Cassazione Civile, Ordinanza n. 26344/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel febbraio 2015 l’agente stipulava con la banca un contratto di agenzia a tempo indeterminato, per lo svolgimento dell’attività di promotore finanziario senza esclusiva e senza rappresentanza, con obbligo di preavviso di tre mesi a carico dell’agente. Un accordo integrativo quinquennale, qualificato come parte integrante e sostanziale del contratto, disciplinava ulteriori componenti del compenso, tra cui provvigioni integrative e bonus per obiettivi; prevedeva inoltre che l’agente potesse recedere dal solo accordo senza preavviso, trattenendo le somme già percepite. Alla scadenza dell’accordo integrativo, nel febbraio 2020, la banca corrispondeva un bonus provvigionale di euro 280.551,24, oltre a provvigioni integrative. Il 10 marzo 2021 l’agente recedeva immediatamente dal rapporto principale senza osservare il preavviso. La banca chiedeva euro 99.742,01 a titolo di indennità sostitutiva, calcolata sulle somme percepite nell’anno precedente, comprese quelle derivanti dall’accordo integrativo. L’agente agiva per ottenere l’accertamento di un importo inferiore; il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda, escludendo dalla base di calcolo le provvigioni integrative e il bonus. In appello, la Corte d’appello di Bologna riformava la decisione e condannava l’agente a pagare euro 99.742,01, al netto di quanto già versato. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’agente denunciava la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che l’accordo integrativo dovesse considerarsi autonomo ai fini del preavviso e che la clausola di recesso separato, con conservazione delle somme già percepite, escludesse le relative remunerazioni dal calcolo. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 11 dell’Accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009, deducendo che la clausola di maggior favore dovesse operare a vantaggio del recedente o della parte debole e che la base di calcolo andasse ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti all’interpretazione dell’accordo integrativo e dell’art. 11 AEC. Ha ritenuto plausibile e non censurabile in sede di legittimità la ricostruzione della Corte d’appello, secondo cui l’accordo integrativo era parte del rapporto di agenzia: era espressamente collegato al contratto principale, regolava componenti ulteriori del compenso per la medesima attività e non aveva causa autonoma. La facoltà di recedere dal solo accordo, mai esercitata, non escludeva dal computo le somme già maturate in dipendenza del rapporto; era irrilevante anche la precedente scadenza del piano provvigionale. Nell’indennità sostitutiva del preavviso dovevano quindi essere inclusi gli emolumenti corrisposti nei dodici mesi anteriori al recesso, comprese le provvigioni integrative e il bonus di euro 280.551,24, oltre a euro 6.000 lordi di provvigioni integrative indicati dalla sentenza. La Corte ha confermato la condanna al pagamento di euro 99.742,01, al netto di quanto già versato. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.
La sentenza ha ricostruito la comune volontà delle parti attraverso un esame logico-sistematico, e non meramente letterale, delle clausole, valorizzando altresì il comportamento complessivo tenuto nell’esecuzione del contratto e la regola di interpretazione secondo correttezza e buona fede.
Le clausole contrattuali vanno interpretate considerando la comune intenzione delle parti, in modo sistematico e non soltanto letterale, tenendo conto anche del comportamento esecutivo e della correttezza e buona fede.
art. 11 dell’Accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009
Il medesimo principio è recepito dall’art. 11 AEC, che commisura l’indennità sostitutiva alle «somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia» nei dodici mesi anteriori alla comunicazione del recesso. Nella base di calcolo rientrano, pertanto, oltre alle provvigioni ordinarie, le provvigioni integrative, i bonus, gli incentivi, i premi di produzione e ogni altro compenso originato dal rapporto.
L’indennità sostitutiva del preavviso si calcola sulle somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia nei dodici mesi precedenti la comunicazione del recesso, includendo ogni compenso originato dal rapporto, anche provvigioni integrative, bonus, incentivi e premi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento cui è commisurato l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso dell’agente, la base di calcolo comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto nei dodici mesi anteriori alla comunicazione del recesso, inclusi provvigioni integrative, bonus, incentivi, premi di produzione e altri compensi originati dal rapporto.
- La remunerazione prevista da un accordo integrativo va inclusa nella base di calcolo dell’indennità di preavviso quando l’accordo è collegato al contratto di agenzia, remunera la medesima attività e non presenta una causa negoziale autonoma; la sua qualificazione dipende dall’interpretazione complessiva delle pattuizioni.
- Una clausola che consente il recesso dal solo accordo integrativo senza preavviso, con conservazione delle somme già percepite, non esclude dal calcolo dell’indennità le remunerazioni già maturate in dipendenza del rapporto principale, quando tale facoltà non sia stata esercitata e l’accordo non sia autonomo.
- In sede di legittimità l’interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito non è censurabile quando sia plausibile e risulti da un esame logico-sistematico delle clausole, della comune volontà delle parti e del comportamento esecutivo, secondo correttezza e buona fede.
- Quando la disciplina collettiva efficace stabilisce i criteri di quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, il giudice deve applicarli; secondo la decisione, l’indennità ha funzione risarcitoria e non può essere liquidata equitativamente in difformità da tali criteri.
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