Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore ceduto)
La controversia
Una società, chiamata in causa da un istituto di credito in relazione a un rapporto di anticipo fatture, aveva ottenuto in primo e secondo grado una condanna al risarcimento del danno per l'inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti a fatture poi risultate false e anticipate dalla banca sul conto anticipazioni. La corte d'appello aveva escluso un concorso doloso della società nella frode della cedente, ma l'aveva comunque ritenuta responsabile ex art. 2043 c.c. per colpa, per avere omesso, dopo la comunicazione della cessione delle fatture, di segnalare alla banca l'inesistenza dei crediti e la falsità delle fatture, individuando tale omissione nella violazione di doveri generali di correttezza, buona fede e solidarietà. La banca, nel frattempo cessionaria del credito, aveva inoltre ottenuto il riconoscimento di un concorso di colpa della banca stessa per mancata verifica tempestiva delle fatture. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c., sostenendo che, secondo la giurisprudenza sul factoring e sulla cessione del credito, il debitore ceduto non ha un dovere extracontrattuale di avvertire il cessionario dell'inesistenza del credito; il secondo denunciava omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla quantificazione del danno. La cessionaria ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 1227 c.c. per il concorso di colpa attribuito alla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che non esiste, in capo al debitore ceduto reso edotto della cessione, un dovere extracontrattuale di informare il cessionario dell'inesistenza del credito; ha quindi escluso la responsabilità della società ricorrente per i danni derivanti dalla frode della cedente. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito, così come il ricorso incidentale, perché l'eliminazione della responsabilità della società rendeva irrilevante sia la questione della misura del danno sia quella del concorso di colpa della banca. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla banca nei confronti della società. Le spese dei tre gradi relative a quel rapporto processuale sono state integralmente compensate per il non coincidente esito dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
richiamato solo per la rappresentanza processuale del ricorrente
la responsabilità aquiliana per lesione della libertà negoziale richiede un'ingerenza attiva del terzo e un nesso causale efficiente; la mera omissione del debitore ceduto, informato della cessione, non integra illecito
la Corte esclude che la buona fede imponga al debitore ceduto un obbligo di informazione verso il cessionario
la correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto non fondano, in questa ipotesi, un dovere di avviso del debitore ceduto
il concorso di colpa del creditore danneggiato diviene irrilevante una volta esclusa la responsabilità del preteso danneggiante
è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
è il parametro formale del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo d'appello
art. 111, co. 6, Cost.
richiamato per il dovere di motivazione della sentenza
richiamato per la struttura della sentenza e la motivazione
art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per la motivazione della decisione
Massime di principio
- Nel factoring e, più in generale, nella cessione del credito, il debitore ceduto che abbia ricevuto notizia della cessione non è gravato, per il solo fatto della comunicazione, da un autonomo obbligo extracontrattuale di avvertire il cessionario dell'inesistenza del credito.
- La responsabilità aquiliana per lesione della libertà negoziale del terzo presuppone un comportamento attivo di ingerenza idoneo ad alterare la formazione o l'esecuzione dell'atto negoziale; la mera inerzia non basta, salvo che sia diversamente previsto da specifici obblighi giuridici.
- Per configurare il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. non è sufficiente la semplice omissione del terzo, quando il pregiudizio derivi causalmente dalla condotta fraudolenta del cedente; occorre un contributo causale autonomo dell'agente convenuto.
- Una volta esclusa la sussistenza dell'illecito principale imputato al convenuto, restano assorbite le questioni sul quantum e sul concorso di colpa del danneggiato.
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