Cassazione Civile, Ordinanza n. 14001/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce da un’intimazione di pagamento per IRPEF, accessori e sanzioni, fondata su un precedente giudicato tributario relativo a un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008. La contribuente sosteneva che la precedente sentenza avesse limitato la sua responsabilità fiscale, quale ex socio accomandante di società cancellata dal registro delle imprese, nei limiti del valore della quota ricevuta in liquidazione, con conseguente illegittimità dell’intimazione. In cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 49 d.lgs. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché la nullità della sentenza d’appello, perché la CTR avrebbe erroneamente interpretato la statuizione definitiva della CTP e negato che essa si estendesse anche all’avviso di accertamento notificato alla contribuente in proprio ai fini IRPEF. Nelle more del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto dichiararsi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, invocando l’adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dalla legge n. 197/2022 e producendo la documentazione relativa alla domanda e ai pagamenti effettuati.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha ritenuto fondata l’istanza sopravvenuta di estinzione del giudizio. In applicazione della disciplina sulla definizione agevolata dei carichi e del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5889/2026, ha rilevato che l’estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. Dalla documentazione prodotta risultava l’adesione alla rottamazione dei carichi pendenti, l’ammissione al piano di pagamento e il versamento della prima rata e delle successive fino al 28/02/2026. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, escludendo invece la cessazione della materia del contendere perché il piano rateale non risultava ancora integralmente eseguito. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, in quanto tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per sostenere l’efficacia preclusiva del precedente giudicato nel processo tributario
invocato come norma sul giudicato formale della sentenza non impugnata
richiamato per sostenere l’efficacia vincolante del giudicato sostanziale
richiamato nel giudizio di merito dalla contribuente per sostenere la limitazione della responsabilità del socio accomandante ai limiti della quota ricevuta in liquidazione
citato dai giudici di merito per escludere l’applicabilità dell’art. 2324 c.c. ai debiti derivanti da imputazione per trasparenza dei redditi sociali
art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
disciplina della definizione agevolata dei carichi pendenti invocata per chiedere l’estinzione del giudizio
art. 1, comma 236, legge n. 197/2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
richiede, per l’estinzione, il perfezionamento della definizione agevolata e la prova documentale dei pagamenti
norma di interpretazione autentica richiamata dalle Sezioni Unite per chiarire il momento di perfezionamento della definizione ai fini dell’estinzione del giudizio
richiamato dalle Sezioni Unite insieme alla legge n. 197/2022 per la disciplina della definizione agevolata
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente in vista della camera di consiglio
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
utilizzato per porre le spese a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile perché la misura dell’ulteriore contributo unificato è eccezionale e riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo del contributo unificato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge dedotta dalla ricorrente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul motivo di nullità della sentenza dedotta dalla ricorrente
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata dei carichi pendenti comporta l’estinzione del giudizio solo quando sia dimostrato il perfezionamento della procedura e sia prodotta la documentazione dei pagamenti effettuati.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione, il pagamento della prima o unica rata è sufficiente a integrare il perfezionamento della definizione, secondo l’interpretazione autentica richiamata dalla Corte.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se la definizione agevolata è stata solo avviata ma non ancora integralmente eseguita secondo il piano rateale; in tal caso può essere dichiarata l’estinzione del processo, ma non l’estinzione del rapporto sostanziale in termini di completa chiusura della pretesa.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica al caso di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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