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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25818/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su dati della c.d. lista Falciani riferiti a rapporti bancari esteri intestati al contribuente presso HSBC Private Bank di Ginevra. I giudici di merito avevano ritenuto utilizzabili tali dati, acquisiti tramite cooperazione internazionale con l'autorità fiscale francese, e avevano confermato la pretesa fiscale anche in relazione alla presenza di disponibilità estere superiori alle somme oggetto di emersione fiscale. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sullo scambio di informazioni e sull'utilizzabilità delle prove, sostenendo che la scheda sarebbe stata prodotta dall'Ufficio senza prova della corretta acquisizione e che l'art. 41 d.P.R. 600/1973 non consentirebbe una ripresa fondata su quel materiale; 2) nullità per omessa pronuncia e violazione dei principi in tema di prova, lamentando che la CTR non avrebbe verificato l'attendibilità della scheda Falciani e non avrebbe distinto tra indizi e prova; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione dell'avviso, perché fondato anche su documenti non allegati; 4) violazione delle norme sullo scudo fiscale, assumendo che l'emersione precludesse ogni ulteriore accertamento; 5) ulteriore omessa pronuncia sulla concreta attività di accertamento volta a quantificare somme eccedenti quelle scudate; 6) e 7) censure di motivazione e di valutazione della prova relative alla conversione in euro di saldi in dollari e al significato dei saldi mensili, sostenendo che non dimostrassero versamenti o accrescimenti patrimoniali. L'Agenzia ha resistito sostenendo la piena utilizzabilità della documentazione e la correttezza dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in materia tributaria, l'Amministrazione può utilizzare anche elementi probatori atipici o acquisiti in modo irrituale, salvo il limite delle specifiche previsioni di inutilizzabilità o della lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale; ha ribadito che la lista Falciani, anche da sola, può costituire un indizio grave e preciso idoneo a sorreggere la pretesa fiscale, con onere del contribuente di fornire prova contraria. Ha escluso la violazione dell'obbligo di motivazione, osservando che il contribuente conosceva gli elementi essenziali dell'accertamento e che l'avviso si fondava sulla scheda e sulla carta d'identità che lo identificava. Ha ritenuto infondato il motivo sullo scudo fiscale, perché la preclusione riguarda solo le somme rimpatriate/emerse, non anche ulteriori disponibilità estere accertate separatamente. Le censure sulla motivazione e sulla valutazione di merito sono state in larga parte dichiarate inammissibili, anche perché proposte in presenza di doppia conforme. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31-bis d.P.R. 600/1973

    disciplina lo scambio di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea, legittimando l'acquisizione dei dati tramite cooperazione internazionale.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    in caso di omessa dichiarazione consente la determinazione del reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con ampia utilizzabilità di elementi indiziari.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato come disposizione che consente accertamenti fondati su elementi comunque acquisiti.

  • artt. 32 e 22 d.P.R. 600/1973

    richiamati come norme che disciplinano l'acquisizione di elementi utilizzabili ai fini dell'accertamento.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    richiamato per il principio di utilizzabilità di dati acquisiti nell'ambito dell'accertamento IVA.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato come base normativa degli accertamenti IVA.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    richiamato come base normativa degli accertamenti IVA in caso di omessa dichiarazione.

  • art. 191 c.p.p.

    il principio di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite è proprio del processo penale e non si trasferisce automaticamente al procedimento tributario.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'applicazione delle garanzie penalistiche alle sole finalità penali quando emergano indizi di reato.

  • art. 12 d.l. 78/2009

    è norma sostanziale e non retroattiva; la presunzione di redditi sottratti a tassazione non si applica a fattispecie anteriori al 1 luglio 2009.

  • art. 13-bis d.l. 78/2009

    richiamato dal ricorrente in tema di scudo fiscale; la Corte ha escluso che precluda l'accertamento di somme ulteriori rispetto a quelle rimpatriate o emerse.

  • art. 14 d.l. 350/2001

    richiamato come fondamento della preclusione a nuovi accertamenti per le somme oggetto di rimpatrio; la Corte ne ha dato lettura limitata alle sole disponibilità scudate.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha escluso il difetto di motivazione in concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare il prudente apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso il vizio perché si chiedeva una nuova valutazione di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, avendo il giudice di merito deciso sulla questione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza; le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per la motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme di merito, impedisce di dedurre in cassazione vizi di motivazione nei limiti prospettati dal ricorrente.

  • Direttiva 77/799/CEE

    consente lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini del corretto accertamento delle imposte; legittima l'utilizzo dei dati acquisiti tramite cooperazione fiscale.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con L. 20/1992

    utilizzata come base della cooperazione informativa tra le autorità fiscali dei due Stati.

  • direttiva 2011/16/UE

    richiamata per affermare che il segreto bancario non è un limite opponibile allo scambio di informazioni fiscali.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per evidenziare che la riservatezza bancaria non può ostacolare il dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alla capacità contributiva.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su elementi probatori atipici o acquisiti con modalità irrituali, salvo che l'inutilizzabilità sia prevista da una specifica norma o che siano violati diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • La documentazione bancaria estera acquisita tramite cooperazione internazionale può essere utilizzata ai fini fiscali anche se originata da condotte illecite di privati, purché l'autorità pubblica non abbia concorso nell'illiceità dell'acquisizione.
  • La c.d. lista Falciani può costituire, anche da sola, un indizio grave e preciso idoneo a sorreggere la pretesa fiscale; in tal caso grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
  • Il principio di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite di cui all'art. 191 c.p.p. è proprio del processo penale e non opera automaticamente nel procedimento tributario, che ha una disciplina istruttoria autonoma.
  • La preclusione derivante dallo scudo fiscale riguarda solo le somme o attività finanziarie effettivamente emerse o rimpatriate, non anche ulteriori disponibilità estere diverse e ulteriori accertate dall'Ufficio.
  • Quando esiste doppia conforme di merito, le censure di cassazione che mirano sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti o della motivazione risultano inammissibili nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non sussiste quando il contribuente abbia comunque conosciuto gli elementi essenziali posti a base della pretesa e abbia potuto articolare una difesa compiuta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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