Cassazione Civile, Ordinanza n. 32480/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, titolare di attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, ha impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio aveva rideterminato in via induttiva il reddito d’impresa, valorizzando la dichiarata perdita di esercizio, l’elevato ammontare delle rimanenze finali, la reiterata antieconomicità dell’attività, nonché alcuni riscontri emersi dagli studi di settore. I giudici di merito avevano rigettato sia il ricorso sia l’appello, ritenendo motivato l’atto e legittimo l’accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, sostenendo che l’atto non avrebbe considerato le giustificazioni fornite e che sarebbe stato illegittimo anche per mancato contraddittorio preventivo; 2) violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, contestando la qualificazione degli elementi posti a base dell’accertamento come presunzioni gravi, precise e concordanti, e censurando l’uso di indici di antieconomicità, studi di settore, infrazioni per scontrino fiscale e furto di merce; 3) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, deducendo la nullità dell’avviso per difetto di valida sottoscrizione del funzionario delegato, in relazione alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo in parte inammissibili e comunque manifestamente infondati, e il terzo inammissibile e comunque infondato, rilevando, tra l’altro, che: la motivazione dell’avviso era adeguata e fondata sull’antieconomicità dell’impresa; l’accertamento induttivo era legittimo in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile; il contraddittorio preventivo non era dovuto nel caso concreto, poiché lo studio di settore era stato usato solo come conferma; la questione della sottoscrizione costituiva un novum non dedotto tempestivamente e comunque non idoneo a travolgere l’atto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato perché non riproduceva la motivazione dell’avviso ed era confuso tra vizio di motivazione e mancato contraddittorio; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché mirava a una rivalutazione del merito e non si confrontava con la ratio dell’accertamento basata sull’antieconomicità e sull’inattendibilità della contabilità; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, perché introduceva una questione nuova non proposta in primo grado, e comunque infondato, perché la pronuncia di incostituzionalità non poteva essere fatta valere in assenza di tempestiva deduzione del vizio e, in ogni caso, la sottoscrizione dell’avviso risultava conforme alla disciplina applicabile. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole all’Ufficio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti intrinsecamente inattendibile per elementi gravi, precisi e concordanti, come l’antieconomicità dell’attività e le incongruenze tra dati dichiarati e condizioni di esercizio.
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato; nel caso esaminato la doglianza sulla sottoscrizione è stata ritenuta inammissibile perché nuova e, comunque, infondata.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012
La declaratoria di illegittimità costituzionale non è stata ritenuta idonea a travolgere il rapporto processuale già consolidato in assenza di tempestiva deduzione del vizio.
Norma di conversione del d.l. n. 16/2012, richiamata nel contesto della questione sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per la deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma le censure sono state reputate inammissibili o infondate.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di specifiche richieste istruttorie e di elementi acquisiti tramite questionari o verbali, ma la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la base documentale dell’accertamento; la censura è stata ritenuta non pertinente e comunque non decisiva.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l’accertamento induttivo quando la gestione appaia sostanzialmente antieconomica e quindi intrinsecamente inattendibile; in tale ipotesi l’Ufficio può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, mentre grava sul contribuente l’onere di provare la correttezza della dichiarazione.
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone in modo analitico gli elementi fattuali posti a base della pretesa e consente al contribuente di comprendere la ragione della rettifica; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del merito o lamentare genericamente il mancato esame delle giustificazioni se non si confronta la motivazione dell’atto e della sentenza impugnata.
- Nel processo tributario, per effetto della natura impugnatoria, le nullità dell’atto impositivo devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso introduttivo; una questione nuova proposta solo in appello o in cassazione resta inammissibile e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non può essere invocata per riaprire un rapporto ormai consolidato.
- Lo studio di settore può operare come elemento di riscontro o conferma dell’antieconomicità e dell’inattendibilità della contabilità, ma non è necessario il contraddittorio preventivo quando l’accertamento sia fondato principalmente su una rideterminazione del reddito d’impresa basata su dati e presunzioni autonome.
- La doglianza sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento è infondata quando l’atto risulti sottoscritto da funzionario legittimato secondo la disciplina applicabile; la declaratoria di incostituzionalità di norme organizzative dell’amministrazione finanziaria non comporta automaticamente la nullità di tutti gli atti emessi, specie in assenza di tempestiva contestazione del relativo vizio.
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