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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26315/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti previdenziali)

La controversia

La società committente aveva affidato a una cooperativa, mediante contratto di subfornitura, lavorazioni di carni (tra cui scotennamento, toelettatura, incassamento e macinatura) e aveva stipulato anche un contratto di appalto per attività di pulizia. Con verbale del 28 aprile 2015, la Direzione territoriale del lavoro aveva contestato un’interposizione illecita di manodopera, ritenendo che i lavoratori della cooperativa fossero inseriti nell’organizzazione produttiva della committente e sottoposti alla sua direzione, senza autonoma organizzazione e assunzione del rischio d’impresa da parte della cooperativa. La società aveva proposto opposizione e la cooperativa aveva aderito alla sua prospettazione; il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 538/2020 depositata il 15 dicembre 2020, aveva rigettato gli appelli riuniti. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115, 2697 e 101 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice avesse ampliato il tema del giudizio oltre le contestazioni del verbale ispettivo e violato contraddittorio e onere probatorio; (2) omessa pronuncia e violazioni in tema di prova e di valutazione delle risultanze istruttorie, denunciando errori nella ricostruzione dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo; (3) violazione delle regole sull’incapacità a testimoniare dei soci-lavoratori della cooperativa e sulla rilevabilità d’ufficio della relativa nullità; (4) violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., contestando la qualificazione del rapporto come interposizione illecita anziché appalto genuino. La cooperativa ha proposto un distinto ricorso con quattro motivi: (1) e (2) contestazione della valutazione delle testimonianze e del confronto tra dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, anche sotto il profilo del contraddittorio; (3) violazione della disciplina della subfornitura, assumendo che essa consenta una più penetrante ingerenza tecnica del committente; (4) violazione dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo la spettanza dell’esenzione contributiva per le indennità di trasferta pagate ai soci. In via preliminare, la Corte ha ritenuto che l’apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa non determinasse interruzione del giudizio di legittimità e ha respinto l’eccezione d’improcedibilità del controricorso INPS, depositato tempestivamente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha chiarito che l’opposizione al verbale ispettivo, quale azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, introduce un giudizio di merito sull’esistenza della condotta contestata e del rapporto previdenziale: il giudice non è vincolato alla verifica della legittimità dell’attività ispettiva né alle sole circostanze riportate nel verbale, purché decida sulla base di elementi acquisiti nel contraddittorio e senza inversione dell’onere della prova. Il primo motivo della società è stato quindi rigettato. Il secondo motivo della società è stato dichiarato inammissibile: l’asserito errore sul numero dei contratti era privo di decisività; la mancata trattazione di singole questioni non integrava omessa pronuncia su domanda o eccezione; le doglianze sul travisamento delle prove erano precluse, anche per la doppia conforme, e miravano comunque a ottenere una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo della società e i primi due motivi della cooperativa sono stati dichiarati inammissibili per carenza di decisività: la Corte d’appello aveva ritenuto meno credibili le testimonianze rese in giudizio rispetto alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori durante accessi non preannunciati; la relativa comparazione delle prove è valutazione di merito, sindacabile solo nei limiti di legge. I verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti, mentre le dichiarazioni rese agli ispettori sono liberamente valutabili dal giudice. Il quarto motivo della società è stato dichiarato inammissibile perché censurava l’apprezzamento di fatto che aveva escluso un’autonoma organizzazione della cooperativa, un risultato produttivo autonomo, l’esercizio effettivo dei poteri datoriali sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa. Il terzo motivo della cooperativa è stato rigettato: anche la subfornitura deve avere un oggetto autonomo e riconoscibile come risultato, almeno parziale, e non può ridursi alla mera fornitura di lavorazioni o servizi con messa a disposizione di personale diretto dal committente. Il quarto motivo della cooperativa è stato rigettato: la trasferta presuppone un’assegnazione temporanea a una sede diversa da quella abituale; nel caso concreto i lavoratori erano stabilmente assegnati presso la committente e mancava documentazione giustificativa delle indennità. La Corte ha condannato la società committente alle spese di legittimità in favore di INPS e INAIL, liquidate per ciascun ente in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori; ha condannato la cooperativa alle spese in favore di INAIL, nei medesimi importi. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di ciascuna ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c., all’esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026 il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha riunito i due ricorsi connessi contro la medesima sentenza.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    Riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c., all’esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026 il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

