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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27592/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di una villa priva di agibilità e raggiungibile tramite una strada vicinale in cattive condizioni. Dopo il primo acquisto e un successivo preliminare poi risolto, l'immobile viene rivenduto all'attuale acquirente, con assunzione da parte della venditrice e dell'originario venditore di specifici obblighi: sistemare la strada di accesso e ottenere il certificato di agibilità entro una data fissata, con previsione di cauzione. I lavori stradali vengono eseguiti solo in parte e con difformità dal progetto, l'agibilità non viene ottenuta, e nel frattempo l'immobile subisce furti e vandalismi. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento molto elevato, poi ridotto in appello a una somma pari ai costi di sistemazione della strada, delle pratiche amministrative e al danno da mancato godimento fino al 30 aprile 2015, detratto il credito della venditrice verso l'acquirente per un assegno smarrito. L'acquirente ricorre in cassazione con sette motivi: contesta la limitazione del danno alle sole spese di ripristino e alle pratiche per l'agibilità, lamenta l'omessa considerazione di documenti comunali, la motivazione apparente o mancante, l'esclusione dell'IVA, la mancata liquidazione di rivalutazione e interessi compensativi anteriori alla sentenza e l'omessa considerazione delle spese della fase cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, già motivate dalla Corte d'appello, la quale aveva correttamente circoscritto il risarcimento alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento e aveva motivato in modo logicamente coerente sulla CTU e sui fatti rilevanti. Ha rigettato il quinto e il sesto motivo perché l'esclusione dell'IVA e della rivalutazione/interessi compensativi risultava coperta da giudicato, non essendo stata specificamente impugnata la statuizione di primo grado; inoltre le censure sull'omessa pronuncia erano formulate in modo non corretto. Ha infine ritenuto infondato il settimo motivo, osservando che le spese del primo grado erano state liquidate secondo i criteri tabellari applicabili e che non vi era omissione della fase cautelare. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito alterno dei giudizi di merito, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio di motivazione è oggi limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti e l'omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi e controversi, non singoli elementi istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è inammissibile se non è correttamente ricondotta al relativo vizio e se la questione risulta coperta da giudicato per mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per delimitare il minimo costituzionale della motivazione, escludendo che il semplice dissenso sulla valutazione del danno integri nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di mancanza assoluta, apparenza o perplessità della motivazione; non basta un asserito difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    Il richiamo è ritenuto non pertinente perché la Corte d'appello non ha interpretato il contratto in modo implausibile, ma ha applicato il criterio legale di causalità del danno da inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    Evocato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento contrattuale; la Corte osserva che la responsabilità è stata correttamente accertata nei limiti delle obbligazioni assunte.

  • art. 1221 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione; la Corte concentra il ragionamento sull'art. 1223 c.c.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento va limitato alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; la responsabilità dei debitori è circoscritta ai danni causalmente collegati alle obbligazioni specificamente assunte.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che la decisione d'appello non si fonda sulla prevedibilità del danno bensì sul nesso eziologico ex art. 1223 c.c.

  • art. 1226 c.c.

    Evocato dal ricorrente in relazione alla liquidazione equitativa e all'alea di future azioni giudiziarie; la Corte non accoglie la censura perché mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte afferma che la Corte d'appello non ha ridotto il risarcimento per concorso del creditore, bensì per mancanza di nesso causale tra alcuni pregiudizi e l'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per definire il fatto storico rilevante ai fini del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.: il fatto omesso deve essere principale o secondario, decisivo e controverso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ritiene corretta la liquidazione operata in appello.

  • art. 92 c.p.c.

    Evocato nel motivo sulle spese, senza che emerga una violazione nella liquidazione effettuata dal giudice di appello.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato con riferimento agli effetti della riforma sulle spese; la Corte non ravvisa omissioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o della consulenza tecnica: la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e il minimo costituzionale della motivazione, non il merito della quantificazione del danno.
  • Ai fini dell'art. 1223 c.c., il risarcimento da inadempimento contrattuale deve essere circoscritto alle conseguenze immediate e dirette delle obbligazioni specificamente assunte e rimaste inosservate; restano esclusi i pregiudizi ulteriori non eziologicamente collegati all'inadempimento.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. ricorre solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo e controverso, non quando si contesti il mancato esame di singoli documenti o di elementi istruttori già sostanzialmente valutati dal giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta incompleta o non condivisibile.
  • Le statuizioni non impugnate del giudice di primo grado, come quelle sulla non debenza dell'IVA o sulla mancata spettanza di rivalutazione/interessi compensativi, passano in giudicato e non possono essere rimesse in discussione in cassazione.
  • Nel liquidare il danno patrimoniale da inadempimento, il giudice può fare legittimamente riferimento alle risultanze della CTU e distinguere tra costi necessari per il ripristino, costi amministrativi e periodo di mancato godimento, senza assumere automaticamente il deprezzamento di mercato come parametro risarcitorio se esso non è causalmente imputabile all'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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