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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19444/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società e eredi)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il mancato pagamento di rate di un finanziamento destinato all’acquisto di un’autovettura. Gli opponenti deducevano di avere sospeso i pagamenti perché l’auto risultava, a loro insaputa, intestata a terzi sulla base di un atto ritenuto apocrifo e falsamente autenticato; chiedevano la condanna dei terzi alla restituzione del veicolo o al suo controvalore, oltre ai frutti e al risarcimento del danno, e nei confronti della banca la risoluzione del contratto di finanziamento e della fideiussione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In appello, uno dei soccombenti in primo grado impugnava la sentenza; una società co-condannata si costituiva aderendo all’appello con memoria qualificata come impugnazione incidentale adesiva. I ricorrenti per cassazione deducevano: 1) nullità per errata applicazione degli artt. 301 e 305 c.p.c., sostenendo che la morte del difensore in pendenza del termine per la costituzione in appello avesse determinato interruzione automatica e che il termine trimestrale per la riassunzione dovesse decorrere dalla conoscenza del decesso o, al più, dall’ordinanza dichiarativa, sicché la riassunzione sarebbe stata tardiva; 2) violazione delle regole sull’impugnazione e sul giudicato, perché la Corte d’appello avrebbe riformato la sentenza anche nei confronti di un coobbligato solidale che non aveva appellato; 3) violazione dell’art. 343 c.p.c., assumendo tardiva e quindi inammissibile l’impugnazione incidentale adesiva della società costituitasi in appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che, nell’ipotesi di interruzione automatica per morte del procuratore costituito dopo la notificazione dell’impugnazione e prima della scadenza dei termini per la costituzione, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’interruzione, ossia dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione/comunicazione dell’ordinanza, e non dalla data del decesso; ha quindi ritenuto tempestiva la riassunzione e infondata l’eccezione di estinzione. Ha accolto solo in parte il secondo motivo, limitatamente al soggetto che, soccombente in primo grado, non aveva proposto appello: nei suoi confronti la sentenza di primo grado è passata in giudicato, con conseguente cassazione della decisione d’appello nei soli suoi confronti e decisione nel merito. Ha invece rigettato le doglianze relative alla società che si era costituita in appello, qualificando il suo atto come impugnazione incidentale adesiva ammissibile anche se tardiva. In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e, decidendo nel merito, ha dichiarato il giudicato sulla condanna risarcitoria e sulle spese nei confronti del solo coobbligato che non aveva impugnato; ha compensato le spese del grado di appello e di legittimità nei rapporti interessati, e ha posto le residue spese a carico dei ricorrenti nei confronti del controricorrente vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    La morte o l’impedimento del procuratore costituito può determinare interruzione automatica del processo; l’effetto interruttivo è immediato, ma il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell’evento bensì dalla conoscenza legale dell’interruzione.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine trimestrale per riassumere il processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell’interruzione, quindi dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione/comunicazione del provvedimento dichiarativo, non dalla data dell’evento interruttivo.

  • art. 343 c.p.c.

    L’impugnazione incidentale adesiva può essere proposta anche oltre il termine ordinario, se ricorrono i presupposti dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per escludere che l’appello di uno dei coobbligati possa estendere automaticamente i propri effetti ai rapporti autonomi dei soggetti rimasti inerti.

  • art. 99 c.p.c.

    Il principio della domanda impedisce di estendere il devolutum oltre i rapporti impugnati dalle parti legittimate.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire/impugnare delimita l’ambito soggettivo dell’impugnazione e impedisce che il giudice riformi statuizioni non devolute.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle impugnazioni ritualmente proposte.

  • art. 324 c.p.c.

    Il mancato appello di una parte soccombente determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale si forma nei confronti del soggetto che non ha impugnato la decisione.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato in tema di impugnazione incidentale tardiva e sua ammissibilità anche in forma adesiva.

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    La sentenza favorevole resa tra creditore e uno dei condebitori solidali è opponibile agli altri solo se questi non abbiano partecipato al giudizio; se hanno partecipato, operano le preclusioni del giudicato.

Massime di principio

  • Nell’interruzione automatica del processo dovuta alla morte o all’impedimento del procuratore costituito, il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. non decorre dall’evento in sé, ma dalla conoscenza legale dell’interruzione da parte delle parti.
  • La dichiarazione giudiziale dell’interruzione ha funzione rilevante ai fini del decorso del termine per riassumere quando l’evento sia interruttivo automatico; è invece irrilevante quando l’interruzione non sia automatica e l’evento debba essere dichiarato o notificato per produrre effetto.
  • L’impugnazione proposta da un solo coobbligato solidale non estende di per sé il devolutum alle posizioni di altri soccombenti rimasti inerti, per i quali la sentenza di primo grado passa in giudicato.
  • In presenza di una domanda risarcitoria fondata su obbligazione solidale e rapporti processuali scindibili, il giudice d’appello può riformare la decisione solo nei limiti dei rapporti effettivamente devoluti con l’impugnazione.
  • L’atto con cui la parte aderisce all’appello altrui chiedendo la riforma della sentenza può essere qualificato come impugnazione incidentale adesiva; tale impugnazione può essere ammissibile anche se proposta oltre il termine ordinario, secondo i principi sull’impugnazione incidentale tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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