Cassazione Civile, Ordinanza n. 32483/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2015 nei confronti di un consorzio operante nella logistica e nei trasporti, contestando maggiori ricavi e soprattutto costi indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società consorziate/subappaltatrici con descrizioni ritenute generiche. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo che la contribuente avesse integrato la documentazione con contratti e riepiloghi periodici idonei a provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica delle prestazioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con 14 motivi, deducendo: violazione delle norme su IVA e imposte dirette e degli artt. 2697, 2729 e 2704 c.c. per avere la CTR ritenuto provati i costi senza che fosse dimostrata la concreta esecuzione delle prestazioni e senza data certa dei contratti; nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi relativi alla necessaria separata contabilità prevista nei contratti, ai prospetti riepilogativi, a singoli rapporti con specifiche società fornitrici e agli asseriti errori del p.v.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e richiamo a sentenze relative ad altre annualità e al giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione della sentenza d'appello, perché la CTR aveva espresso un iter logico-giuridico comprensibile e non apparente. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, osservando che la decisione di merito aveva applicato i principi secondo cui incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi e che la fattura può essere integrata da documentazione ulteriore; nel caso concreto la CTR aveva valutato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, contratti e riepiloghi periodici come idonei a superare la genericità delle fatture e a comprovare i costi. Sono state inoltre considerate inammissibili le censure che miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio o a criticare argomentazioni ad abundantiam. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
delimita i vizi denunciabili in cassazione; il n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato con l'art. 21 per la detrazione IVA; la detraibilità richiede prova dell'inerenza e della spettanza del diritto da parte del contribuente.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
la fattura deve contenere indicazioni idonee a descrivere natura, qualità e quantità delle prestazioni, ma può essere integrata da documenti ulteriori.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
per la deducibilità dei costi il contribuente deve provare esistenza, natura, fatti giustificativi, destinazione e coerenza economica del costo.
artt. 2704, 2729 e 2697 c.c.
richiamati dall'Ufficio per contestare data certa dei documenti, presunzioni e onere probatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 24 Cost.
richiamato in tema di nullità per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 111 Cost.
richiamato in tema di motivazione della sentenza, ritenuta però sufficiente.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è richiesto di confutare ogni singola allegazione.
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove piuttosto che ad altre.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato insieme all'art. 3 L. n. 241/1990 sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato in tema di obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
art. 2909 c.c.
richiamato dall'Ufficio per il tema del giudicato; la Corte ha escluso la pertinenza della censura perché il richiamo a decisioni di altre annualità era solo argomentativo.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato formale; la censura è stata ritenuta non decisiva.
art. 226 direttiva 2006/112/CE
l'indicazione della natura, entità e data delle prestazioni è funzionale ai controlli fiscali, ma la fattura può essere integrata da informazioni complementari.
art. 219 direttiva 2006/112/CE
i documenti che modificano e richiamano specificamente la fattura sono assimilati a fattura ai fini della valutazione del diritto alla detrazione.
Massime di principio
- In tema di imposte dirette, il contribuente che deduce un costo deve provarne l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica; la mera contabilizzazione o la sola fattura non sono sufficienti se l'Amministrazione contesta la reale riferibilità dell'operazione.
- In materia IVA, la fattura con contenuto generico può essere integrata da contratti, riepiloghi periodici e altra documentazione idonea a dimostrare natura, quantità, periodo e concreta esecuzione delle prestazioni; la valutazione complessiva dell'idoneità di tali elementi appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo nelle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato ogni singola allegazione difensiva.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non le questioni giuridiche, le deduzioni difensive o la diversa valutazione delle prove; non consente una rivalutazione del merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite al processo o non dedotte dalle parti, non quando reputa più convincente un diverso compendio probatorio rispetto a quello prospettato dalla parte soccombente.
- Le argomentazioni svolte solo ad abundantiam o in via rafforzativa non costituiscono autonoma ratio decidendi e non sono utilmente censurabili in cassazione per difetto di interesse.
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