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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26350/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, assunto il 18 aprile 1988, aveva chiesto il riconoscimento dell’inquadramento nel livello 2, fascia C, come analista programmatore dal terzo mese successivo all’assunzione e nel livello 1, fascia D, dal settembre 1991; aveva inoltre domandato la qualifica di quadro dal 1991 o, in subordine, dal luglio 1993, nonché l’inquadramento nella quarta area professionale dal 19 dicembre 1994, con pagamento delle differenze retributive e dell’indennità per mansioni informatiche. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1961/2014, aveva rigettato le domande; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 687/2018, aveva rigettato l’appello. In seguito all’accoglimento del precedente ricorso per cassazione e al rinvio disposto da Cass. n. 680/2023, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 612/2025, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l’indennità per mansioni informatiche limitatamente ai crediti non prescritti, individuati in base alla prescrizione quinquennale e al giudicato interno, e aveva respinto le pretese di superiore inquadramento. Il lavoratore ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 394 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avesse rispettato i principi della decisione rescindente e avesse sostituito il criterio legale con parametri discrezionali. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 190/1985 e degli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c., sostenendo che il riconoscimento della qualifica di quadro fosse stato subordinato a requisiti non previsti dalla legge e che il giudice avesse indebitamente fatto riferimento alle fonti collettive del 1993 e del 1994. Ha inoltre contestato la valutazione delle mansioni e delle prove, dedotto che alcune circostanze sarebbero state pacifiche o coperte da giudicato interno e censurato la lettura delle declaratorie collettive. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’integrale compensazione delle spese disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice di rinvio si era conformato alla decisione rescindente, applicando per il periodo anteriore alla disciplina collettiva il criterio legale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 190/1985 e verificando se le funzioni svolte personalmente dal lavoratore fossero continuative e di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa. La Corte d’appello aveva legittimamente distinto la rilevanza del settore informatico nel suo complesso dalla rilevanza del contributo individuale e aveva ritenuto non provata quest’ultima. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato, con rilevanti profili d’inammissibilità: le censure relative alla prescrizione non erano pertinenti, perché il rigetto della domanda di qualifica era fondato sulla mancanza di prova delle mansioni superiori; alcune contestazioni erano formulate in modo non specifico o miravano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; il dedotto giudicato interno non era configurabile alla luce del rigetto integrale della domanda da parte del Tribunale. La Corte territoriale poteva inoltre valutare la pretesa secondo le fonti collettive sopravvenute applicabili al rapporto ancora in corso, e il ricorrente non aveva adeguatamente censurato l’interpretazione delle declaratorie né la conclusione che non possedesse la qualifica di primo segretario richiesta dall’accordo aziendale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava specificamente la motivazione basata sulla reciproca soccombenza, posta dalla Corte d’appello a fondamento della compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    La sentenza resa in sede di rinvio si è senz’altro uniformata ai principi di diritto espressi da questa Corte nell’ordinanza rescindente, ed a quanto statuito in essa.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto e alle statuizioni della decisione rescindente; nella fattispecie la Corte ha ritenuto rispettato tale vincolo.

  • art. 2909 c.c.

    Ma si tratta di altro punto di censura inammissibile perché, alcun giudicato interno sarebbe ovviamente sostenibile sul punto specifico perché è lo stesso ricorrente a riferire (all’inizio di pag. 6 del ricorso in esame) che il Tribunale di Catania con la sentenza n. 1961/2014 aveva integralmente rigettato il suo ricorso (come in effetti è).

    La Corte esclude che si sia formato un giudicato interno sul punto dedotto quando la domanda era stata integralmente rigettata in primo grado.

