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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29730/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte del debitore, di una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il debitore sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e del verbale presupposto, di aver conosciuto l’esistenza della pretesa solo tramite estratto di ruolo e di aver proposto opposizione entro i termini decorrenti da tale conoscenza. In ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., 615 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, lamentando che il giudice di merito avesse dichiarato tardiva o inammissibile l’opposizione e avesse rigettato l’eccezione di prescrizione, assumendo erroneamente provata la notifica della cartella sulla base del solo estratto di ruolo. Sosteneva inoltre che l’estratto di ruolo non potesse fungere da atto sostitutivo della relata di notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta dal debitore e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la domanda non poteva essere proposta in mancanza dell’interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo. Ha escluso che l’estratto di ruolo sia atto impugnabile e ha affermato che la cartella asseritamente invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo nei casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, previa specifica dimostrazione del pregiudizio qualificato. Poiché nel caso concreto tale interesse non era stato allegato né provato, il ricorso è stato definito con cassazione senza rinvio e senza statuizione sulle spese, in ragione della contumacia delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non fonda la decisione sulla sua violazione, bensì sull’assenza di interesse ad agire per l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non sviluppa una statuizione autonoma su tale norma, ritenendo assorbente la carenza di interesse ad agire.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’opposizione all’esecuzione; la Corte rileva che la tutela azionata non era proponibile per difetto di interesse, alla luce della disciplina sopravvenuta.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato per le opposizioni agli atti esecutivi; la Corte ricorda che il relativo vizio va fatto valere nel termine di venti giorni dal primo atto conosciuto, ma precisa che l’estratto di ruolo non è atto impugnabile.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    Menziato dal ricorrente come termine per l’opposizione al verbale di accertamento; la Corte osserva che il ricorso non contiene una censura ammissibile su questo punto.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. in L. 17 dicembre 2021 n. 215

    La norma sopravvenuta è applicata ai giudizi pendenti; esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (...) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute (...) o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»

    La Corte, seguendo le Sezioni Unite, ritiene che la disposizione non sia interpretativa né retroattiva, ma disciplini il bisogno di tutela e quindi l’interesse ad agire nei processi pendenti; l’estratto di ruolo è mero elaborato informatico non impugnabile.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato per spiegare che il ruolo è atto impugnabile nel sistema, ma non l’estratto di ruolo in quanto tale.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    Indicato tra i casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio idoneo a fondare la diretta impugnazione.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Indicato tra i casi in cui l’iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio rilevante per la diretta impugnazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte lo applica per cassare senza rinvio la sentenza, perché la domanda non poteva essere proposta per mancanza dell’interesse ad agire.

  • art. 27 L. 24 novembre 1981 n. 689

    Richiamato per affermare che la disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 206 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Richiamato per estendere alla riscossione delle sanzioni amministrative del codice della strada l’ambito di applicazione della norma sopravvenuta.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, perché è solo un elaborato informatico riepilogativo degli elementi della cartella e non contiene una pretesa impositiva propria.
  • La cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata può essere impugnata direttamente solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato previsto dalla legge sopravvenuta; fuori da tali ipotesi difetta l’interesse ad agire.
  • La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti perché incide sulla condizione dell’azione e sul momento della decisione, non essendo mera norma interpretativa.
  • Nel giudizio di legittimità la carenza di interesse ad agire può essere rilevata anche d’ufficio e non richiede un giudicato implicito, salvo che la questione sia stata espressamente definita e coperta da giudicato interno.
  • Quando la domanda è proposta in mancanza dell’interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata perché la domanda non era proponibile.
  • La mancata notifica della cartella o dell’atto presupposto, in sé, non basta a consentire l’impugnazione dell’estratto di ruolo: il debitore deve incanalare la tutela nell’azione consentita dall’ordinamento e nei limiti temporali e oggettivi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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