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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19517/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato maggiori imposte per l'anno 2002, ritenendo che la società avesse utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare una fattura relativa alla cessione di poliestere testurizzato emessa da una società poi qualificata come cartiera. La commissione regionale ha accolto l'appello dell'ufficio e respinto il ricorso dei contribuenti, ritenendo non provata l'effettività delle operazioni e adeguatamente motivato l'accertamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la CTR avesse riformato la decisione di primo grado senza spiegare i presupposti induttivi e senza verificare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell'accertamento; hanno inoltre contestato l'uso, nell'atto, di riferimenti a società terze e la mancata prova di vantaggi economici o fiscali dell'operazione fraudolenta; 2) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, lamentando la nullità dell'avviso per motivazione per relationem su PVC e atti non allegati né conosciuti, nonché l'omessa valutazione critica del PVC e l'impedito accesso agli atti finanziari.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del peso degli indizi, attività preclusa in cassazione. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che il giudice di merito aveva correttamente qualificato l'avviso come adeguatamente motivato e che nel caso concreto non risultava dedotto un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla mancata conoscenza degli atti richiamati. La Corte ha inoltre distinto tra motivazione dell'atto impositivo e prova della pretesa in giudizio, richiamando il quadro sul diritto di accesso e la giurisprudenza UE e nazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge e vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per contestare l'onere probatorio; la Corte evidenzia che la doglianza in realtà attaccava la valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura degli indizi a quella operata nel merito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata dal ricorrente quale base dell'accertamento induttivo; la Corte non la ritiene violata in modo sindacabile nei termini proposti.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata dal ricorrente nel contesto delle doglianze sull'accertamento; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata come fondamento dell'accertamento IVA; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    L'avviso può essere motivato anche per relationem, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; la violazione dell'accesso agli atti non comporta automaticamente l'annullamento senza una prova di resistenza.

  • art. 24, commi 1, lett. b), 2 e 7, L. n. 241 del 1990

    Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei procedimenti tributari opera nei limiti previsti dalla disciplina generale, fermo l'obbligo di consentire l'accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato nella parte finale per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e del peso degli indizi.
  • Quando il giudice di merito ritiene adeguatamente motivato un avviso di accertamento fondato su elementi anche extratestuali, il contribuente non può limitarsi a contestare la mancata allegazione di atti richiamati senza indicare uno specifico errore di diritto e senza dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.
  • Va distinta la motivazione dell'atto impositivo, che serve a rendere conoscibili al contribuente ragioni e presupposti della pretesa, dalla prova della pretesa in giudizio, che attiene al materiale istruttorio valutato dal giudice.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'effettività dell'operazione non può desumersi dalla sola regolarità formale della contabilità, dal documento di trasporto o dal pagamento tracciato, se il quadro complessivo valorizzato dal giudice di merito depone per la natura cartolare dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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