Cassazione Civile, Ordinanza n. 26349/2026 del 06/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore era stato assunto dalla società calcistica, con contratto economico di prestazione sportiva sottoscritto il 5 luglio 2019 e con termine al 30 giugno 2022, come direttore sportivo ai sensi della L. 91/1981, con retribuzione fissa di € 1.200.000,00 netti per ciascuna stagione sportiva. Dopo una contestazione disciplinare recapitata il 22 giugno 2020, la società lo aveva licenziato per giusta causa il 3 luglio 2020. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1411/2021, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2598/2023, aveva riformato tale decisione e respinto il ricorso del lavoratore. La Cassazione, con ordinanza n. 14961/2025, aveva accolto il primo motivo del precedente ricorso, cassato la sentenza e disposto il rinvio per un nuovo accertamento della categoria professionale del lavoratore e una valutazione degli addebiti alla luce del ruolo effettivo, dell’ambiente sportivo e del contesto complessivo. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3387/2025 depositata il 23 ottobre 2025, aveva nuovamente respinto il ricorso originario e condannato il lavoratore alle spese. Aveva ritenuto provate alcune condotte, tra cui la lontananza durante il lockdown, la partecipazione marginale alle riunioni e le dichiarazioni pubbliche del 5 giugno 2020, giudicandole da sole non sufficientemente gravi per il licenziamento. Aveva però valutato anche il messaggio dell’11 giugno 2020 inviato al presidente della società, nel quale il lavoratore lo definiva «piccolo uomo» e «vile», alludeva al fatto che altri avessero «rubato i soldi» e dichiarava che, dopo quanto accaduto, non avrebbe più potuto essere d’aiuto. Considerato il ruolo di particolare rilievo e prestigio del direttore sportivo e le sue funzioni nelle trattative e nella contrattualizzazione di operazioni di valore economico significativo, la Corte territoriale aveva ritenuto definitivamente compromesso il rapporto fiduciario. Con il primo e il secondo motivo del presente ricorso il lavoratore ha denunciato inosservanza dei vincoli del giudizio di rinvio e motivazione apparente o meramente per relationem, lamentando che non fossero stati considerati il contesto sportivo e l’intero quadro fattuale. Con il terzo motivo ha dedotto l’erronea sussunzione dei fatti nella nozione di giusta causa, contestando la valutazione di tre condotte su nove. Con il quarto ha invocato le cause di giustificazione o non punibilità richiamate dall’art. 599 c.p. e dall’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016. Con il quinto ha denunciato travisamento della prova, omesso esame di fatti decisivi e motivazione perplessa, richiamando anche messaggi intercorsi con il presidente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di motivazione apparente e di violazione dell’art. 384 c.p.c.: la Corte di rinvio aveva operato richiami puntuali e verificabili alla sentenza precedente, ne aveva trascritto i passaggi rilevanti e aveva svolto una propria valutazione autonoma. Aveva inoltre rispettato il mandato rescindente, accertando che il lavoratore era direttore sportivo, non dirigente, e apprezzando i fatti nel contesto delle mansioni, dell’ambiente sportivo e dell’intero rapporto. La censura di violazione di legge contenuta nel primo motivo è stata dichiarata in parte inammissibile, perché sollecitava una rilettura delle risultanze processuali. Il terzo motivo è stato dichiarato interamente inammissibile, poiché fondato su una ricostruzione fattuale alternativa e su elementi ulteriori rispetto a quelli valutati dal giudice di rinvio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché le questioni relative alle cause di giustificazione invocate erano nuove: non risultava che fossero state sottoposte al giudice di merito nei termini dedotti in cassazione. La Corte ha osservato, in via di completezza, che la loro applicazione avrebbe comunque richiesto accertamenti fattuali sui presupposti della provocazione e sulla successione temporale dei fatti. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la commistione di censure eterogenee, per la riproposizione di una questione nuova e per la richiesta di una diversa lettura delle prove. Il ricorrente è stato condannato a pagare alla società € 200,00 per esborsi e € 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché all’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Invero, la Corte territoriale non solo ha testualmente trascritto nella propria sentenza (al § 8.) la parte della decisione rescindente di questa Corte espressiva dei principi di diritto cui il giudice di rinvio doveva uniformarsi, ma si è attenuta ad essi e comunque a quant’altro statuito in essa, in perfetta aderenza all’art. 384, comma secondo, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve rispettare i principi di diritto e le statuizioni della decisione rescindente; nel caso concreto, tale conformità è stata ravvisata nella nuova identificazione della categoria professionale e nella valutazione degli addebiti secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
Il motivo è privo di fondamento con taluni profili d’inammissibilità per la parte in cui vi si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c.
La Corte non enuncia una regola interpretativa autonoma dell’art. 1362 c.c.; esclude che la disposizione sia stata violata dalla sentenza di rinvio, che aveva dato seguito ai principi della decisione rescindente. La censura è inoltre inammissibile nella parte in cui tende a ottenere una diversa lettura dei fatti.
E si confronti quindi con il licenziamento intimato al ricorrente per giusta causa – in quanto recesso ante tempus dal contratto a termine – valutando i tre residui addebiti all’interno del particolare ambiente sportivo in cui la prestazione è stata espletata e tenendo conto dell’intero contesto in cui si sono svolti i fatti addebitati al lavoratore, come si richiede per la giusta causa ex art. 2119 c.c.
La giusta causa di recesso da un contratto di lavoro a termine va valutata considerando gli addebiti nel contesto concreto, il ruolo e le mansioni del lavoratore e il grado di affidamento richiesto. Nel caso, la Corte ha ritenuto che il messaggio rivolto al presidente, insieme alle altre condotte, avesse definitivamente compromesso il rapporto fiduciario.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “(ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.): violazione dell’art. 2119 c.c. edell’art. 2106 c.c. – sussunzione nella giusta causa di tre, dinove, condotte contestate nella ipotesi di giusta causa”.
La sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma dell’art. 2106 c.c. né decide nel merito la censura fondata su tale disposizione: il motivo è dichiarato inammissibile perché richiede una rivisitazione in fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invero, la Corte territoriale non solo ha testualmente trascritto nella propria sentenza (al § 8.) la parte della decisione rescindente di questa Corte espressiva dei principi di diritto cui il giudice di rinvio doveva uniformarsi, ma si è attenuta ad essi e comunque a quant’altro statuito in essa, in perfetta aderenza all’art. 384, comma secondo, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione gli accertamenti fattuali; nel caso, la censura è stata ritenuta infondata quanto al rispetto del vincolo di rinvio e, per la parte volta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Pertanto, questa censura può essere esaminata congiuntamente al secondo motivo di ricorso, nel quale pure è denunciato un vizio motivazionale ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., e tale esame deve svolgersi con priorità, perché in teoria il riscontro positivo di tali errores in procedendo potrebbe di per sé portare all’annullamento dell’impugnata sentenza.
Le censure di anomalia motivazionale prospettate come errores in procedendo sono esaminate prioritariamente, ma richiedono che ricorra un vizio motivazionale rilevante. Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza espone un percorso argomentativo autonomo e verificabile, anche mediante richiami puntuali a passaggi trascritti della decisione precedente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per questa Corte, infine, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intenda precisamente rimettere in discussione.
Il vizio di cui al n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, non l’omessa valutazione di argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori in quanto tali. Non è inoltre ammissibile sovrapporre, senza distinta e specifica trattazione, censure di violazione di legge e di vizio motivazionale riferite alla medesima questione.
Pertanto, la stessa motivazione non è certamente apparente, nel senso che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e il percorso seguito dal giudice. Richiami per relationem non generici, puntuali e verificabili, accompagnati da un’autonoma valutazione, non integrano tale vizio.
Pertanto, la stessa motivazione non è certamente apparente, nel senso che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
In collegamento con l’obbligo di motivazione della sentenza, il rinvio a una precedente decisione non è insufficiente quando è circoscritto, verificabile e accompagnato da argomentazioni autonome che rendano comprensibile il ragionamento decisorio.
E le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico Corte Suprema di esaminare il merito della suddetta questione.
Nel giudizio di rinvio le parti devono mantenersi entro i limiti processuali propri di tale fase. Una questione nuova proposta in cassazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averla sottoposta al giudice di merito e non indica dove ciò sia avvenuto.
Qui, pertanto, è disciplinata una specifica causa di non punibilità, e non una semplice circostanza attenuante (comune in teoria a tutti i reati), come per l’ipotesi prevista dall’art. 62 n. 2) c.p., specificandosi inoltre che la condotta diffamatoria deve essere “subito dopo” la provocazione, vale a dire il “fatto ingiusto altrui”.
La disposizione prevede, per la diffamazione, una specifica causa di non punibilità quando il fatto sia commesso nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. La Corte non l’ha applicata al caso, perché la questione era nuova e non risultava sottoposta al giudice di rinvio.
art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Quanto, poi, all’art. 4 del già cit. d.lgs. n. 7/2016, cui pure si riferisce il ricorrente, esso, sotto la rubrica “Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie”, al comma 1 prevede che: “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile … : a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”, e al comma 3 stabilisce che: “Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
La disposizione assoggetta a sanzione pecuniaria civile l’offesa all’onore o al decoro e ne esclude la sanzionabilità, nelle condizioni indicate, se commessa nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo. Nel giudizio, la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché nuova.
Il ricorrente, infatti, segnatamente alle pagg. 21-25 del ricorso, propone una propria rilettura delle risultanze processuali, sulla scorta in particolare di quanto dedotto nel ricorso in riassunzione.
La disposizione non è citata né interpretata nel provvedimento; non è inclusa tra le norme fondanti della decisione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel valutare la giusta causa di licenziamento, anche quando il recesso anticipa la scadenza di un contratto a termine, occorre apprezzare la condotta nel contesto complessivo dei fatti e in rapporto alla natura e qualità del rapporto, alla posizione del lavoratore nell’organizzazione e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni.
- La gravità disciplinare di una condotta può risultare dall’effetto che essa produce sul rapporto fiduciario, valutato alla luce delle responsabilità effettive del lavoratore e del contenuto delle mansioni; una condotta insufficiente, considerata isolatamente, può assumere rilievo nel quadro complessivo insieme ad altri addebiti.
- La sentenza di rinvio non è affetta da motivazione apparente per il solo fatto che richiami la decisione cassata, se il richiamo è puntuale e verificabile, riguarda passaggi identificati e trascritti e il giudice svolge anche una propria valutazione critica e autonoma.
- Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto e alle statuizioni della decisione rescindente, svolgendo gli accertamenti specificamente demandati e mantenendosi entro i limiti del giudizio di rinvio.
- Una questione non trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che sia rilevabile d’ufficio; il ricorrente deve indicare di averla dedotta davanti al giudice di merito e precisare dove e in quale atto lo abbia fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve individuare un fatto storico decisivo, principale o secondario; non basta lamentare l’omessa considerazione di argomenti difensivi, di singoli elementi istruttori o di una diversa lettura del materiale probatorio.
- È inammissibile la sovrapposizione non chiaramente distinta di censure di violazione di legge, errores in procedendo e vizio motivazionale quando la stessa doglianza assume, contemporaneamente, come accertati e come da rimettere in discussione i medesimi elementi fattuali.
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