    La disposizione è richiamata per il deposito del provvedimento entro il termine indicato dopo la camera di consiglio.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Tale circostanza non incide sullo svolgimento del presente giudizio, stante il fermo principio di diritto secondo cui il giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsto dagli artt. 299 e ss. c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non opera l’interruzione per gli eventi contemplati dagli artt. 299 e seguenti c.p.c.; la Corte estende il principio all’apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 49 del d.lgs. n. 14/2019

    Il citato principio, costantemente affermato da questa Corte nel caso di dichiarazione di fallimento della parte (cfr., tra le tante, Cass. 30785 del 2023 e Cass. n. 6642 del 2024), è da ritenersi estensibile anche all’ipotesi dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 49 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, che ha sostituito la procedura concorsuale del fallimento dell’imprenditore in stato di insolvenza ex art. 16 della legge fallimentare.

    L’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 49 del Codice della crisi, non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, in applicazione del principio già affermato per il fallimento.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    Contrariamente a quanto assume la società ricorrente, difatti, il controricorso dell’Inps, notificato il 19 luglio 2021, risulta depositato il 4 agosto 2021, cioè nel rispetto del termine di cui all’art. 370, terzo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio (anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022).

    Il controricorso INPS è stato ritenuto procedibile perché depositato entro il termine previsto dalla versione dell’art. 370 applicabile ratione temporis.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Tuttavia, si deve rilevare che, trattandosi nella specie di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio), non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, nel regime temporale applicabile, non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Tuttavia, si deve rilevare che, trattandosi nella specie di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio), non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.

    La doppia conforme preclude, nel regime applicabile, la censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, difatti, il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.

    Il giudice viola l’art. 112 c.p.c. se attribuisce un bene non richiesto o decide su un titolo estraneo alla domanda, ma può ricostruire autonomamente i fatti entro i limiti di petitum e causa petendi.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso di specie, tale inversione dell’onera probatorio non ha avuto luogo, non risultando che la Corte di merito non abbia posto a carico dell’Inps l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella su cui grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nei giudizi sull’insussistenza dell’obbligo contributivo l’ente deve provare i fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, per dedurre tramite ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. riguarda l’uso di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi; non ricorre per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, per dedurre tramite ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.

    L’art. 116 c.p.c. consente al giudice di valutare le prove ritualmente acquisite e di attribuire maggiore efficacia persuasiva ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Quanto alla valutazione comparativa in concreto effettuata dalla Corte di merito, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.

    La Corte ha escluso la violazione del contraddittorio poiché gli elementi valorizzati erano stati acquisiti nel processo nel contraddittorio delle parti; le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili e possono prevalere sulle deposizioni giudiziali se la scelta è adeguatamente motivata.

  • art. 246 c.p.c.

    La Corte d’appello ha operato una valutazione comparativa tra le dichiarazioni, aventi contenuto discordante, rese agli ispettori dai soci della cooperativa e quelle rese nel corso delle deposizioni assunte nel primo grado del procedimento.

    La Corte non ha deciso in via generale la sussistenza dell’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili le censure sulla questione perché prive di decisività, dato che le testimonianze giudiziali erano state comunque giudicate meno credibili.

  • art. 421, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte territoriale ha assunto la propria decisione avvalendosi dei mezzi di prova ritualmente acquisiti al processo.

    La decisione è stata basata su prove ritualmente acquisite; la Corte non ha ravvisato un uso di poteri istruttori officiosi estraneo ai limiti processuali.

  • art. 29, primo comma, del d.lgs. n. 276/2003

    In tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell’art. 29, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone – specie nell’ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera – la verifica dell’affidamento all’appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d’impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.

