Cassazione Civile, Ordinanza n. 26308/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società di carpenteria ha opposto una cartella esattoriale notificata nel gennaio 2010, per complessivi euro 537.098,80, relativa a contributi previdenziali non versati da luglio 2005 a febbraio 2008, oltre somme aggiuntive. La pretesa si fondava su un verbale ispettivo del 13 giugno 2008, secondo cui gli appalti di saldatura, assemblaggio e carpenteria metallica affidati a un’altra società non erano genuini e dissimulavano somministrazione illecita di manodopera, con imputazione alla committente dei rapporti di lavoro formalmente instaurati dall’appaltatrice. Il Tribunale di Vicenza aveva accolto l’opposizione soltanto quanto a euro 144.553,00 di somme aggiuntive, confermando il resto della cartella; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 482/2020 depositata il 18 gennaio 2021, aveva respinto l’appello della società e accolto quello dell’ente previdenziale sulle somme aggiuntive, condannando la società alle spese di entrambi i gradi. In cassazione la società ha proposto sei motivi. Primo: ha denunciato violazione delle regole sull’onere e sulla valutazione delle prove e dei criteri dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, contestando che la non genuinità dell’appalto fosse stata ritenuta sulla base del verbale ispettivo, di dichiarazioni rese agli ispettori e della promiscuità dei lavoratori, senza adeguata prova giudiziale delle modalità organizzative. Secondo: ha lamentato l’omessa o erronea considerazione di una sentenza penale che, secondo la ricorrente, riguardava anche l’appalto in causa e aveva assolto i legali rappresentanti perché il fatto non sussisteva. Terzo: ha sostenuto che la promiscuità dei lavoratori, l’inserimento nel ciclo produttivo e la proprietà dei mezzi non bastassero a escludere la genuinità dell’appalto, che andava valutata in base all’autonomia organizzativa e direttiva dell’appaltatore, e ha contestato la mancanza di prova di uno specifico potere direttivo e disciplinare della committente. Quarto: ha dedotto che i contributi non potessero essere richiesti alla committente senza una previa pronuncia costitutiva dei rapporti di lavoro in capo a essa. Quinto: ha contestato la valutazione dei documenti sui versamenti contributivi effettuati dall’appaltatrice e la mancata considerazione dell’inottemperanza dell’ente all’ordine di esibizione impartito dal Tribunale. Sesto: ha sostenuto che la cartella non potesse essere emessa mentre erano pendenti contestazioni amministrative e giudiziali dell’accertamento ispettivo.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione dell’INPS di inammissibilità per giudicato esterno: la sentenza invocata non risultava attestata come passata in giudicato e, comunque, era stata pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico diverso; il giudicato richiede la coincidenza soggettiva e oggettiva delle domande. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove; la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. non era pertinente, non essendo stato invertito l’onere probatorio, e le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. contestavano la scelta e il peso attribuito alle prove. La censura relativa all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 era inoltre priva di specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: ricorreva una doppia conforme e la censura di omesso esame di fatti decisivi era preclusa dall’art. 348-ter c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché sollecitava un riesame del fatto, e in parte infondato. La Corte ha ribadito che la genuinità dell’appalto richiede che l’appaltatore conservi l’esercizio del potere direttivo e organizzativo sui lavoratori e assuma il rischio d’impresa. In un appalto endoaziendale, la messa a disposizione della manodopera, con permanenza in capo all’appaltatore dei soli compiti amministrativi e senza reale organizzazione diretta a un risultato produttivo autonomo né assunzione del rischio, integra interposizione illecita. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che la committente esercitava un penetrante potere organizzativo e di controllo sui lavoratori e che non emergeva un ruolo direttivo o organizzativo effettivo dell’appaltatrice. Il quarto motivo è stato rigettato: l’ente previdenziale può agire contro l’effettivo utilizzatore per accertare i presupposti dell’obbligazione contributiva, anche senza una previa azione del lavoratore volta alla costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore; il giudice può accertare incidentalmente la natura fittizia dell’interposizione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: i documenti sui versamenti erano stati valutati e ritenuti inidonei a dimostrare il fatto estintivo, anche perché non consentivano di riferire i pagamenti al personale e alle ore di lavoro considerate; non era inoltre censurabile in cassazione la mancata valorizzazione dell’inottemperanza all’ordine di esibizione, trattandosi di elemento valutabile discrezionalmente quale argomento di prova. Il sesto motivo è stato rigettato: la pendenza di ricorsi amministrativi o giudiziari contro l’accertamento non impedisce all’ente previdenziale di far valere la propria pretesa e il giudice dell’opposizione deve esaminarne la fondatezza nel merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La società è stata condannata a pagare all’INPS le spese di legittimità, liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Nulla è stato disposto sulle spese in favore del Ministero, estraneo alla controversia nel merito e destinatario della notifica a fini di integrità del contraddittorio. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice ripartisce l’onere probatorio tra le parti in modo difforme dalle regole legali, non quando la parte contesta la valutazione delle prove.
