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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27601/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente impugna il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme complementari di protezione. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la protezione umanitaria senza esaminare adeguatamente la situazione socio-economica del Paese di origine e senza considerare il rischio concreto, in caso di rimpatrio, di subire trattamenti crudeli, inumani e degradanti o una lesione delle libertà fondamentali. Deduce inoltre che il Tribunale non avrebbe svolto la necessaria cooperazione istruttoria e non avrebbe comparato la sua situazione in Italia con quella nel Paese d'origine. I motivi sono prospettati come violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi di ricorso. Ha rilevato che il Tribunale aveva negato la protezione umanitaria per mancanza di allegazioni e di documentazione idonee a dimostrare uno stabile e duraturo inserimento in Italia, nonché l'assenza di elementi concreti su legami affettivi, traumaticità del percorso migratorio o specifiche condizioni personali di vulnerabilità. La Cassazione ha affermato che la vulnerabilità rilevante deve essere correlata alla vicenda personale del richiedente e che il ricorso non soddisfaceva l'onere di specificità, poiché richiamava in modo generico la situazione del Paese di provenienza senza indicare puntualmente il pericolo personale dedotto e la sua origine. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La situazione di vulnerabilità che può giustificare la protezione umanitaria deve essere allegata e provata con riferimento alla specifica vicenda personale del richiedente, non potendo fondarsi su valutazioni generali e astratte della condizione del Paese di origine.
  • In materia di protezione umanitaria, il richiedente deve indicare in modo congruo e specifico i fatti che esprimono il rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio; il principio dispositivo non è attenuato al punto da esonerare l'interessato dall'onere di allegazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a richiamare genericamente la necessità di valutare la situazione socio-economica del Paese d'origine o il rischio di compressione dei diritti fondamentali, senza indicare puntualmente quale pericolo concreto sia dedotto e da quali circostanze personali derivi.
  • Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice può valorizzare l'assenza di un inserimento stabile, perdurante e continuativo in Italia, nonché la mancanza di documentazione su legami affettivi, percorsi di integrazione o situazioni traumatiche specifiche.

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