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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La vicenda origina da un giudizio di responsabilità professionale promosso da una ex dipendente di banca contro la propria avvocata. La cliente deduceva che, in una causa di lavoro instaurata dalla datrice di lavoro per l’accertamento della legittimità di sanzioni disciplinari, il difensore da lei incaricato non si fosse tempestivamente costituito e non fosse comparso all’udienza, facendola così rimanere contumace e determinandone la soccombenza con condanna alle spese. Sosteneva inoltre che tale omissione avesse inciso negativamente anche su un successivo giudizio per mobbing, poi definito con rigetto della domanda. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno invece ritenuto non provato il tempestivo conferimento del mandato per la prima causa, hanno valorizzato il fax inviato la sera prima dell’udienza come indice del fatto che il legale fosse stato informato solo all’ultimo momento, hanno escluso la prova del nesso causale tra omissione difensiva e danno lamentato, e hanno osservato che il secondo giudizio era stato rigettato per ragioni di merito, non perché vincolato dall’esito del primo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la prova del mandato e della mancata corretta informazione avrebbe dovuto essere desunta dal fax inviato dall’avvocata, e violazione dell’art. 2236 c.c., assumendo che l’inadempimento professionale avesse impedito di far valere utilmente la domanda di mobbing. La controricorrente ha resistito negando di aver ricevuto tempestivo mandato e contestando ogni nesso eziologico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Ha inoltre precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errata l’assegnazione dell’onere probatorio, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove, e che l’art. 2236 c.c. si riferisce ai soli casi di imperizia, mentre nella specie erano state dedotte condotte omissive per negligenza e imprudenza. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 2236 c.c.

    la limitazione di responsabilità del professionista riguarda le sole ipotesi di prestazione implicante soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e attiene all’imperizia, non a condotte omissive negligenti o imprudenti

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione anticipata per inammissibilità è confermata e il ricorso viene deciso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    in seguito alla richiesta di decisione, la causa è stata trattata in camera di consiglio

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la ricorrente soccombente è condannata a versare una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    è disposta anche la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, la parte attrice deve provare il conferimento del mandato, l’inadempimento e il nesso causale tra la condotta del difensore e il danno lamentato.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura dei fatti.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se sia contestato l’erroneo riparto dell’onere della prova, non anche quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le risultanze istruttorie.
  • La disciplina speciale di cui all’art. 2236 c.c. opera nei soli casi di prestazioni professionali che implichino problemi tecnici di speciale difficoltà e non copre condotte semplicemente omissive, negligenti o imprudenti.
  • Per affermare la responsabilità del professionista non basta allegare un pregiudizio processuale: occorre dimostrare, in termini controfattuali e probabilistici, che una condotta diligente avrebbe verosimilmente evitato il danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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