    Un appalto ad alta intensità di manodopera è genuino se l’appaltatore organizza e dirige effettivamente i propri dipendenti, realizza un risultato autonomo, impiega mezzi propri e assume il rischio d’impresa; la mera disponibilità di personale non basta.

  • art. 1655 c.c.

    All’esito di un approfondito esame dell’intero materiale istruttorio raccolto la Corte d’appello è giunta ad escludere che in capo ad Uniqacoop vi fosse una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad ottenere un risultato produttivo autonomo e un’assunzione di rischio economico, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.

    La Corte ha confermato la qualificazione di interposizione illecita sulla base dell’assenza degli elementi organizzativi e di rischio propri dell’appalto; l’esito deriva dall’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1 della legge n. 192/1998

    Di recente questa Corte ha avuto occasione di chiarire che, affinché il contratto di subfornitura di cui alla l. n. 192 del 1998 non venga utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera, l’oggetto della subfornitura, ai sensi dell’art. 1 di detta legge, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all’attività svolta dall’impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un’attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre non deve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendenti della subfornitrice.

    La subfornitura deve avere un oggetto autonomo e riconoscibile come risultato, anche parziale, e non può ridursi alla messa a disposizione di lavoratori diretti e controllati dal committente.

  • art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986

    Ed infatti, l’indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell’insorgenza del diritto, che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l’attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.

    L’indennità presuppone una prestazione temporanea fuori dalla sede lavorativa ordinaria; la differenza tra sede legale, residenza del lavoratore e luogo di lavoro non basta, da sola, a configurare una trasferta.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    L’importo aggiuntivo è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

  • art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149/2022

    Contrariamente a quanto assume la società ricorrente, difatti, il controricorso dell’Inps, notificato il 19 luglio 2021, risulta depositato il 4 agosto 2021, cioè nel rispetto del termine di cui all’art. 370, terzo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio (anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022).

    La Corte applica al controricorso la disciplina dell’art. 370 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, perché applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • L’opposizione a un verbale ispettivo diretta all’accertamento negativo dell’obbligo contributivo introduce una controversia di merito sull’esistenza e sull’entità del rapporto previdenziale e sulla sussistenza delle condotte contestate, non un giudizio limitato alla legittimità dell’attività ispettiva. Il tema del giudizio è delimitato dagli atti processuali e non dalle sole allegazioni contenute nel verbale extraprocessuale.
  • Nei giudizi di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, l’ente previdenziale deve provare i fatti costitutivi della pretesa; la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto se l’onere è posto a carico della parte diversa da quella individuata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti e di fondare la decisione su una valutazione complessiva delle prove; è violato quando si attribuisce un bene non richiesto o si introduce un titolo estraneo alla domanda.
  • I verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti, ma non delle dichiarazioni rese dagli interessati. Queste ultime sono liberamente apprezzabili e possono essere ritenute più attendibili delle testimonianze successive, purché la scelta sia adeguatamente motivata.
  • La genuinità di un appalto ad alta intensità di manodopera richiede l’affidamento all’appaltatore di un risultato autonomo, l’effettiva organizzazione e direzione dei propri dipendenti, l’impiego di mezzi propri e l’assunzione del rischio d’impresa; la mera fornitura di personale inserito nel ciclo produttivo e diretto dal committente integra interposizione illecita.
  • La subfornitura non può essere utilizzata per eludere il divieto di intermediazione di manodopera: deve avere un oggetto autonomo e distinguibile dall’attività del committente, idoneo a realizzare un risultato riconoscibile, anche parziale, e il committente non deve esercitare i poteri di direzione e controllo sui dipendenti del subfornitore.
  • La trasferta presuppone l’assegnazione temporanea del lavoratore a una sede diversa da quella abituale. La prestazione stabilmente resa presso il medesimo committente non costituisce trasferta per il solo fatto che la sede legale del datore o la residenza del lavoratore si trovino altrove.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiAppalto e somministrazioneProveImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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