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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L’assicurato percepiva dal 1° maggio 2011 una pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e aveva chiesto, con domanda amministrativa del 22 marzo 2012, la ricostituzione del trattamento includendo i contributi accreditati presso la Gestione commercianti dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 2001, anteriori alla decorrenza della pensione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12221 del 2014, aveva accolto la domanda e condannato l’INPS al pagamento delle differenze dalla domanda amministrativa. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1154/2021, depositata il 19 marzo 2021, aveva rigettato l’appello dell’INPS, ritenendo che la domanda amministrativa esprimesse chiaramente la volontà di valorizzare la contribuzione e che la diversa qualificazione formale come supplemento non fosse decisiva. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 233 del 1990 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968: sosteneva che la contribuzione della Gestione commercianti non potesse essere inclusa, mediante ricostituzione, nella base di calcolo di una pensione già liquidata dal FPLD. Il pensionato ha resistito, eccependo tardività del ricorso, difetto di specificità e autosufficienza e carenza d’interesse, e chiedendo il rigetto. La Cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso notificato il 20 settembre 2021, poiché il termine semestrale scadeva domenica 19 settembre ed era prorogato al primo giorno non festivo; ha escluso il difetto di specificità e la carenza d’interesse, precisando che il pagamento spontaneo in esecuzione della sentenza non comporta acquiescenza e non elimina l’interesse all’impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo dell’INPS. Ha interpretato l’art. 16 della legge n. 233 del 1990 come meccanismo di cumulo interno unidirezionale, applicabile quando la pensione è liquidata da una gestione speciale dei lavoratori autonomi, che può utilizzare anche periodi assicurativi del FPLD; la norma non consente l’operazione inversa per una pensione già liquidata dal FPLD. La ricostituzione può rideterminare il trattamento sulla base di elementi riferibili, secondo la disciplina applicabile, al medesimo rapporto pensionistico, ma non trasferisce né cumula contribuzioni accreditate presso gestioni diverse in assenza di una specifica previsione normativa. La contribuzione anteriore al pensionamento non può inoltre fondare un supplemento, che presuppone versamenti successivi; la sua valorizzazione richiede l’eventuale applicazione dello specifico istituto di raccordo previsto dalla legge, ricorrendone i presupposti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rigettato l’originaria domanda dell’assicurato. Ha compensato integralmente tra le parti le spese dell’intero processo, in ragione del consolidamento soltanto recente dell’orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 della legge n. 233 del 1990

    La disposizione configura un meccanismo di cumulo interno strutturalmente unidirezionale. Il suo presupposto testuale è che la pensione sia liquidata «in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi»; soltanto in tale ipotesi la gestione speciale, quale gestione liquidatrice, utilizza anche i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    Il cumulo previsto dall’art. 16 opera quando la pensione è liquidata da una gestione speciale dei lavoratori autonomi, che può includere i periodi accreditati nel FPLD. La disposizione non autorizza il cumulo inverso per una pensione già liquidata dal FPLD.

  • art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968

    In tal senso Cass. n. 27555 del 2016, nel distinguere la ricongiunzione dalla riliquidazione prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968, ha chiarito che quest’ultima presuppone contributi riferibili all’assicurazione nella quale la pensione è stata liquidata e non realizza, di per sé, il raccordo con una diversa gestione.

    La riliquidazione disciplinata dalla norma presuppone contributi riferibili all’assicurazione che ha liquidato la pensione e non consente, da sola, di raccordare il trattamento con una diversa gestione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo semestrale, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 19 marzo 2021, scadeva il 19 settembre 2021, domenica, per cui la scadenza era prorogata, di diritto, al primo giorno seguente non festivo, lunedì 20 settembre 2021, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.

    Il termine semestrale per impugnare, se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    Il termine lungo semestrale, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 19 marzo 2021, scadeva il 19 settembre 2021, domenica, per cui la scadenza era prorogata, di diritto, al primo giorno seguente non festivo, lunedì 20 settembre 2021, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.

    La scadenza di un termine processuale che cade in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda proposta dall’assicurato.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Il cumulo interno previsto dall’art. 16 della legge n. 233 del 1990 presuppone che la pensione sia liquidata da una gestione speciale dei lavoratori autonomi; non consente di includere, nella pensione già liquidata dal FPLD, contribuzione accreditata presso una gestione speciale.
  • La ricostituzione della pensione ridetermina il trattamento sulla base di elementi riferibili al medesimo rapporto pensionistico secondo la disciplina applicabile; in assenza di una specifica previsione normativa, non trasferisce né cumula contribuzioni accreditate presso gestioni diverse.
  • La riliquidazione prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968 presuppone contributi riferibili all’assicurazione che ha liquidato la pensione e non sostituisce lo specifico istituto di raccordo eventualmente previsto per valorizzare la contribuzione di un’altra gestione.
  • Il supplemento presuppone contribuzione successiva al pensionamento; la contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione non può essere valorizzata come supplemento.
  • Il pagamento spontaneo eseguito in attuazione della sentenza impugnata non comporta acquiescenza e non fa venir meno l’interesse all’impugnazione se la parte continua a contestare il fondamento giuridico della prestazione; l’eventuale pagamento rileva per le conseguenze restitutorie.
  • Se il termine semestrale d’impugnazione scade in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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