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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32473/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L'ente previdenziale impugnava la decisione della CTR dell'Umbria che aveva respinto il suo appello principale e accolto l'appello incidentale del Comune in una controversia relativa ad avvisi di accertamento IMU e al diniego di rimborso delle somme versate per gli anni d'imposta 2013-2017. Con l'unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), e comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che, quanto alle annualità 2016-2017, un immobile già adibito a colonia e inutilizzato da lungo tempo dovesse comunque beneficiare dell'esenzione, perché la sua strumentalità alle attività istituzionali non sarebbe cessata. Contestava inoltre l'eventuale omesso esame di documenti e risultanze probatorie, in particolare una perizia sullo stato manutentivo dell'immobile, per dimostrare che il mancato utilizzo non equivaleva a perdita del requisito agevolativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha ribadito che l'esenzione IMU/ICI prevista per gli immobili destinati alle attività protette spetta solo se il mancato utilizzo non sia indice della cessazione definitiva della strumentalità del bene rispetto alle attività agevolate; il protratto inutilizzo per anni può invece dimostrare il venir meno di tale nesso. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che nell'immobile non si svolgeva da anni alcuna attività assistenziale e che l'ente non aveva fornito prova delle ragioni effettive del mancato utilizzo né documenti idonei a dimostrare la permanenza della strumentalità. È stata inoltre dichiarata inammissibile, in parte, la doglianza relativa ai documenti per mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti ex artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione dall'imposta per gli immobili destinati alle attività protette presuppone una strumentalità effettiva e concreta rispetto all'attività agevolata; il mancato utilizzo non è di per sé decisivo, ma rileva se mostra la cessazione della destinazione funzionale del bene.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato insieme al comma 1, lett. i), quale norma di disciplina dell'agevolazione invocata dal contribuente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto dei documenti e delle circostanze probatorie richiamate, a pena di inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve consentire la localizzazione degli atti e documenti sui quali si fonda, a pena di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. b)

    Norma di interpretazione autentica richiamata a conforto del principio secondo cui gli immobili sono considerati utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni agevolate anche senza esercizio attuale, purché non vi sia cessazione definitiva della strumentalità.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per immobili destinati ad attività istituzionali o protette richiede la persistenza di un nesso di strumentalità effettivo e concreto tra bene e attività agevolata; la mera destinazione astratta o potenziale non basta.
  • Il mancato utilizzo dell'immobile non esclude automaticamente il beneficio, ma va verificato se dipenda da una causa compatibile con la permanenza della strumentalità oppure se costituisca indice della sua cessazione definitiva.
  • Quando l'inutilizzo sia protratto per un lungo periodo e stabilizzato, esso può legittimamente essere valorizzato dal giudice di merito come prova del venir meno della funzione agevolata del bene.
  • Chi invoca un'esenzione o agevolazione fiscale deve allegare e provare i presupposti di fatto che la fondano, compresa la persistenza della destinazione funzionale richiesta dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione, la critica alla valutazione di documenti o risultanze probatorie è inammissibile se non vengono trascritti i contenuti essenziali degli atti e indicati con precisione i riferimenti per la loro localizzazione nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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