Cassazione Civile, Ordinanza n. 22451/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui erano stati rideterminati il reddito da lavoro autonomo per l'anno d'imposta 2005 e le maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, sulla base di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. La CTP aveva accolto il ricorso, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, violato il contraddittorio perché l'Amministrazione non avrebbe concesso un termine per integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari, e, dall'altro, non adeguatamente provata la pretesa fiscale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e dello Statuto del contribuente, sostenendo che negli accertamenti bancari l'invito a fornire chiarimenti è una facoltà e non un obbligo; (2) violazione delle norme sull'accertamento bancario e sull'onere della prova, deducendo che la CTR aveva erroneamente preteso una prova dell'Ufficio diversa da quella presuntiva e aveva, in sostanza, invertito l'onere probatorio. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato con cinque motivi, tutti centrati su asserite omesse pronunce e sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, nonché su doglianze relative alla legittimità dell'avviso e delle indagini finanziarie.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale. La decisione si fonda sul rilievo che, negli accertamenti bancari, l'Ufficio non ha l'obbligo di sollecitare ulteriormente il contribuente a integrare la documentazione, e che il contribuente deve fornire prova contraria analitica e specifica per ogni movimentazione contestata; la CTR, invece, aveva accolto in modo apodittico le difese del contribuente senza una motivazione puntuale sulle singole poste e sulle prove offerte.
Norme richiamate
art. 6, commi 2 e 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone, nel caso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, un obbligo generalizzato per l'Ufficio di invitare il contribuente a integrare la documentazione mancante, se non nei limiti previsti dalla norma e comunque non come regola applicabile alla fattispecie esaminata.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato a sostegno delle doglianze sul contraddittorio, ma non ritenuto dirimente nel caso concreto.
art. 12, commi 4 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il rispetto del termine dilatorio non comporta, di per sé, l'obbligo dell'Ufficio di sollecitare ulteriori integrazioni documentali da parte del contribuente.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le risultanze dei conti correnti bancari fondano una presunzione legale relativa di maggiore capacità reddituale; l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare in modo analitico la non imponibilità delle singole operazioni.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato a conferma del potere di accertamento e della rilevanza delle presunzioni tratte dalle movimentazioni bancarie.
L'apprezzamento della prova non consente di porre a carico dell'Ufficio una prova piena della pretesa oltre gli elementi presuntivi ricavabili dai conti; spetta al contribuente l'onere di vincere la presunzione con prova specifica.
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA, le operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie sono assistite da presunzione di imponibilità, superabile con prova contraria del contribuente.
art. 55, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale base normativa della pretesa IVA e della relativa presunzione connessa alle indagini finanziarie.
L'omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni meramente processuali; inoltre, se il giudice decide nel merito un motivo, l'eccezione di inammissibilità può ritenersi implicitamente rigettata.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito aveva esaminato implicitamente il gravame.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso e ricorso incidentale, senza autonoma rilevanza decisoria.
art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie, le risultanze dei conti correnti integrano una presunzione legale relativa di maggiore reddito o imponibile, idonea a sorreggere l'accertamento dell'Ufficio salvo prova contraria del contribuente.
- La prova contraria del contribuente deve essere specifica, analitica e riferita a ciascuna movimentazione contestata; non sono sufficienti deduzioni generiche o affermazioni cumulative.
- L'invito dell'Ufficio a fornire chiarimenti o documentazione sui movimenti bancari costituisce, di regola, una facoltà e non un obbligo, sicché la sua omissione non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Il giudice di merito, quando valuta la prova contraria offerta dal contribuente contro presunzioni bancarie, deve motivare in modo puntuale, correlando i singoli elementi istruttori alle specifiche operazioni contestate.
- In materia di IVA, le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di imponibilità delle operazioni, superabile solo mediante prova contraria adeguata e analitica.
- L'omessa pronuncia non sussiste rispetto a questioni meramente processuali e può ritenersi esclusa quando la decisione nel merito implichi il rigetto della relativa eccezione processuale.
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