Cassazione Civile, Ordinanza n. 27590/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza della propria creditrice, la quale vantava un credito di circa 1,998 milioni di euro consacrato da decreto ingiuntivo esecutivo divenuto definitivo per mancata opposizione. La società fallita aveva proposto reclamo, sostenendo che, prima della definitività del decreto, vi fosse stato un accollo liberatorio del debito a favore di una società di nuova costituzione e che la creditrice avesse promesso di non procedere esecutivamente né di chiedere il fallimento, in cambio dell'impegno della debitrice a non opporsi al decreto. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo irrilevanti tali vicende, perché anteriori al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, e ha ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza. Con il ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto: omesso esame dell'accollo e della sua efficacia liberatoria; omesso esame del fatto che la società accollante si era assunta il debito e omessa pronuncia sull'interrogatorio formale; violazione delle norme sul giuramento decisorio e sull'onere della prova, per mancata ammissione di capitoli di giuramento su origine del debito, accollo e impegno a non chiedere il fallimento; violazione delle norme sul titolo esecutivo, sul giudicato e sull'adempimento/exceptio inadimplenti, sostenendo che il pactum de non exequendo avrebbe dovuto paralizzare la domanda di fallimento; violazione dei canoni di correttezza e abuso del diritto/processo, per l'assunta inammissibilità della richiesta di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria della ricorrente. Ha poi ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla definitività del decreto ingiuntivo e sulla conseguente irrilevanza di fatti impeditivi o estintivi precedenti e non fatti valere con l'opposizione. Ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo: un patto di non esecuzione, se stipulato prima che il titolo divenga definitivo, non può incidere sull'oggetto del giudizio una volta formato il giudicato; esso può al più rilevare sul piano obbligatorio o risarcitorio, ma non paralizzare l'esercizio del diritto processuale della creditrice di chiedere il fallimento. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La produzione documentale allegata alla memoria della ricorrente è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile nel giudizio di cassazione.
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149/2022
È stata indicata come norma che rende applicabile nel giudizio il nuovo testo dell'art. 372, comma 2, c.p.c.
Invocati dalla ricorrente in relazione al giuramento decisorio; la Corte ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio della decisione di merito.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha osservato che il giudice deve ammettere il giuramento decisorio solo se decisivo sul thema decidendum.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul diniego del giuramento e sulla pretesa improcedibilità della domanda di fallimento.
Richiamato nella doglianza relativa agli effetti del decreto ingiuntivo definitivo e del pactum de non exequendo.
Richiamato nella doglianza sul patto di non esecuzione; la Corte ha escluso che tale patto, prima del giudicato, possa incidere sull'oggetto del processo una volta formatosi il giudicato.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto dirimente rispetto alla questione del giudicato e dell'azione fallimentare.
La Corte ha ribadito che il giudicato sostanziale copre anche i fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
Richiamati dalla ricorrente nella censura di abuso del processo; la Corte ha escluso la configurabilità di abuso una volta intervenuto il giudicato.
Invocati per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la Corte ha escluso che la richiesta di fallimento fosse abusiva o processualmente illecita.
Richiamato in via generale nel ragionamento sui patti relativi all'onere della prova e sugli accordi processuali consentiti.
Menzi ona i casi in cui il legislatore consente alle parti di regolare convenzionalmente il processo; la Corte li usa per delimitare l'ambito dell'autonomia privata nel processo.
Richiamato come esempio di patto processuale espressamente consentito dal legislatore.
Richiamato come esempio di accordo derogativo della competenza territorialmente consentito.
Richiamato come esempio di acquiescenza idonea a incidere sul processo.
Richiamato come esempio di revisio per saltum espressamente ammessa dal legislatore.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo definitivo copre non solo l'esistenza del credito e del rapporto dedotto, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
- Il giudice deve ammettere il giuramento decisorio anche se i fatti dedotti risultano già affrontati dalle prove raccolte, ma solo quando il contenuto del giuramento sia effettivamente decisivo sul thema decidendum.
- Un patto di non esecuzione può costituire un ordinario contratto a effetti obbligatori e, se violato, dar luogo eventualmente a rimedi risarcitori; tuttavia non può incidere direttamente sugli effetti del titolo giudiziale né paralizzare l'azione processuale della parte vittoriosa una volta formato il giudicato.
- Gli accordi tra privati non possono trasformarsi in una modifica convenzionale dell'oggetto del processo o delle regole che disciplinano gli effetti della decisione, salvo i casi in cui l'ordinamento espressamente consenta una regolazione pattizia del rapporto processuale.
- In materia fallimentare, un patto di non agire può rilevare solo se e nei limiti in cui incida sul complessivo quadro debitorio e sia idoneo a escludere lo stato d'insolvenza; non può invece neutralizzare un titolo ormai definitivo e l'istanza di fallimento fondata su di esso.
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