  • art. 2, comma 1, legge n. 190/1985

    Come emerge chiaramente dai passaggi motivazionali sopra sintetizzati, la Corte territoriale, non solo non ha affermato la necessità che il lavoratore dovesse assumere “responsabilità assimilabili a quelle dirigenziali”, ma per tutto il periodo lavorativo anteriore all’introduzione a livello aziendale di una disciplina dei quadri, in perfetta conformità ai principi di diritto enunciati da questa Corte nella decisione rescindente, ha correttamente valutato se le attività svolte in prima persona dal lavoratore (e non dal settore dei servizi informatici nel suo complesso in cui quello era inserito) fossero o meno funzioni, non solo svolte con continuità, ma “di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”, e quindi direttamente sussumibili nella previsione legale di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 190/1985.

    In mancanza, per il periodo rilevante, di requisiti collettivi applicabili, l’appartenenza alla categoria dei quadri va verificata in base alla legge, accertando che le funzioni personalmente svolte dal lavoratore siano continuative e di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa; la rilevanza generale del settore in cui il lavoratore opera non è di per sé sufficiente.

  • art. 2, comma 2, legge n. 190/1985

    La Corte del rinvio, invece, dopo aver trascritto, tra l’altro, due specifiche declaratorie dell’Accordo collettivo aziendale del luglio 1993, riferite alle figure di “quadro” e “quadro super” in entrambi i casi per chi sia “primo segretario” in possesso di determinate qualifiche, in fatto ha ritenuto pacifico che il ricorrente non sia mai stato in possesso della qualifica di “primo segretario” (v. in extenso il § 2.4.). E ciò alla luce di una corretta e, comunque, non adeguatamente censurata, interpretazione della contrattazione collettiva.

    I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri possono essere specificati dalla contrattazione collettiva; quando una disciplina collettiva applicabile stabilisce requisiti per il riconoscimento della categoria, la domanda va valutata anche alla luce di tali requisiti.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel denunciare esclusivamente la violazione dell’art. 91 c.p.c., il ricorrente neppure considera, e quindi, non censura, il punto specifico della motivazione in cui la Corte – dopo aver motivato l’accoglimento della domanda relativa “al pagamento della indennità di mansione informatica” – ha ritenuto, “ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio di rinvio”.

    La censura sulla statuizione delle spese deve confrontarsi con la specifica ragione posta dal giudice a fondamento della decisione; la mera deduzione della violazione dell’art. 91 c.p.c. non è sufficiente se non viene contestata la motivazione relativa alla reciproca soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Ergo, per aggredire ammissibilmente in questa sede di legittimità tale statuizione, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre perché nella specie non ricorressero gli estremi di una “soccombenza reciproca” ex art. 92, comma secondo, c.p.c. in base all’esito complessivo del giudizio.

    Per contestare in cassazione la compensazione delle spese fondata sulla reciproca soccombenza occorre censurare specificamente, in rapporto all’esito complessivo del giudizio, la sussistenza dei presupposti indicati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la legge istituisce la categoria dei quadri e la contrattazione collettiva non abbia ancora individuato i relativi requisiti specifici, l’inquadramento va valutato direttamente alla luce del requisito legale delle funzioni continuative di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
  • La verifica del requisito legale per l’inquadramento come quadro deve riguardare le funzioni svolte personalmente dal lavoratore: la rilevanza del settore aziendale nel suo complesso non dimostra, da sola, la rilevanza del contributo individuale.
  • Quando, durante un rapporto di lavoro ancora in corso, sopravvengono disposizioni collettive applicabili che disciplinano la categoria rivendicata, il giudice può valutare la pretesa anche secondo tali disposizioni per i periodi cui esse si riferiscono; il giudice di rinvio non è vincolato a esaminare l’intero rapporto esclusivamente in base alla disciplina legale precedente.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con l’effettiva motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile o infondata la doglianza che attribuisca al giudice un criterio decisorio diverso da quello realmente utilizzato o chieda una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Non è configurabile un giudicato interno favorevole su un punto della domanda quando la decisione di primo grado abbia integralmente rigettato il ricorso.
  • Per contestare in cassazione la compensazione delle spese motivata con la reciproca soccombenza, il ricorrente deve censurare specificamente la sussistenza di tale presupposto alla luce dell’esito complessivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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