare con deliberazione motivata, se censimenti o altri accertamenti documentano un miglioramento della popolazione faunistica e nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalla legge regionale. In caso di inerzia regionale, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’ambiente, assegna un termine di novanta giorni; decorso inutilmente, provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Utilizzazione dei fondi e tutela delle colture

Per i fondi inclusi nel piano regionale ai fini della caccia programmata è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo regionale, commisurato a estensione, condizioni agronomiche e misure di tutela e valorizzazione ambientale. La spesa è finanziata con il gettito delle tasse regionali di concessione richiamate dalla legge.

Il proprietario o conduttore che intende vietare la caccia sul fondo deve presentare richiesta motivata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio. La regione la esamina entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola la pianificazione e, nei casi individuati dalla normativa regionale, quando la caccia contrasta con la salvaguardia di colture specializzate, produzioni sperimentali o destinate alla ricerca scientifica, o arreca danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. Il divieto è segnalato con tabelle visibili, a cura del proprietario o conduttore; nell’area sottratta alla gestione programmata non può cacciare nessuno, neppure il proprietario o conduttore, finché permangono le ragioni del divieto.

È vietata la caccia vagante sui terreni in attualità di coltivazione, compresi quelli con colture erbacee da seme, frutteti specializzati, vigneti e uliveti specializzati fino al raccolto e terreni coltivati a soia, riso o mais da seme fino al raccolto. Il testo fornito si interrompe durante la disposizione sulle ulteriori aree coltivate individuabili dalle regioni.

Requisiti per l’esercizio venatorio e armi consentite

L’attività venatoria costituisce una concessione statale ed è riservata a chi ha compiuto diciotto anni e possiede licenza di porto di fucile per uso di caccia, copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e assicurazione contro gli infortuni. I massimali assicurativi, aggiornati con decreto del 23 dicembre 2020 con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021, sono pari a 903.283,12 euro per sinistro, di cui 677.462,34 euro per ciascuna persona danneggiata e 225.820,78 euro per danni ad animali o cose; la copertura per morte o invalidità permanente è pari a 90.328,31 euro. Il danneggiato può agire direttamente contro l’impresa assicuratrice.

È necessario anche il tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza, recante le regole del calendario regionale, la forma di caccia prescelta e gli ambiti in cui è consentita. Per cacciare in altre regioni, la regione di residenza deve riportarvi le relative indicazioni. La fauna stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino subito dopo l’abbattimento. Salvo l’uso dell’arco o del falco, il cacciatore sceglie una sola forma: caccia vagante nella zona alpina, da appostamento fisso oppure nell’insieme delle altre forme consentite nel territorio destinato alla caccia programmata. Ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura con i mezzi ammessi, nonché il vagare o sostare con mezzi o in atteggiamento di ricerca o attesa, costituisce esercizio venatorio; gli altri metodi di abbattimento sono vietati, salvo caso fortuito o forza maggiore. La fauna abbattuta legittimamente appartiene al cacciatore.

La caccia è consentita con fucili a canna liscia fino a due colpi, a ripetizione o semiautomatici con caricatore non superiore a due cartucce e calibro massimo 12, nonché con fucili a canna rigata a caricamento singolo manuale o semiautomatico, di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo vuoto alto almeno 40 mm. Nei fucili rigati semiautomatici il caricatore non può superare due cartucce, elevabili a cinque soltanto per la caccia al cinghiale. Sono inoltre ammessi fucili combinati a due o tre canne nei limiti di calibro previsti, arco e falco. È vietato usare armi appartenenti alla categoria A e fucili semiautomatici somiglianti ad armi automatiche rientranti nella categoria B, punto 9, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE, nonché armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 mm Flobert. Per il prelievo selettivo del cinghiale sono ammessi dispositivi di puntamento, anche digitali, per la visione notturna, esclusi quelli qualificati come materiale di armamento. Nella zona alpina è vietato il fucile semiautomatico a canna liscia, salvo che sia adattato per contenere un solo colpo. I bossoli devono essere recuperati; sono vietati armi e mezzi non espressamente ammessi. Il titolare della licenza può portare anche utensili da punta e da taglio funzionali all’attività venatoria.

Termini transitori e disposizioni europee

Le scadenze relative alla comunicazione delle opzioni di caccia entro il 30 novembre 1993, alla trasmissione dei dati entro il 31 dicembre 1993 e all’adozione dei primi piani e regolamenti nel 1994 sono termini transitori ormai esauriti. Anche l’indicazione, a partire dalla stagione 1995-1996, delle zone di caccia nei calendari provinciali ha carattere di adempimento iniziale, mentre la pianificazione e la disciplina territoriale restano rilevanti.

La legge recepisce le direttive europee sulla conservazione degli uccelli selvatici e dà attuazione alle Convenzioni di Parigi del 1950 e di Berna del 1979. Le regioni e le province autonome istituiscono zone di protezione lungo le rotte migratorie segnalate dall’INFS, provvedono alla tutela e al ripristino degli habitat e trasmettono annualmente ai ministeri competenti una relazione sulle misure adottate e sui relativi effetti. È previsto il controllo sostitutivo statale in caso di inerzia per un anno dalla segnalazione dell’Istituto. Il Ministero dell’ambiente trasmette periodicamente alla Commissione europea le informazioni utili sull’applicazione pratica della legge rispetto alla direttiva 2009/147/CE. Lo Stato incoraggia ricerche e monitoraggi sulla protezione, gestione e utilizzazione delle specie di uccelli contemplate dalla direttiva; le regioni comunicano le informazioni secondo modalità e tipologie stabilite con decreto ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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