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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32477/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva ricevuto una cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 per il pagamento di una somma relativa a IVA, perché l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il credito d'imposta indicato per il periodo d'imposta 2015, rilevando che nella dichiarazione IVA 2015 relativa al 2014 la contribuente aveva già optato per il rimborso dell'eccedenza. La società aveva sostenuto che la compilazione del quadro VX fosse avvenuta per errore e che tale errore fosse emendabile e ritrattabile, tanto che il giudice di primo grado aveva annullato la cartella e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato atto di rinuncia, corredato da provvedimento di sgravio totale della cartella e da prova del versamento, evidenziando così il venir meno dell'interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia e del provvedimento di sgravio totale della cartella, era sopravvenuto il difetto di interesse alla definizione del giudizio, interesse che deve permanere fino alla decisione. La rinuncia, non assistita dai requisiti formali dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., non determina estinzione del processo ma rende comunque il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre ravvisato giuste ragioni per compensare le spese, in considerazione dell'avvenuta regolarizzazione dei rapporti fiscali e dello sgravio conseguente.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    norma richiamata come base della cartella esattoriale emessa per il controllo automatizzato della dichiarazione IVA.

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati per il visto, non è idonea a determinare l'estinzione del processo.

  • Cass. n. 25625 del 2013

    l'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione.

  • Cass. n. 14782 del 2018

    l'atto di rinuncia privo dei requisiti formali non estingue il processo, ma segnala il venir meno dell'interesse alla decisione e rende il ricorso inammissibile.

  • Cass. n. 2259 del 2013

    medesimo principio in tema di rinuncia non rituale al ricorso per cassazione e sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'interesse all'impugnazione deve permanere sino alla decisione; se sopravviene la regolarizzazione della posizione sostanziale dedotta in lite e viene meno l'utilità concreta della pronuncia, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione priva dei requisiti formali previsti dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c. non produce estinzione del processo, ma è comunque indice del definitivo venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Quando la controversia tributaria si chiude con sgravio totale dell'atto impugnato e con eliminazione della pretesa fiscale, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso e compensare le spese per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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