Cassazione Civile, Ordinanza n. 20442/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per l’annualità 2018 emesso da un Comune nei confronti di una struttura alberghiera. La società contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che: (i) l’avviso fosse carente di motivazione perché non indicava adeguatamente il maggior importo richiesto, le tariffe applicate e la delibera tariffaria; (ii) vi fosse una discrasia tra la superficie tassata e quella risultante dalla documentazione tecnica prodotta, con esclusione delle aree destinate ad attività termale e cucina, asseritamente produttive di rifiuti speciali auto-smaltiti; (iii) la denuncia di inizio e fine occupazione avrebbe dovuto comportare la riduzione della TARI per il periodo di non occupazione e di mancata produzione di rifiuti, anche in ragione della sequenza temporale degli atti e della dedotta emissione dell’avviso prima della scadenza del termine di pagamento; (iv) per gli esercizi alberghieri con licenza annuale, la chiusura invernale e il periodo di non utilizzo dovessero determinare l’applicazione della tariffa giornaliera o comunque una riduzione, non essendo corretto subordinare il beneficio alla sola assoluta inutilizzabilità della struttura. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla motivazione dell’avviso, osservando che l’atto era motivato per relationem mediante richiamo alle delibere tariffarie e ai dati identificativi della struttura, senza obbligo di allegazione delle delibere comunali, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e/o formulati su questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi. Ha poi ritenuto infondato il profilo relativo alla tariffa giornaliera e alle riduzioni per attività stagionale, ribadendo che, per gli esercizi con licenza annuale, non basta la chiusura per alcuni mesi, occorrendo la prova di una concreta e obiettiva inutilizzabilità della struttura. Ne è conseguita la conferma della legittimità dell’accertamento TARI e la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
richiamato quale parametro di legittimità e motivazione dell’avviso di accertamento tributario.
l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati necessari a comprendere le ragioni dell’atto; restano esclusi gli atti generali e regolamentari soggetti a pubblicità legale.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo.
art. 24 Cost.
evocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa in relazione alla motivazione dell’avviso.
richiamato in relazione ai limiti del giudizio tributario e alla censura di merito proposta in cassazione.
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
la superficie assoggettabile a TARI non comprende la parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché il produttore dimostri l’avvenuto trattamento a norma di legge.
richiamato tra le norme sulla disciplina della tassa rifiuti/TARSU-TARI e sulle denunce del contribuente.
richiamato in tema di disciplina della tassa e delle denunce rilevanti.
art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22/1997
richiamato dalla ricorrente in relazione alla gestione dei rifiuti e alle esclusioni tariffarie.
art. 49, commi 1 e 14, d.lgs. n. 22/1997
richiamato quale base normativa della pretesa di esclusione/riduzione tariffaria.
richiamato dalla ricorrente tra le norme sul sistema tariffario dei rifiuti.
il tributo non è dovuto solo per locali o aree che non possono produrre rifiuti per natura, uso stabile o obiettive condizioni di inutilizzabilità; la mera mancata utilizzazione soggettiva non basta.
richiamato in relazione al presupposto impositivo e all’utilizzo degli immobili.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso, con affermazione della non sindacabilità in cassazione del mero riesame del fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale, nei limiti oggi consentiti.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
impone specificità dei motivi e divieto di cumulare censure eterogenee in modo confuso.
richiamato per escludere che la perizia di parte costituisca documento decisivo idoneo a sovvertire la decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti economici del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei precedenti gradi di merito; se la questione non emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente dove e come l’abbia dedotta in precedenza, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e chiaramente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; è inammissibile la mescolanza di doglianze di violazione di legge, vizio motivazionale e rivalutazione del fatto.
- L’avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando consente di comprendere la pretesa fiscale anche mediante richiamo per relationem a delibere tariffarie o ad atti generali pubblicati; tali atti non devono essere necessariamente allegati all’avviso.
- Nel tributo sui rifiuti, l’esclusione o riduzione per aree non tassabili richiede la prova di una concreta e obiettiva inutilizzabilità del locale o dell’area, oppure della formazione prevalente e continuativa di rifiuti speciali correttamente smaltiti e documentati; la mera scelta del contribuente di non utilizzare la struttura per alcuni periodi non è sufficiente.
- Per gli esercizi alberghieri muniti di licenza annuale, la chiusura stagionale o la mancata apertura per alcuni mesi non esclude di per sé il presupposto impositivo della tassa rifiuti e non comporta automaticamente l’applicazione della tariffa giornaliera o di riduzioni, se non è dimostrata una reale impossibilità oggettiva di produrre rifiuti o di utilizzare il bene.
- La perizia stragiudiziale di parte, anche se asseverata, non ha efficacia probatoria vincolante e il suo apprezzamento resta rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo errori di diritto o specifici vizi motivazionali.
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