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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28447/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento Ici per l’anno 2009, con cui veniva rettificato il valore imponibile di un terreno denominato "Pista d’oro", per un importo complessivo di euro 54.889,50. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, davanti ai giudici di merito, il difetto di motivazione dell’accertamento, l’erronea considerazione degli effetti di un precedente accertamento con adesione sottoscritto nel 2011, limitato però all’anno 2006, e l’erroneità della determinazione del valore venale del terreno in euro 192,36 al mq. Nel ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione di varie norme costituzionali e dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponendo anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997; con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, contestando che la CTR avesse confermato la pretesa erariale sulla base della sola delibera comunale del 2007, ritenuta vincolante come espressione di discrezionalità tecnica.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché, nelle more, la società ricorrente aveva depositato domanda di definizione agevolata della lite tributaria e la documentazione attestante il versamento della prima rata. Ritenendo perfezionata la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge n. 197 del 2022, nonché del regolamento comunale richiamato, la Corte ha dichiarato estinto il procedimento. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, non applicabile nei casi di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti rientranti nell’ambito applicativo della legge n. 197 del 2022, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento della prima rata, ove dovuta, determinano il perfezionamento della definizione secondo i termini di legge e del regolamento dell’ente territoriale aderente.
  • Quando la definizione agevolata si è perfezionata nei modi previsti dalla normativa speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza che sia necessario esaminare i motivi di ricorso proposti nel merito.
  • Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate nei casi di estinzione per definizione agevolata, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura è prevista per i soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
  • In materia di accertamento Ici sul valore imponibile di un terreno, la contestazione di una delibera comunale che esprima valutazioni tecniche richiede la dimostrazione che il percorso tecnico seguito sia irragionevole o contrastante con dati oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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