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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale su istanza di una società creditrice, ha proposto reclamo poi rigettato dalla Corte d'appello. In cassazione la società debitrice ha dedotto la violazione degli artt. 145 e 149 c.p.c. e dell'art. 15 l. fall., sostenendo che la notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione fosse nulla: secondo la ricorrente, una volta trovata chiusa la sede sociale, l'ufficiale giudiziario non avrebbe potuto limitarsi al deposito dell'atto nella casa comunale, ma avrebbe dovuto anche affiggere l'avviso di deposito alla porta dell'azienda e spedire la raccomandata informativa. La ricorrente ha inoltre prospettato il contrasto di tale disciplina con gli artt. 3 e 24 Cost. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per notifica al precedente difensore e, soprattutto, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., sostenendo la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la prima eccezione di inammissibilità, perché il tempestivo deposito del controricorso ha sanato ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. Ha invece accolto la seconda eccezione, dichiarando inammissibile il ricorso ex art. 360-bis c.p.c., poiché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata: l'art. 15, comma 3, l. fall. prevede una disciplina speciale e semplificata della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, con prevalenza sulla disciplina ordinaria degli artt. 138 ss. e 145 c.p.c.; non residuano ipotesi in cui debbano applicarsi le forme ordinarie richiamate dalla ricorrente. La Corte ha anche richiamato il fatto che la questione di legittimità costituzionale era già stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 l. fall.

    Norma richiamata per indicare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, oggetto della notificazione contestata.

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Prevede una disciplina speciale e semplificata della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione: prima via PEC, poi presso la sede legale, infine deposito nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese; esclude l'applicazione della notificazione ordinaria del codice di rito.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte esclude che trovi applicazione, in materia di notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione, la disciplina ordinaria prevista per le persone giuridiche.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notificazione, ma ritenuto non applicabile in presenza della disciplina speciale dell'art. 15 l. fall.

  • art. 138 c.p.c.

    La Corte esclude che la notificazione debba avvenire secondo le forme ordinarie previste per la notificazione diretta al titolare o al legale rappresentante.

  • art. 156, ultimo comma, c.p.c.

    Il tempestivo deposito del controricorso sana ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre argomenti per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato e la decisione impugnata è conforme ad esso.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente è stata ritenuta già manifestamente infondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Come per l'art. 3 Cost., la censura costituzionale sulla disciplina notificatoria è stata reputata manifestamente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, l'art. 15, comma 3, l. fall. introduce una disciplina speciale e autosufficiente che sostituisce le forme ordinarie del codice di procedura civile.
  • Se la notificazione del ricorso per fallimento alla sede legale del debitore non va a buon fine e si procede al deposito nella casa comunale secondo la legge fallimentare, non è necessario applicare ulteriori adempimenti previsti per la notificazione ordinaria, come l'affissione dell'avviso o la raccomandata informativa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo.
  • Il deposito tempestivo del controricorso sana, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., eventuali vizi della notificazione del ricorso per cassazione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già ritenute manifestamente infondate dalla Corte costituzionale non consentono, di per sé, di superare l'orientamento consolidato sulla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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