Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33137/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Direzione Territoriale del Lavoro aveva irrogato una sanzione pecuniaria per mancata comunicazione di assunzione e cessazione di lavoratori, omessa consegna dei prospetti paga e omessa istituzione del libro unico del lavoro, riferite al periodo in cui la ricorrente era responsabile dell'associazione sportiva. L'opposizione proposta davanti al Tribunale era stata rigettata, così come l'appello. In cassazione la parte soccombente ha dedotto sei motivi: nullità o annullabilità dell'ordinanza e dei verbali per carenza di motivazione; difetto di legittimazione passiva perché, dal 29.5.2009, non era più presidente; violazione del diritto di difesa per mancato coinvolgimento nelle fasi di accertamento; errata applicazione delle norme sul rapporto di lavoro e sulla subordinazione, tenuto conto delle peculiarità delle prestazioni sportive e amministrativo-gestionali; omessa considerazione della legge di bilancio 2018 sulla esclusione della presunzione di subordinazione nelle collaborazioni sportive; nullità della sentenza per mancata valutazione dei documenti che avrebbero dimostrato la cessazione della responsabilità e la disciplina di favore per l'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, terzo e quarto motivi si limitassero a riproporre questioni già esaminate in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi; il secondo motivo non si confrontava con l'iter argomentativo della sentenza impugnata sulla legittimazione; il quinto motivo era inammissibile sia per la cd. doppia conforme sia perché la questione della legge 205/2017 era già stata affrontata; il sesto motivo sollecitava in sostanza un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla specificità dell'appello e alla pretesa invalidità dell'ordinanza e degli atti presupposti.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla specificità dei motivi di gravame, ma la Corte non entra nel merito della doglianza poiché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • d.l. n. 83/2012

    Richiamato insieme alle norme sulle impugnazioni per contestare la validità della motivazione degli atti e della sentenza.

  • art. 18, comma 3, L. n. 689/1981

    Invocato per lamentare la carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Invocato quale parametro di motivazione degli atti amministrativi sanzionatori.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il difetto di legittimazione passiva della ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per dedurre la lesione del diritto di difesa nella fase amministrativa di accertamento.

  • art. 67, comma 1, TUIR

    Richiamato dalla ricorrente nella contestazione sulla qualificazione delle prestazioni rese in ambito sportivo.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per contestare l'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro.

  • L. n. 205/2017

    Invocata per sostenere l'applicabilità della disciplina sopravvenuta che esclude la presunzione di subordinazione per le collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione le censure sono inammissibili quando si limitano a reiterare questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare puntualmente l'iter argomentativo della decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti non è sufficiente.
  • La deduzione di un difetto di legittimazione o di altri errori processuali deve misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: non è consentito chiedere una nuova lettura delle risultanze istruttorie o un riesame degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello.
  • Quando la decisione impugnata ha già affrontato la questione della disciplina applicabile, la censura che pretenda una diversa applicazione di una normativa sopravvenuta è inammissibile se non si confronta con tale specifica pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.