L.R. Toscana 20/2016
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Toscana le competenze in materia di caccia e pesca, spostandole in larga parte dalla Provincia alla Regione, e riscrive la disciplina di ATC, istituti faunistici, calendari venatori, pesca interna e pesca marittima. Prevede norme transitorie su piani e regolamenti provinciali e, per alcuni articoli sugli ungulati, una sospensione di efficacia per il triennio successivo alla l.r. 10/2016.
Riordino regionale delle funzioni in materia di caccia, pesca nelle acque interne e pesca marittima; modifiche a varie leggi toscane
Riordino delle funzioni regionali in materia di caccia e pesca
La legge regionale Toscana 1 marzo 2016, n. 20 riorganizza in modo organico le competenze amministrative in materia di caccia, pesca nelle acque interne e pesca marittima. Il tratto dominante del provvedimento è il trasferimento di numerose funzioni dalle Province alla Regione e alla competente struttura della Giunta regionale, con conseguente aggiornamento della disciplina di pianificazione, autorizzazioni, controlli e sanzioni.
Caccia: principi, pianificazione e territorio faunistico-venatorio
La disciplina venatoria viene impostata su una pianificazione faunistico-venatoria regionale che riguarda tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione. La pianificazione mira, per le specie carnivore, alla conservazione delle capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie; per le altre specie, alla densità ottimale, alla conservazione e alla coesistenza con attività umane.
Il piano regionale individua i comprensori omogenei, base territoriale e organizzativa della programmazione, e dentro di essi le varie destinazioni del territorio: zone e oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie, aree di addestramento cani, zone per appostamenti fissi, aree vocate e non vocate per gli ungulati, altre ripartizioni per il prelievo venatorio, nonché parchi nazionali e aree protette regionali.
Una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale, non inferiore al 20% e non superiore al 30%, deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica. Nella quota rientrano anche i territori in cui la caccia è vietata per altre norme, le aree di cui al piano regionale, le zone di rispetto venatorio di dimensione superiore a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata. La superficie complessiva degli istituti faunistici indicati dalla legge non può superare il 15% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
ATC: struttura, gestione e controlli
La parte di territorio residua, non soggetta ad altre destinazioni, è riservata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). Il comprensorio è individuato nel piano faunistico-venatorio regionale e costituisce la base territoriale e organizzativa della gestione.
Gli ATC sono disciplinati in modo più stringente: i delegati sono nominati da associazioni venatorie, organizzazioni agricole e associazioni ambientaliste riconosciute, secondo il regolamento regionale; i componenti del comitato di gestione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Per il revisore dei conti è previsto un revisore unico nominato dal Consiglio regionale, con durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, e con compiti di verifica contabile e di vigilanza sulla regolarità della gestione.
È istituita anche una Commissione regionale di controllo sull’attività contrattuale degli ATC, alla quale gli ATC devono trasmettere trimestralmente l’elenco dei contratti stipulati. La Commissione effettua controlli a campione almeno due volte l’anno. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività previste, il Presidente della Giunta regionale diffida il comitato di gestione e, in caso di ulteriore inerzia, interviene la Regione con commissariamento secondo la l.r. 53/2001.
Istituti faunistici e venatori: oasi, zone di ripopolamento, zone di rispetto
Le zone di protezione sono istituite dalla struttura regionale competente lungo le rotte di migrazione dell’avifauna segnalate dall’ISPRA. Le oasi di protezione sono destinate a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica; sono istituite con decreto dirigenziale, pubblicato sul BURT e sui siti istituzionali interessati. I proprietari o conduttori possono presentare opposizione motivata entro 60 giorni; se le opposizioni superano il 40% della superficie da vincolare, l’oasi non può essere istituita. In particolari necessità ambientali, il perimetro può essere costituito o modificato coattivamente.
Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione naturale e alla cattura per l’immissione in altri territori, sono istituite dalla struttura regionale competente su terreni idonei e gestite dagli ATC, con prioritaria utilizzazione di forme associate dei conduttori dei fondi; in mancanza, si prevede una commissione paritetica di verifica e controllo.
Le zone di rispetto venatorio, istituite su proposta degli ATC, sono finalizzate ai programmi di miglioramento ambientale e possono consentire la caccia agli ungulati. Se hanno durata inferiore al piano regionale e superficie inferiore a 150 ettari, non incidono sulla quota di territorio protetto di cui alla legge.
Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie
Le aziende faunistico-venatorie perseguono finalità naturalistiche e faunistiche, con mantenimento e miglioramento degli ambienti e incremento della fauna selvatica. Possono essere autorizzate dalla struttura regionale competente entro i limiti del piano faunistico-venatorio, su richiesta dell’interessato e con programma di conservazione e ripristino ambientale. È prevista una distanza minima di 500 metri tra aziende e rispetto ad altri istituti già costituiti; la superficie minima ordinaria è di 400 ettari, riducibile al massimo del 5% per migliore perimetrazione. La caccia è consentita solo agli autorizzati, secondo i piani di assestamento e prelievo approvati dalla Regione; dopo il 31 agosto non possono essere immessi o liberati animali selvatici.
Le aziende agrituristico-venatorie sono orientate al recupero e valorizzazione delle aree agricole, soprattutto montane e svantaggiate. Richiedono un programma di ripristino ambientale e un piano economico-gestionale, non possono sorgere in zone umide o vallive, devono rispettare la distanza di 500 metri tra loro e una superficie minima di 100 ettari. La caccia è consentita per tutta la stagione venatoria, salvo martedì e venerdì, con riferimento a fauna selvatica di allevamento. Le immissioni sono possibili tutto l’anno, con particolari cautele per gli ungulati.
La Regione può revocare l’autorizzazione o sospendere fino a due mesi l’attività venatoria in caso di violazioni; è prevista anche la possibilità di trasformazione tra i due tipi di azienda, con regole transitorie e deroghe per i casi già esistenti.
Accesso alla caccia, mezzi consentiti, divieti e deroghe
L’opzione sulla forma di caccia esclusiva dura un anno e si rinnova automaticamente se non viene chiesta modifica entro il 1° novembre; la mancata opzione vale come scelta della forma residuale prevista dalla legge. Fuori termine, la modifica è possibile solo per fatti gravi intervenuti. Il calendario venatorio regionale deve indicare le zone di caccia programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e quelle vietate, anche tramite elenchi o cartografie sul sito della Regione.
Tra i divieti viene rafforzato il controllo regionale su molte fattispecie prima attribuite alle Province. È vietato il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale, salvo catture autorizzate; la Giunta può autorizzare foraggiamento dissuasivo per comprovate esigenze e sentite le organizzazioni agricole. I caricatori dei fucili rigati semiautomatici non possono contenere più di due cartucce durante la caccia, salvo fino a cinque per il cinghiale.
Le deroghe alla direttiva 2009/147/CE sono consentite solo per le ragioni previste dalla direttiva e nel rispetto della legge statale; la Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga. Per lo storno è prevista una specifica disciplina legata alla tutela di coltivazioni regionali in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi.
Ungulati, danni agricoli e sospensione di efficacia
La gestione faunistico-venatoria degli ungulati viene riportata in ambito regionale. La Giunta regionale determina le densità sostenibili, sentiti ATC e organizzazioni agricole; fino alla determinazione, la densità regionale del cinghiale è fissata a 2,5 soggetti per 100 ettari. La Giunta adotta i piani e realizza i piani straordinari di gestione.
Sono previsti anche interventi di indennizzo dei danni causati dagli ungulati e misure di prevenzione, ma l’efficacia delle disposizioni dell’art. 28 bis e dell’art. 28 ter della l.r. 3/1994 è sospesa per il triennio successivo all’entrata in vigore della l.r. 10/2016.
Vigilanza, controlli, recupero fauna e sanzioni
La vigilanza venatoria è ridisegnata su base regionale. La Regione coordina le guardie volontarie e le guardie venatorie volontarie sono abilitate dalla struttura regionale competente, con esame davanti a commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale. Gli ATC possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per la vigilanza, con copertura assicurativa, rendicontazione e facoltà di recesso.
La fauna sequestrata viene consegnata alla Regione, che ne dispone la liberazione, la riabilitazione o la vendita, con destinazione delle somme a finalità faunistico-venatorie. Il soccorso di fauna selvatica in difficoltà impone la comunicazione immediata alla Regione o al comune, con eventuale consegna entro 24 ore. Anche il recupero di uova, covate e piccoli nati richiede comunicazione al comune entro 24 ore.
