Cassazione Civile, Ordinanza n. 27601/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente impugna il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme complementari di protezione. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la protezione umanitaria senza esaminare adeguatamente la situazione socio-economica del Paese di origine e senza considerare il rischio concreto, in caso di rimpatrio, di subire trattamenti crudeli, inumani e degradanti o una lesione delle libertà fondamentali. Deduce inoltre che il Tribunale non avrebbe svolto la necessaria cooperazione istruttoria e non avrebbe comparato la sua situazione in Italia con quella nel Paese d'origine. I motivi sono prospettati come violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi di ricorso. Ha rilevato che il Tribunale aveva negato la protezione umanitaria per mancanza di allegazioni e di documentazione idonee a dimostrare uno stabile e duraturo inserimento in Italia, nonché l'assenza di elementi concreti su legami affettivi, traumaticità del percorso migratorio o specifiche condizioni personali di vulnerabilità. La Cassazione ha affermato che la vulnerabilità rilevante deve essere correlata alla vicenda personale del richiedente e che il ricorso non soddisfaceva l'onere di specificità, poiché richiamava in modo generico la situazione del Paese di provenienza senza indicare puntualmente il pericolo personale dedotto e la sua origine. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi erano formalmente incardinati su violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma sono stati dichiarati inammissibili per genericità e difetto di specificità
artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiamati dal ricorrente per sostenere l'erronea negazione della protezione, ma non ritenuti idonei a superare la soglia di specificità richiesta
art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiamato in relazione alla cooperazione istruttoria, ma il motivo è stato reputato inammissibile
art. 10 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela della persona straniera, senza esito favorevole
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
richiamato come limite all'espulsione/rimpatrio in presenza di rischi gravi, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
la Corte ribadisce che la protezione umanitaria richiede una vulnerabilità correlata alla situazione personale del richiedente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La situazione di vulnerabilità che può giustificare la protezione umanitaria deve essere allegata e provata con riferimento alla specifica vicenda personale del richiedente, non potendo fondarsi su valutazioni generali e astratte della condizione del Paese di origine.
- In materia di protezione umanitaria, il richiedente deve indicare in modo congruo e specifico i fatti che esprimono il rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio; il principio dispositivo non è attenuato al punto da esonerare l'interessato dall'onere di allegazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a richiamare genericamente la necessità di valutare la situazione socio-economica del Paese d'origine o il rischio di compressione dei diritti fondamentali, senza indicare puntualmente quale pericolo concreto sia dedotto e da quali circostanze personali derivi.
- Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice può valorizzare l'assenza di un inserimento stabile, perdurante e continuativo in Italia, nonché la mancanza di documentazione su legami affettivi, percorsi di integrazione o situazioni traumatiche specifiche.
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