per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre
La violazione dell’art. 115 c.p.c. riguarda l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti e non ammesse nell’ambito dei poteri officiosi; non ricorre per il solo fatto che il giudice preferisca alcune prove ad altre.
la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte
La scelta e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione, salvo i limiti propri delle censure consentite.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Il primo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto (genuino) dalla somministrazione di lavoro richiamando i due principali elementi che, in base all’art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa.
L’appalto è genuino quando l’appaltatore conserva il potere direttivo e organizzativo sui lavoratori impiegati e assume il rischio d’impresa; la mancanza di tali elementi può rivelare una somministrazione di lavoro.
Il primo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto (genuino) dalla somministrazione di lavoro richiamando i due principali elementi che, in base all’art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa.
Ai fini della distinzione tra appalto genuino e somministrazione, l’appaltatore deve mantenere l’organizzazione e la direzione del lavoro e assumere il rischio d’impresa.
versandosi in un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” (sia la pronuncia di primo grado che quella di secondo grado, difatti, hanno reputato non genuino l’appalto intercorso tra le due società), ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio, non è ammissibile la censura avente ad oggetto l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti.
In presenza di doppia conforme, nel regime applicabile al caso, non è ammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti.
in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui legittimato a far valere l’illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali assicurativi di agire nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest’ultimo
La legittimazione attribuita al lavoratore per far valere l’irregolarità della somministrazione non impedisce all’ente previdenziale di agire contro l’effettivo utilizzatore per accertare l’obbligo contributivo.
integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito
L’inosservanza dell’ordine di esibizione può essere apprezzata dal giudice come argomento di prova, ma la mancata attribuzione di rilievo a tale condotta non è censurabile in cassazione.
art. 116, secondo comma, c.p.c.
integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito
Il giudice può desumere argomenti di prova dall’inosservanza dell’ordine di esibizione; tale valutazione è discrezionale e non è sindacabile in cassazione.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto ed effettivo a ottenere un provvedimento giudiziale sull’impugnazione dell’accertamento
L’opposizione alla cartella richiede l’esame nel merito della pretesa contributiva; la pendenza di un’impugnazione dell’accertamento non determina, di per sé, un interesse concreto a ottenere una pronuncia sulla cartella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
L’ulteriore contributo, quando dovuto, è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La violazione dell’onere della prova è configurabile quando il giudice lo attribuisce alla parte diversa da quella onerata secondo le regole legali; non coincide con l’erronea, secondo una parte, valutazione delle prove.
- La scelta delle fonti di prova e la valutazione della loro attendibilità e forza dimostrativa appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura perché il giudice attribuisce maggiore efficacia persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; occorre che abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e non acquisite nell’esercizio di poteri officiosi.
- La genuinità dell’appalto richiede che l’appaltatore eserciti effettivamente il potere direttivo e organizzativo sui lavoratori impiegati e assuma il rischio d’impresa. Se l’appaltatore si limita alla gestione amministrativa dei rapporti, mentre l’utilizzatore organizza e dirige concretamente il lavoro senza un risultato produttivo autonomo dell’appaltatore, ricorre interposizione illecita di manodopera.
- Negli appalti endoaziendali l’inserimento dell’attività nel ciclo produttivo del committente non rende di per sé genuino o illecito l’appalto: è decisivo l’accertamento concreto dell’autonomia organizzativa e direttiva dell’appaltatore e dell’assunzione del rischio d’impresa.
- L’ente previdenziale può agire contro l’effettivo utilizzatore della manodopera per accertare i presupposti dell’obbligazione contributiva, senza che sia necessaria una previa domanda del lavoratore diretta alla costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore; l’interposizione può essere accertata incidentalmente.
- La contestazione dei versamenti contributivi come fatto impeditivo o estintivo richiede che la parte alleghi e provi in modo idoneo che i pagamenti si riferiscono ai lavoratori e alle prestazioni cui si riferisce la pretesa contributiva.
- L’inosservanza dell’ordine di esibizione può essere valutata dal giudice di merito quale argomento di prova, ma la mancata attribuzione di tale rilievo non è, di per sé, censurabile in cassazione.
- La pendenza di ricorsi amministrativi o giudiziari contro l’accertamento contributivo non impedisce all’ente previdenziale di far valere la pretesa; il giudice dell’opposizione alla cartella deve esaminare la fondatezza della domanda contributiva nel merito.
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