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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19825/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, dopo avere ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni per fruire del regime agevolato di cui alla L. 398/1991, in ragione della mancata esibizione di documentazione contabile, dell'assenza di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, della mancata produzione di libri sociali e rendiconti, nonché della contestata esistenza di prestazioni pubblicitarie fatturate come se fossero state rese. L'avviso era stato notificato anche al presidente e legale rappresentante dell'associazione nel periodo considerato, ritenuto responsabile personalmente e solidalmente per i debiti fiscali dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. e della disciplina sulle sanzioni tributarie. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di essere totalmente estraneo alla gestione effettiva dell'associazione e di non avere mai concluso i contratti contestati, né compiuto operazioni bancarie o presentato le dichiarazioni per conto dell'ente; a supporto aveva richiamato gli esiti di accertamenti e di un procedimento penale, dai quali emergeva che le firme sui contratti erano apocrife e che egli era stato archiviato. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente, annullando l'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 del d.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta sussiste per i debiti fiscali dell'ente in ragione della carica rivestita e che la CTR avrebbe erroneamente escluso tale responsabilità, valorizzando una pretesa estraneità del contribuente agli atti negoziali anziché esaminare correttamente la sua qualità di rappresentante e gestore dell'associazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR si fosse correttamente conformata ai principi consolidati in tema di responsabilità ex art. 38 c.c. delle persone che agiscono in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, avendo accertato in fatto, sulla base di prove tratte dal procedimento penale e liberamente valutate, che il contribuente aveva superato la presunzione di responsabilità dimostrando la propria estraneità alla gestione dell'ente e all'attività contestata. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze dell'Ufficio nella parte in cui miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 51 del DPR 633/1972

    Norma richiamata come base dell'invito alla produzione di documentazione contabile nell'attività di accertamento IVA.

  • art. 32 del DPR 600/1973

    Norma richiamata come base dell'invito alla produzione di documentazione contabile nell'attività di accertamento delle imposte sui redditi.

  • L. 398/1991

    Regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, escluso dall'Ufficio per difetto delle condizioni contabili e sostanziali richieste.

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta richiede, oltre alla carica formale, un'effettiva ingerenza nella gestione; può essere vinta dalla prova contraria dell'estraneità totale alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo considerato.

  • art. 2 del D.lgs. 472/1997

    Richiamato dall'Amministrazione per imputare al rappresentante la responsabilità personale e solidale per le sanzioni tributarie connesse ai fatti contestati.

  • art. 38 del codice civile

    Richiamato come fondamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di associazione non riconosciuta per i debiti fiscali dell'ente.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato per la denuncia all'autorità giudiziaria a seguito della contestazione di operazioni inesistenti.

  • art. 144 del D.P.R. 917/86

    Richiamato per la rideterminazione del reddito ai fini fiscali in altri periodi d'imposta, secondo il regime ordinario.

  • art. 109 del DPR 917/86

    Richiamato per i criteri ordinari di competenza, inerenza ed effettiva documentazione dei componenti di reddito.

  • art. 39, 1° comma

    Richiamato per la rideterminazione del reddito d'impresa a seguito del disconoscimento del regime agevolato.

  • art. 8 del D.lgs. 74/2000

    Richiamato quale fattispecie penale di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestata in relazione alle operazioni pubblicitarie ritenute fittizie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non deriva automaticamente dalla mera qualità formale di legale rappresentante, ma presuppone che il soggetto abbia effettivamente agito o gestito l'ente nel periodo in cui sono sorte le obbligazioni.
  • Per i debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta, il soggetto investito della carica può essere chiamato a rispondere solidalmente anche senza un vincolo negoziale, ma la responsabilità resta circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo della sua investitura.
  • L'onere di provare la qualità di rappresentante o gestore grava su chi invochi la responsabilità ex art. 38 c.c.; tuttavia il preteso obbligato può liberarsi dimostrando la propria estraneità alla partecipazione e alla gestione dell'ente nel periodo rilevante.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di elementi probatori specifici e razionalmente valutati, l'estraneità totale del rappresentante alla gestione dell'associazione, tale accertamento è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio o di rivalutazione del merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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