Cassazione Civile, Ordinanza n. 27594/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente impugnava per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona che aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. In fatto, il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan perché ritenuto responsabile del suicidio di una ragazza con cui aveva avuto una relazione osteggiata per ragioni politiche e di essere poi transitato in Grecia, Germania e infine in Italia. Con il primo motivo denunciava vizi di motivazione e violazione di norme processuali e costituzionali per mancata valutazione comparativa ai fini della protezione umanitaria, mancata considerazione dell'integrazione socio-lavorativa in Italia, della situazione del Pakistan e della pandemia da Covid-19, oltre alla mancata considerazione di documenti lavorativi depositati tempestivamente ma acquisiti dalla cancelleria il giorno successivo. Con il secondo e il terzo motivo formulava censure analoghe sotto diversi parametri normativi e per omesso esame di fatti decisivi. Con il quarto e il quinto motivo lamentava la nullità del procedimento per essere stato l'esame del richiedente svolto davanti a un giudice onorario delegato e non al collegio, in assenza di videoregistrazione. Con il sesto motivo deduceva omessa pronuncia sulla domanda subordinata di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. Con il settimo motivo deduceva omesso esame della pandemia da coronavirus.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo fondato il vizio processuale derivante dalla mancata considerazione della documentazione depositata entro il termine assegnato e quindi dalla indebita compressione del diritto di difesa nella valutazione della protezione umanitaria. Ha rigettato il quarto e il quinto motivo, affermando che l'audizione del richiedente da parte del giudice onorario delegato non determina nullità e che non è violato il principio di immutabilità del giudice. Ha dichiarato assorbiti il sesto e il settimo motivo. Il decreto del Tribunale di Ancona è stato cassato limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 35-bis, commi 1, 11, lett. a), e 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Richiamati come parametri della censura processuale relativa alla motivazione e al procedimento nella materia della protezione internazionale; la Corte ha valorizzato il rispetto del diritto di difesa e del termine per il deposito documentale.
artt. 135, 156, comma 2, e 737 c.p.c.
Richiamati dalla parte ricorrente per denunciare vizi processuali; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo sulla compressione del diritto di difesa per la documentazione tempestivamente depositata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 8 CEDU
Invocato come parametro della domanda di protezione umanitaria e della valutazione comparativa tra vita in Italia e condizione nel Paese di origine.
artt. 2, 3, 10, comma 3, Cost.
Invocati in relazione alla protezione umanitaria e alla domanda di asilo costituzionale.
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato quale base normativa della tutela umanitaria.
art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato quale parametro della protezione invocata dal ricorrente.
art. 3, comma 5, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Richiamato nella censura sull'audizione del richiedente e sulla valutazione delle dichiarazioni rese.
Invocato per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di asilo costituzionale.
Richiamato dalla Corte per affermare che il principio di immutabilità del giudice opera solo al momento della decisione e non è violato dalla diversa composizione del collegio rispetto alla fase istruttoria.
art. 10, commi 10 e 11, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Interpretato nel senso che l'audizione del richiedente da parte del giudice onorario delegato rientra tra le attività delegabili.
Citato per la memoria depositata dal ricorrente.
Massime di principio
- Nella protezione internazionale, la valutazione della protezione umanitaria richiede una effettiva considerazione del percorso di integrazione in Italia e delle allegazioni documentali tempestivamente prodotte; il mancato esame di documenti depositati nei termini integra un vizio processuale quando incide sul diritto di difesa e sulla decisione.
- Il deposito documentale deve essere valutato in base al termine effettivamente assegnato e alle regole di proroga quando il termine cade in giorno festivo; non è legittimo fondare il rigetto su una pretesa assenza di produzione se gli atti risultano tempestivamente depositati.
- L'audizione del richiedente protezione svolta da un giudice onorario delegato non determina nullità del procedimento se l'attività rientra tra quelle delegabili e la decisione è poi assunta dal collegio competente.
- Il principio di immutabilità del giudice opera al momento della decisione e non impedisce che l'istruttoria sia svolta da un magistrato diverso dai componenti del collegio decidente.
- Le censure relative a vizi processuali che incidono sulla valutazione principale possono assorbire quelle strettamente conseguenziali, come l'omessa pronuncia su domande subordinate o su ulteriori fatti dedotti.
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