Le sanzioni penali e amministrative, l’accertamento, la contestazione, la confisca, l’obbligo di ripristino e le annotazioni delle infrazioni vengono ricondotti alla Regione. Per l’accertamento delle infrazioni si applicano la l. 689/1981 e la l.r. 81/2000.
Tassidermia e imbalsamazione
La disciplina della tassidermia e imbalsamazione viene adeguata al nuovo assetto regionale, sostituendo i riferimenti alla Provincia con quelli alla struttura regionale competente. Per l’autorizzazione al trattamento di alcuni esemplari, il procedimento è concentrato presso la Regione e l’istanza si intende accolta se non vi è risposta entro trenta giorni. In caso di diniego, gli esemplari sono conservati e destinati a fini didattico-scientifici o, se necessario, distrutti.
Calendario venatorio e caccia di selezione
La l.r. 20/2002 viene aggiornata per attribuire alla Giunta regionale e alla struttura regionale competente i poteri prima attribuiti alle Province. Il calendario venatorio può prevedere che la caccia alla beccaccia si svolga solo in forma vagante con ausilio del cane da ferma o da cerca. Il tesserino venatorio è confermato come strumento di controllo dei prelievi e può essere sostituito da un tesserino digitale su supporto informatizzato secondo regole tecniche regionali.
Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, il titolo provinciale viene sostituito da un rilascio regionale.
Pesca nelle acque interne: pianificazione regionale
La disciplina delle acque interne è profondamente riformata. Tutte le acque interne del territorio regionale sono soggette a pianificazione tramite un piano regionale per la pesca nelle acque interne, che indica la suddivisione in zone ittiche, i criteri per gli istituti regolamentari, i limiti di prelievo per pesca dilettantistica, sportiva e professionale, le specie alloctone da contenere e ogni altro elemento utile.
La programmazione degli interventi è inserita negli atti della programmazione regionale. I piani provinciali restano temporaneamente in vigore fino all’approvazione del nuovo piano regionale, limitatamente alle parti sulla pianificazione dei corpi idrici.
Tra gli interventi specifici, la Regione aggiorna l’assetto delle acque ai fini della pesca, disciplina gli impianti per la pesca a pagamento, e per i retoni stabilisce i corpi idrici su cui possono essere installati, le modalità di esercizio e le misure. Dalla data di entrata in vigore della legge è vietata l’installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni regionali di individuazione.
Gli interventi su corpi idrici che comportino interruzione o asciutta devono prevedere obblighi ittiogenici; le opere pubbliche e private che occupino il letto di fiumi o torrenti devono prevedere strutture per la risalita dei pesci o, se tecnicamente impossibili, il versamento annuale alla Regione di una somma equivalente al costo del ripopolamento.
Pesca professionale, sanzioni e risorse finanziarie
Per la pesca professionale, l’iscrizione, i dati semestrali sui prelievi e l’eventuale sospensione della licenza sono gestiti dalla struttura regionale competente. In caso di omissione dei dati, la Regione può sospendere la licenza previa diffida.
La disciplina sanzionatoria viene adeguata al nuovo assetto, con attribuzione alla Regione delle competenze relative a contestazioni e proventi. Le risorse per l’attuazione della legge sono definite negli atti della programmazione regionale in coerenza con il bilancio. I proventi derivanti da alcuni rimborsi previsti in materia di opere sui corsi d’acqua sono imputati a specifiche entrate del bilancio regionale.
Pesca marittima, ittiturismo e acquacoltura
Per la pesca marittima e gli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura, la legge elimina il ruolo delle Province e concentra le funzioni sulla Regione, salvo quelle dei comuni in materia di ittiturismo. Gli atti di programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell’acquacoltura e delle attività collegate.
La commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura viene aggiornata nella composizione. Il distretto di pesca e acquacoltura richiede l’adesione dei comuni costieri o, se rilevante, dei comuni con impianti di acquacoltura e delle associazioni di categoria interessate. Il distretto favorisce convenzioni tra comuni e consorzi di pescatori e acquacoltori.
È istituito il registro regionale della pesca professionale, che sostituisce i registri provinciali, fino alla sua piena operatività. La Regione trasmette semestralmente i dati al Ministero competente.
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994, come modificata, e modificare il regolamento di attuazione della l.r. 7/2005. Fino a tali interventi continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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