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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32482/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Sardegna che aveva accolto parzialmente sia il suo appello sia quello del consorzio contribuente avverso un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo al 2013. L'accertamento traeva origine da un pvc della Guardia di Finanza e contestava, per asserita inattendibilità complessiva della contabilità, costi indebitamente dedotti e Iva indebitamente detratta in relazione a fatture ritenute generiche, non documentate e/o oggettivamente inesistenti emesse da società consorziate per servizi di trasporto e logistica sub-affidati. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o circolare, sostenendo che la CTR avesse superato l'assenza di data certa dei contratti prodotti dal contribuente richiamando le date delle fatture e documentazione priva di data certa, oltre a motivare in modo insufficiente sulla conferma dell'annullamento di alcune riprese. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, censurando l'accoglimento del motivo del contribuente sulla asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata trasmissione dei verbali giornalieri di verifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza della CTR non era affetta da motivazione apparente perché conteneva un apparato argomentativo sufficiente a spiegare il percorso logico seguito: ammissibilità della documentazione prodotta, riferibilità temporale dei contratti alle fatture, possibilità di integrare le fatture con la documentazione contrattuale, distinzione tra dati contabili non comparabili e conferma solo di alcune riprese fiscali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo incompleto e quindi non idoneo a censurare compiutamente le statuizioni della CTR sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e sulla prova di resistenza. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, senza provvedere sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio rilevando che la motivazione della CTR era sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte lo richiama come parametro dell'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie e precisa che la sua violazione si ha solo quando la motivazione non consenta di comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost., comma 6

    È richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione, violato solo in presenza di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    È richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per definire il contenuto minimo costituzionalmente necessario della motivazione.

  • art. 21 del DPR n. 633/72

    È menzionato in relazione alla contestazione di genericità delle fatture e alla loro sufficienza descrittiva.

  • art. 2704 c.c.

    È richiamato con riguardo all'opponibilità a terzi della data dei contratti privi di data certa.

  • artt. 41 e 39, comma 2, lett. d), del DPR n. 600/73

    Sono le norme poste a base dell'accertamento ai fini delle imposte dirette, in ragione dell'inattendibilità complessiva della contabilità.

  • art. 55 del DPR n. 633/72

    È richiamato quale base normativa dell'accertamento ai fini IVA.

  • art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    È invocato dal ricorrente per la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale nella fase precontenziosa.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia graficamente esistente ma non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la sentenza sia sintetica, occorre che il ragionamento decisorio sia percepibile.
  • Nel giudizio tributario, la documentazione prodotta dal contribuente può integrare la fattura e chiarirne la causale se il giudice ne ritiene ammissibile l'acquisizione e ne desume una riferibilità temporale e sostanziale ai documenti fiscali contestati.
  • La contestazione di fatture generiche o asseritamente inesistenti deve essere valutata in modo unitario con il complesso delle prove e della documentazione disponibile, senza isolare singoli dati contabili quando questi si riferiscono a grandezze non comparabili.
  • La censura di violazione del contraddittorio endoprocedimentale deve essere specifica e completa, perché il ricorso per cassazione non può essere accolto se il motivo è monco o non investe compiutamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • L'omessa trasmissione di atti endoprocedimentali non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo, dovendosi verificare la disciplina del tributo e l'eventuale prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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