Cassazione Civile, Ordinanza n. 32501/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento IRPEF emesso per l'anno 2005 nei confronti di un socio al 50% di una società a responsabilità limitata poi estinta. L'accertamento contestava al socio una maggiore IRPEF, oltre addizionali e sanzioni, in ragione di somme collegate al maggior reddito della società e all'IVA indebitamente detratta per operazioni inesistenti. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sulla capacità processuale dell'Ufficio nel giudizio tributario, sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse validamente sottoscritto dal capo dell'ufficio legale anche senza delega individuale e che la CTR avesse erroneamente applicato i principi sulla dirigenza e sulla sottoscrizione degli atti impositivi; 2) violazione della disciplina dell'avviso motivato per relationem e dell'obbligo di allegazione, contestando che fosse viziato l'atto per avere allegato in modo incompleto l'avviso riguardante la società; 3) violazione delle norme sulla pretesa rivolta al socio della società estinta e sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale; 4) nullità della sentenza per motivazione meramente per relationem sulle ulteriori questioni di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che, nel contenzioso tributario, la rappresentanza processuale dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate spetta al capo dell'ufficio o al preposto all'ufficio legale, e che ai fini della valida sottoscrizione dell'atto processuale è sufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma della relativa posizione, senza che rilevi la qualifica dirigenziale né la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la CTR, dopo aver pronunciato l'inammissibilità dell'appello, aveva svolto argomentazioni sul merito soltanto ad abundantiam; pertanto l'Agenzia non aveva interesse a impugnare quelle parti della motivazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
invocato come vizio processuale per censurare la sentenza d'appello in relazione alla validità della decisione e della motivazione.
artt. 10, 11, comma 2, e 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
gli uffici dell'Agenzia delle Entrate stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata; la rappresentanza processuale dell'ufficio locale può essere esercitata dal capo dell'ufficio o dal preposto al reparto competente, con delega generale implicita nella posizione organizzativa.
richiamato solo per escluderne la pertinenza rispetto alla rappresentanza processuale nel contenzioso tributario.
richiamato nel secondo motivo per contestare l'allegazione dell'atto presupposto; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per difetto di interesse/inammissibilità.
richiamato nel terzo motivo sulla pretesa nei confronti del socio dopo l'estinzione della società; non esaminato nel merito.
richiamato nel terzo motivo in tema di imputazione del reddito, senza esame di merito.
richiamato nel terzo motivo, non trattato nel merito.
richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni; non esaminato nel merito.
richiamato nel quarto motivo per censurare la motivazione per relationem; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
richiamato nella memoria successiva per la trattazione in camera di consiglio.
Corte cost. n. 37/2015
ritenuta non dirimente né per gli atti impositivi né per gli atti processuali nel contenzioso tributario, perché riguarda la diversa questione della legittimità degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la capacità di stare in giudizio dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è validamente esercitata dal capo dell'ufficio o dal preposto all'ufficio legale, e la sottoscrizione dell'atto processuale è legittima quando il soggetto sia effettivamente inserito nella posizione organizzativa corrispondente, anche senza qualifica dirigenziale.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale relativa agli incarichi dirigenziali non incide automaticamente sulla validità degli atti processuali o impositivi, dovendosi distinguere tra rapporto interno di impiego e potere esterno di rappresentanza o sottoscrizione dell'atto.
- Quando il giudice decide in rito e sviluppa argomentazioni di merito solo ad abundantiam, la parte soccombente non ha interesse a impugnare tali ulteriori argomenti; l'impugnazione ammissibile riguarda soltanto la statuizione pregiudiziale.
- L'onere di contestare motivi aggiunti o argomentazioni svolte per mera completezza non può trasformarsi in una devoluzione del merito se il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sulla controversia.
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