Cassazione Civile, Ordinanza n. 32474/2024 del 14/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2006 emesso nei confronti di una società che commercializzava autoveicoli. L'Ufficio contestava operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che la contribuente avesse utilizzato un soggetto in realtà fittizio, indicato come esportatore abituale ma privo di sede e struttura organizzativa, così da recuperare la maggiore IVA dovuta e irrogare sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento solo parziale in appello limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972 per confusione tra cessione a esportatore abituale e cessione all'esportazione ex lett. b); 2) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, DPR 633/1972, in combinato con art. 2697 c.c., per mancata prova della consapevole partecipazione della società a eventuali frodi e del vantaggio conseguito; 3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per lettura parziale delle prove documentali e svalutazione delle lettere di intenti; 4) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita motivazione dell'avviso basata su un mero copia-incolla del PVC; 6) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, per motivazione sostanzialmente pedissequa di altra sentenza relativa ad annualità diversa. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 e ha documentato i pagamenti; la Corte, preso atto di ciò, ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso, perché ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla rottamazione ex art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022, producendo la documentazione dei pagamenti. Per effetto della definizione agevolata, il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto. Non vi è quindi statuizione sulle questioni sostanziali e processuali dedotte nel ricorso, che restano assorbite dall'intervenuta estinzione.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per distinguere la cessione a esportatore abituale dalla diversa cessione all'esportazione di cui alla lett. b); la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione.
art. 8, comma 2, DPR 633/1972
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 2697 c.c. per sostenere l'insussistenza dei presupposti della contestazione; nessuna interpretazione di merito è resa per l'estinzione del giudizio.
art. 2697 c.c.
Invocato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova circa la frode e la consapevolezza della contribuente; la Corte non affronta il punto nel merito.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per censurare la valutazione della prova e il decisum di merito; non vi è esame di merito per sopravvenuta estinzione.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui sono stati formulati i motivi di ricorso; la Corte non valuta i motivi perché dichiara estinto il giudizio.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento, asseritamente riproduttiva del PVC; questione non decisa nel merito.
art. 132 c.p.c.
Censurato per asserita motivazione apparente o meramente riproduttiva; non esaminato nel merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel sesto motivo quale parametro della motivazione della sentenza; non esaminato nel merito.
art. 111 Cost.
Invocato per difetto di motivazione; nessuna statuizione nel merito.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro del giusto processo; non vi è decisione nel merito.
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186 ss.
La Corte rileva che la contribuente ha aderito alla rottamazione prevista da questa disciplina e ha documentato i pagamenti, con conseguente estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, con documentazione dei pagamenti dovuti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità relativo alla controversia definita.
- Quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata, restano assorbite tutte le censure di merito e di rito proposte nel ricorso per cassazione, senza decisione sui motivi.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina la fondatezza delle doglianze relative alla qualificazione dell'operazione IVA, all'onere della prova, alla motivazione dell'avviso di accertamento o della sentenza impugnata.
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