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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22670/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di intimazione di pagamento notificato nel novembre 2023 relativo a tre cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, con riprese a titolo di IVA, IRAP, IRPEF e addizionali per annualità 2005, 2007, 2008 e 2009. La contribuente aveva impugnato l’intimazione deducendo la prescrizione dei crediti sottesi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo prescritte una cartella del 2005 e un avviso di accertamento per il 2007, ma non gli altri atti, applicando la disciplina emergenziale COVID sulla sospensione/protrazione dei termini. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha censurato la declaratoria di prescrizione della cartella del 2005, sostenendo che la sospensione emergenziale prorogava il termine di prescrizione fino al 31 dicembre 2023; con il secondo ha dedotto la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, lamentando che la CTR avesse accolto la doglianza sulla mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento per il 2007, questione non ritualmente introdotta; con il terzo ha insistito sulla sospensione emergenziale anche per l’avviso di accertamento del 2007. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolando quattro motivi: con il primo ha contestato la validità della notifica della cartella del 2005 per mancanza della raccomandata informativa ex art. 7, comma 3, l. n. 890/1982; con gli altri tre ha sostenuto che la sospensione COVID non si applicasse alle cartelle del 2009 e 2008 e all’avviso di accertamento del 2008, perché i relativi termini di prescrizione sarebbero scaduti fuori dal periodo emergenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il terzo motivo. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale della contribuente. In particolare, ha ritenuto corretto applicare la disciplina emergenziale COVID per prorogare il termine di prescrizione relativo alla cartella del 2005, con conseguente tempestività dell’intimazione notificata nel novembre 2023; ha inoltre censurato la sentenza impugnata perché aveva accolto in appello la doglianza sulla mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento per il 2007, pur in assenza di una specifica contestazione della notifica in primo grado. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la fondatezza della censura sulla notifica della cartella del 2005, affermando che nella notificazione diretta a mezzo posta non opera la C.A.N. nei termini prospettati dalla ricorrente incidentale; ha inoltre confermato che la sospensione emergenziale si applicava anche alle altre pretese, sicché l’intimazione del 20/11/2023 era anteriore alla scadenza del termine prescrizionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Individua i vizi deducibili in cassazione invocati dalle parti; il ricorso per cassazione è mezzo a critica vincolata e consente solo le censure corrispondenti ai motivi tipizzati.

  • art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020

    Prevede la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esattivi nel periodo emergenziale e il richiamo alle regole dell’art. 12 d.lgs. n. 159/2015.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2015

    Disciplina la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici e degli agenti della riscossione quando ricorrono sospensioni emergenziali; la Corte lo applica per ritenere prorogati i termini nel periodo COVID.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Viene richiamato per affermare il divieto di proporre in appello questioni nuove non ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado.

  • art. 7, comma 3, l. n. 890 del 1982

    È evocato dalla ricorrente incidentale per sostenere la nullità della notifica postale per mancato invio della raccomandata informativa; la Corte ne esclude l’applicazione nel modo prospettato, richiamando la disciplina semplificata della notifica postale degli atti della riscossione.

  • art. 153 c.p.c.

    È indicato come rimedio per la rimessione in termini del contribuente che dimostri di non avere avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per il termine entro cui notificare l’intimazione di pagamento prima della prescrizione del credito.

  • art. 25 TUIR

    È menzionato incidentalmente nel ricorso incidentale come termine di adempimento delle cartelle, ma senza una specifica elaborazione decisoria autonoma.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato per la prescrizione ordinaria decennale dei crediti tributari oggetto di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • In tema di riscossione coattiva, la disciplina emergenziale COVID può prorogare i termini di prescrizione anche per la notifica dell’intimazione di pagamento, quando il termine era pendente e rientrava nell’orizzonte temporale individuato dalla normativa speciale richiamata.
  • La sospensione emergenziale prevista per i versamenti e richiamata dall’art. 68 d.l. n. 18/2020 va coordinata con l’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, con effetto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza nei casi contemplati dalla legge.
  • Nel giudizio di appello tributario non possono essere introdotte questioni nuove: la deduzione della mancata prova della notifica di un atto presupposto è preclusa se in primo grado la parte aveva contestato soltanto la prescrizione e non anche il fatto storico della notifica.
  • Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti della riscossione, la mancata allegazione della raccomandata informativa non comporta automaticamente la nullità nei termini sostenuti dalla parte, dovendo applicarsi il regime semplificato proprio di tale forma notificatoria e restando ferma la tutela del contribuente tramite gli strumenti processuali previsti.
  • Per verificare la tempestività dell’intimazione rispetto alla prescrizione occorre individuare correttamente il dies a quo del termine e poi applicare, se dovuta, la sospensione legale del periodo emergenziale, computando la proroga secondo la durata stabilita dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaDecadenza

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