Cassazione Civile, Ordinanza n. 27586/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale un difensore aveva assistito dapprima la società poi fallita e, dopo l'apertura della procedura, il fallimento subentrato nel processo. La sentenza che definì quel giudizio, passata in giudicato, liquidò le spese di lite in misura più alta di quella poi riconosciuta dal giudice delegato in sede di liquidazione del compenso professionale. Il giudice delegato liquidò infatti solo le fasi in cui la curatela era subentrata e in misura inferiore rispetto alla liquidazione contenuta nella sentenza del giudizio. Il Tribunale respinse il reclamo del professionista, ritenendo non vincolante per il giudice delegato la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza e corretta la limitazione del compenso alle sole attività svolte per il fallimento. Con il ricorso per cassazione il professionista dedusse: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sulle spese rese nella causa dovesse vincolare il giudice delegato anche nella quantificazione del compenso; 2) violazione degli artt. 25 e 111 l.fall., sostenendo che il difensore del fallimento avesse diritto al compenso anche per l'attività antecedente, in quanto utile alla procedura, e che tale credito fosse prededucibile; 3) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata liquidazione delle fasi di studio e introduttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il giudicato formatosi sulla sentenza che definisce la causa vincola soltanto la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione, ma non rende intangibile la quantificazione delle spese operata in quel giudizio rispetto al separato provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall. Il difensore, ove la liquidazione giudiziale sia inferiore a quella riconosciuta nella sentenza di merito, può far valere la differenza in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. quale pretesa da ingiustificato arricchimento della massa, ma nel caso concreto il Tribunale aveva accertato che la sentenza non era stata eseguita e che era intervenuto un accordo transattivo che regolava diversamente i rapporti tra le parti, sicché mancava l'arricchimento della massa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la dichiarazione di fallimento determina la cesura tra il mandato difensivo conferito dal cliente in bonis e quello conferito dal curatore, così che il compenso liquidabile ex art. 25 l.fall. remunera solo l'incarico della curatela; inoltre il credito per l'attività precedente non è prededucibile, perché manca il requisito della funzionalità e dell'occasionalità rispetto alla procedura, trattandosi di attività interrotta dal fallimento e non strumentale ex ante alla procedura. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva della controparte.
Norme richiamate
Il giudicato formatosi sulla sentenza di merito non rende irretrattabile la quantificazione delle spese nei confronti del difensore, che non è parte di quel rapporto processuale quanto alla sua pretesa professionale
L'efficacia del giudicato opera solo nei limiti del decisum rilevante; qui incide sul valore della causa, non sulla diversa liquidazione del compenso professionale in sede fallimentare
"Su proposta del curatore, liquida i compensi…ai difensori nominati dal medesimo curatore"
Il compenso liquidabile dal giudice delegato remunera il mandato conferito dal curatore e non quello originario conferito dal fallito in bonis
La condanna alle spese nel giudizio definito dalla sentenza non preclude la liquidazione autonoma del compenso del difensore in sede fallimentare
In assenza di accordo scritto sul compenso, la liquidazione giudiziale va fatta secondo i parametri legali, non secondo il principio di causalità proprio delle spese di lite
Il compenso dell'avvocato va parametrato a urgenza, pregio, importanza, natura, difficoltà, valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti e complessità delle questioni trattate
Il reclamo contro il decreto di liquidazione è la sede per contestare la liquidazione del compenso e far valere l'eventuale differenza rispetto alla liquidazione della causa
I crediti da liquidazione di compensi, in caso di contestazione, sono assoggettati agli strumenti di accertamento propri della procedura
La dichiarazione di fallimento fa perdere al fallito la legittimazione processuale e interrompe i processi pendenti, segnando la cesura tra i due incarichi difensivi
"Sono considerati crediti prededucibili…quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge"
Per la prededuzione occorre un nesso di occasionalità o funzionalità ex ante con la procedura; non basta che l'attività abbia giovato ex post alla massa
Nel sistema tariffario previgente il valore della causa rilevava ai fini della liquidazione del compenso secondo il giudicato sul valore della controversia
Nel sistema dei parametri, il valore della causa stabilito dal giudicato resta il riferimento per la liquidazione, ma non ne cristallizza l'importo
Richiamato solo implicitamente in tema di prova dell'effettivo incameramento della somma, ma la Corte esclude che il professionista debba provarlo per reclamare la differenza
Massime di principio
- In tema di fallimento, la liquidazione del compenso al difensore nominato dal curatore è autonoma rispetto alla condanna alle spese pronunciata nel giudizio definito, perché risponde a un diverso titolo e a diverse regole di determinazione.
- Il giudicato formatosi sulla sentenza che definisce la causa vincola soltanto la determinazione del valore della controversia da assumere a base della liquidazione, non anche l'importo delle spese liquidate in quella sede.
- Se la liquidazione del giudice della causa è superiore a quella del giudice delegato, il difensore può chiedere la differenza in sede di reclamo fallimentare quale ingiustificato arricchimento della massa, con effetti eventualmente condizionati all'effettivo incasso della somma da parte della procedura.
- La dichiarazione di fallimento determina la cesura tra il mandato difensivo conferito dal cliente in bonis e quello conferito dal curatore; il compenso liquidabile ex art. 25 l.fall. remunera solo il secondo incarico.
- L'attività difensiva svolta prima del fallimento, anche se poi utile alla prosecuzione del processo da parte della curatela, non è di per sé credito prededucibile, mancando il requisito della funzionalità ex ante alla procedura.
- La prededuzione richiede una strumentalità preventiva e necessaria dell'attività agli scopi della procedura, non un vantaggio solo ex post per la massa.
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