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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26317/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente assicurativo)

La controversia

La cooperativa, che gestisce case di riposo, aveva impugnato i provvedimenti con cui l’INAIL, sulla base di un verbale ispettivo dell’11 novembre 2015, aveva modificato i rapporti assicurativi comunicando le variazioni il 25 gennaio 2016, con decorrenza dal 12 maggio 2010. L’Istituto aveva applicato al personale sanitario la voce tariffaria 0311 e al personale di assistenza la voce 0312, invece della sola voce riferita alla lavorazione principale, e aveva poi richiesto 143.436,05 euro per premi assicurativi e sanzioni, mediante avviso bonario e invito a regolarizzare comunicati il 29 settembre e il 31 ottobre 2016. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 104/2021 depositata il 29 marzo 2021, aveva respinto il gravame. In cassazione la cooperativa ha formulato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 4 e 6 del d.m. 12 dicembre 2000, dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., contestando la correttezza dell’inquadramento tariffario adottato dall’INAIL; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 11, comma 1, 16, comma 2, lett. a), e 29, comma 1, dello stesso decreto, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, censurando l’applicazione uniforme della voce 0311 dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario. Durante il giudizio di cassazione, con nota del 16 giugno 2026, la cooperativa ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata del carico relativo alla medesima pretesa e di rinunciare al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per definizione agevolata: la documentazione prodotta non provava il pagamento della prima o unica rata, necessario per dimostrare l’effettivo perfezionamento della definizione. Ha tuttavia qualificato la nota della ricorrente, per il suo contenuto e per essere stata comunicata alle parti costituite, come rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; la rinuncia non richiede l’accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. In mancanza di accettazione della rinuncia, ha regolato le spese ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., compensandole integralmente perché la questione sull’individuazione della voce tariffaria per il personale sanitario e assistenziale delle residenze sanitarie assistenziali era stata esaminata dalla Cassazione solo dopo la notificazione del ricorso. L’estinzione ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, limitato alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità. I motivi di merito non sono stati decisi.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    Non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022, dal momento che tale esito postula la prova dell’effettivo perfezionamento della definizione, la quale a sua volta implica la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute.

    L’estinzione del giudizio fondata sulla definizione agevolata presuppone la prova del suo effettivo perfezionamento, che richiede il pagamento della prima o unica rata.

  • art. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025, convertito in L. n. 108/2025

    Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che … l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

    Ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento richiede il pagamento della prima o unica rata e la presentazione della dichiarazione di adesione, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto e della prova del pagamento.

  • art. 390 c.p.c.

    Tuttavia, deve ritenersi che l’atto in questione, comunicato alle parti costituite (l’art. 390, secondo comma, c.p.c., come sostituito dall’art. 3, comma 28, lett. m, del d.lgs. n. 149 del 2010, è applicabile anche al presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 6, dello stesso d.lgs.), valga comunque quale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., tenuto conto del suo tenore testuale e considerato che, per produrre i propri effetti, la rinuncia non richiede l’accettazione della controparte.

    Un atto comunicato alle parti costituite può valere come rinuncia al ricorso quando il suo contenuto esprime tale volontà; la rinuncia produce effetto senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    In mancanza di accettazione, occorre provvedere sulle spese, la cui regolamentazione è soggetta al potere attribuito a questa Corte dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., esercitabile con il solo limite di non far gravare sulla parte resistente il costo dell’attività processuale svolta.

    In caso di rinuncia non accettata, la Corte regola le spese secondo il potere previsto dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., senza poter addossare alla parte resistente il costo dell’attività processuale svolta.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    In mancanza di accettazione, occorre provvedere sulle spese, la cui regolamentazione è soggetta al potere attribuito a questa Corte dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., esercitabile con il solo limite di non far gravare sulla parte resistente il costo dell’attività processuale svolta (cfr. Cass. n. 30148 del 2025, al punto 2.1 del “considerato in diritto”, ove si puntualizza che l’indicato potere si sottrae alla necessità di osservare come regola i principi emergenti dalle disposizioni sulle spese processuali dagli artt. 91 e 92 c.p.c., basate sulla regola-cardine della soccombenza e sulle sue possibili deroghe).

    Nella regolazione delle spese conseguente alla rinuncia, il potere della Corte ex art. 391, secondo comma, c.p.c. non è vincolato come regola ai criteri ordinari di soccombenza degli artt. 91 e 92 c.p.c., fermo il limite di non gravare la controparte del costo dell’attività processuale svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso.

    L’ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto, poiché la disposizione riguarda soltanto il rigetto integrale o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata richiede la prova del pagamento della prima o unica rata, oltre alla documentazione prescritta; la sola dichiarazione di adesione non dimostra l’effettivo perfezionamento della definizione.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione può risultare da un atto comunicato alle parti costituite il cui contenuto esprima chiaramente la volontà di rinunciare; non è necessaria l’accettazione della controparte.
  • In caso di rinuncia non accettata, la Corte provvede sulle spese nell’esercizio del potere previsto dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., potendo discostarsi come regola dai criteri ordinari di soccombenza, ma senza addossare alla parte resistente il costo dell’attività processuale svolta.
  • La dichiarazione di estinzione del giudizio non comporta l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto integrale, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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