Cassazione Civile, Ordinanza n. 28447/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento Ici per l’anno 2009, con cui veniva rettificato il valore imponibile di un terreno denominato "Pista d’oro", per un importo complessivo di euro 54.889,50. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, davanti ai giudici di merito, il difetto di motivazione dell’accertamento, l’erronea considerazione degli effetti di un precedente accertamento con adesione sottoscritto nel 2011, limitato però all’anno 2006, e l’erroneità della determinazione del valore venale del terreno in euro 192,36 al mq. Nel ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione di varie norme costituzionali e dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponendo anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997; con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, contestando che la CTR avesse confermato la pretesa erariale sulla base della sola delibera comunale del 2007, ritenuta vincolante come espressione di discrezionalità tecnica.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché, nelle more, la società ricorrente aveva depositato domanda di definizione agevolata della lite tributaria e la documentazione attestante il versamento della prima rata. Ritenendo perfezionata la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge n. 197 del 2022, nonché del regolamento comunale richiamato, la Corte ha dichiarato estinto il procedimento. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, non applicabile nei casi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come norma processuale di legittimità per veicolare entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge
artt. 2, 23, 24, 25, 53, 97 e 111 Cost.
invocati dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale
art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma del processo tributario oggetto di dedotta violazione
art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997
norma la cui legittimità costituzionale era contestata e la cui applicazione era altresì censurata nel secondo motivo
richiamato per la dedotta violazione delle regole sull’onere della prova
richiamato per la dedotta violazione in tema di presunzioni
richiamato per la dedotta violazione in tema di presunzioni semplici
art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla CTR e dalla Corte come parametro per la valutazione del valore imponibile Ici
art. 1, commi 186-205, legge 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e disciplina effetti, termini e perfezionamento della procedura
art. 1, commi 194-201, legge 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione si perfeziona con domanda e pagamento; il processo può essere dichiarato estinto se il contribuente deposita domanda e ricevuta di pagamento
art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
prevede sospensione del processo e deposito della domanda e della ricevuta; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
impone la declaratoria di estinzione del processo in caso di deposito della domanda e del versamento
art. 1, comma 201, legge 29 dicembre 2022, n. 197
stabilisce l’impugnabilità dell’eventuale diniego della definizione e la revocazione del provvedimento di estinzione
art. 1, comma 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197
consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle liti in cui sono parte
ha novellato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte
artt. 5 e 7 del regolamento comunale
disciplinano, secondo la Corte, il perfezionamento della definizione agevolata e la declaratoria di estinzione del procedimento
art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato indirettamente perché la compensazione è esclusa nel versamento rateale della definizione agevolata
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti rientranti nell’ambito applicativo della legge n. 197 del 2022, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento della prima rata, ove dovuta, determinano il perfezionamento della definizione secondo i termini di legge e del regolamento dell’ente territoriale aderente.
- Quando la definizione agevolata si è perfezionata nei modi previsti dalla normativa speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza che sia necessario esaminare i motivi di ricorso proposti nel merito.
- Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate nei casi di estinzione per definizione agevolata, secondo la disciplina speciale applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura è prevista per i soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
- In materia di accertamento Ici sul valore imponibile di un terreno, la contestazione di una delibera comunale che esprima valutazioni tecniche richiede la dimostrazione che il percorso tecnico seguito sia irragionevole o contrastante con dati oggettivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →